Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 6456/2015. Con la sentenza n. 22/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato della pensione non reversibile di cui all’art. 8 della legge 66/1962 e dell’indennità di cui all’art. 3 comma 1 della legge 508/1988 a favore degli stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno». La Corte, in sostanza, riconosce ai cittadini stranieri extracomunitari non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione e all’indennità speciale riconosciute ai ciechi civili qualora legalmente soggiornanti.
Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi con cui la Corte ha ampliato la portata della norma, estendendo ai cittadini extracomunitari, anche sprovvisti di permesso di lungo soggiorno, il diritto all’assegno mensile di invalidità, all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza, alla pensione di inabilità (cfr. sentt. nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011, 40/2013). La pronuncia si riferisce alle seguenti prestazioni:
a) pensione per ciechi assoluti o ventesimisti, cioè con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi (art. 8 della legge n. 66/1962). Questa pensione, oggi, viene attribuita a qualunque età ai ciechi ventesimisti e al compimento dei 18 anni a quelli assoluti; è pari a 279,75 euro per i primi e 302,53 euro per i secondi, al mese (per 13 mesi), in presenza di un reddito fi no a 16.532,10 euro;
b) indennità speciale per ciechi assoluti o ventesimisti (art. 3, comma 1, legge n. 508/1988) che oggi viene attribuita a qualunque età nell’importo di euro 203,15 al mese per 12 mesi, senza condizione di reddito. Le prestazioni saranno riconosciute fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla questura.
La pronuncia della Corte non trova applicazione nei casi consolidati per effetto di sentenze passate in giudicato che abbiano negato la prestazione.