Pensioni, Accredito diretto dei figurativi per i dipendenti di ex aziende pubbliche

Franco Rossini Martedì, 06 Dicembre 2016
L'Inps precisa le modalità relative all’accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione di periodi di erogazione di prestazioni a sostegno del reddito in favore del personale dipendente di aziende ed enti privatizzati che abbiano mantenuto il rapporto previdenziale presso le gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici.
Al fine di salvaguardare l'unicità della posizione assicurativa i lavoratori dipendenti da aziende oggetto della privatizzazione del rapporto di lavoro iscritti alle gestioni dipendenti pubblici mantengono l'accredito della contribuzione figurativa derivante dai periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito quali gli eventi di malattia, maternità, CIG Ordinaria, CIG Straordinaria, CIG in deroga, congedo parentale, permessi per assistere disabili, mobilità, naspi e disoccupazioni, nella gestione pubblica in cui risultano iscritti e non nel fondo pensione lavoratori dipendenti presso il quale le citate aziende continuano ad effettuare i relativi versamenti contributivi. Lo precisa l'Inps, tra l'altro, con la Circolare 212/2016 pubblicata l'altro giorno.  

La questione
Il documento dell'Inps delinea alcuni aspetti del rapporto assicurativo dei lavoratori interessati da processi di trasformazione della natura giuridica del proprio datore di lavoro da pubblica in privata e dei dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende. Costoro possono mantenere – per effetto di normative specifiche ovvero per effetto di opzioni effettuate sulla base di previsioni normative - il rapporto previdenziale ai fini IVS già esistente con le gestioni ex Inpdap senza transitare necessariamente nel Fpld. Essendo il personale dei predetti organismi beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito, si è posta la questione relativa all’accredito della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, in relazione agli eventi tutelati, presso la gestione ex Inpdap.

Ebbene l'Inps precisa che, alla luce della avvenuta incorporazione delle gestioni ex Inpdap nell’Inps, la soluzione individuata relativa all’accredito nel FPLD della contribuzione figurativa prevista per periodi in cui il soggetto assicurato sia stato fruitore di prestazioni a sostegno del reddito e successivo trasferimento di detta contribuzione alla gestione dipendenti pubblici, va adeguata allo scopo di semplificare l’azione amministrativa dell’Istituto, di assicurare estratti conto aggiornati e consolidati ed erogare tempestivamente le prestazioni pensionistiche. Pertanto, al fine di garantire il riconoscimento ai fini pensionistici di detti periodi in cui il soggetto sia stato fruitore di prestazioni a sostegno del reddito, la relativa contribuzione figurativa sarà accreditata e valorizzata direttamente nella gestione dei dipendenti pubblici di appartenenza. Nella disciplina attuale tale contribuzione viene, invece, accreditata nel Fpld e poi trasferita alla gestione dipendenti pubblici, d’ufficio e senza oneri per gli interessati, secondo le modalità di cui all’art. 6 della legge n. 29/1979.

L'accredito
Il documento riassume, quindi, le modalità di accredito del contributo figurativo tenendo conto della particolarità secondo la quale la contribuzione minore, quella cioè che viene versata dai datori di lavoro per il finanziamento delle citate prestazioni di sostegno al reddito, viene versata all'Inps e non alla gestione pubblica destinataria dell'accredito figurativo. In linea generale l'Inps indica che in assenza di specifica previsione normativa, l’imputazione dell’onere derivante dall’accredito figurativo nelle gestioni pensionistiche ex Inpdap segue le regole previste in materia di accrediti figurativi per il personale iscritto al FPLD. Ad ogni modo nelle more degli aggiornamenti procedurali richiesti, per i soggetti che presentino periodi di percezione delle prestazioni a sostegno del reddito di cassa integrazione guadagni (CIG e CIGS), mobilità e disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali o ridotti,  ASpI, mini ASpI, c.d. mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli, non valorizzati nella gestione dipendenti pubblici, le sedi di competenza opereranno secondo la soluzione individuata in passato: la contribuzione figurativa accreditata nel FPLD prevista per i periodi di assenza indennizzati, anche in mancanza del requisito contributivo IVS, dovrà essere trasferita alla gestione dipendenti pubblici, d’ufficio e senza oneri per gli interessati, secondo le modalità di cui all’art. 6 della legge n. 29/1979.

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Documenti: Circolare Inps 212/2016

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