decreto legge n.185/2008, convertito in legge n.2/2009.
Fondi in cui è possibile il riscatto
Alla luce di ciò il riscatto può essere esercitato dagli iscritti al FPLD, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO o alla Gestione Separata, condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto. La facoltà in parola è subordinata all’ulteriore requisito che i periodi di servizio civile universale non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.
Oneri determinati con il sistema contributivo
La quantificazione dell'onere da porre in carico al richiedente è determinata sulla base dell'art. 4 del D.Lgs. n.184/1997 in materia di calcolo dell'onere di riscatto per i periodi universitari. Considerato che i periodi di servizio civile universale da ammettere a riscatto, successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo n.40/2017, saranno valutati esclusivamente nella quota di pensione calcolata secondo il “sistema contributivo” (in quanto ricadono dopo il 1° gennaio 2012), l'onere deve essere calcolato con il meccanismo del calcolo “percentuale” previsto dall’art.2, comma 5, del citato D. Lgs. n.184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Così ad esempio riscattare 12 mesi di servizio civile nel FPLD per un lavoratore che ha goduto una retribuzione di 20mila euro nell'ultimo anno costerà circa 6.600 euro (20 mila x 0,33). Gli oneri da riscatto, posti a totale carico dell’interessato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di centoventi rate mensili (10 anni) senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
La domanda
La presentazione della relativa domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza ed è rimessa alla volontà del richiedente, che potrà limitare il riscatto anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria effettuato. La domanda, conclude l'Inps, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità già in uso per la generalità delle domande di riscatto di periodi contributivi (Circ. Inps 12/2013 e 228/2016), allegando autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto in essa dichiarato,attestante il periodo di servizio effettuato, il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in esame, il progetto di servizio civile approvato, l’ente presso cui è stata svolta l’attività di servizio civile su base volontaria.
Documenti: Circolare Inps 108/2017