Pensioni, Ok alla reversibilità ai nipoti maggiorenni inabili

Giovedì, 09 Maggio 2024
L’Inps recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2022. La pensione ai superstiti spetta anche ai nipoti maggiorenni orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico dei nonni.

Ok dell’Inps alla corresponsione della pensione ai superstiti ai nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro se erano a carico dei nonni al momento della morte. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 64/2024 con la quale l’Istituto recepisce la sentenza n. 88/2022 della Corte Costituzionale. Le domande eventualmente respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati salvo il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.

La questione

Come si ricorderà nella citata sentenza la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del dpr n. 818/1957 nella parte in cui non include, tra i beneficiari della pensione ai superstiti, anche i nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

La Corte aveva osservato, infatti, che non sono giustificabili discriminazioni rispetto al nipote orfano minorenne nei confronti del quale la stessa Corte aveva accertato (sentenza n. 180/1999) il diritto alla pensione ai superstiti dei nonni. Secondo la Corte se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione deve riguardare anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. In tal caso, infatti, la relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo.

Anche ai nipoti maggiorenni

L’Inps di conseguenza precisa che per effetto della suddetta pronuncia anche i nipoti orfani maggiorenni dichiarati inabili al lavoro hanno diritto, in caso di morte dei nonni, alla pensione ai superstiti a condizione che siano a carico degli stessi. Per pensione ai superstiti s’intende sia la pensione di reversibilità (trattamento spettante in caso di morte di un soggetto pensionato) sia della pensione indiretta (trattamento spettante in caso di morte di un soggetto in condizione attiva che abbia maturato almeno 15 anni di contributi oppure 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente la data del decesso).

Si rammenta che il requisito della vivenza a carico si considera soddisfatto se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

  • non autosufficienza economica: il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non deve supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. In caso di superstite inabile coniugato ai fini della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge;
  • mantenimento abituale: è presunto se il superstite conviveva con il defunto al momento della sua morte; se non conviveva occorre dimostrare che il dante causa concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite. 

Riliquidazione

L’Inps spiega che le nuove domande e le pensioni giacenti saranno trattate automaticamente secondo i nuovi criteri. Quelle dichiarate respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. Agli interessati saranno riconosciuti anche gli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale.

L’Inps spiega, infine, che dalla riliquidazione può scaturire una riduzione del trattamento (es. in caso di concorso del coniuge e/o dei figli del dante causa) o la sua revoca (es. nel caso di fratelli o sorelle) nei confronti di eventuali altri superstiti. Le somme loro riconosciute (indebitamente) non formeranno, tuttavia, oggetto di ripetizione da parte dell’Inps, salvo il caso del dolo del percettore.

Documenti: Circolare Inps 64/2024

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