Sino a 311 giorni di sospensione dell'ordinario termine (quinquennale) di prescrizione delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 126/2021 pubblicata l'altro giorno in cui spiega che la normativa emergenziale ha introdotto due termini di sospensione della prescrizione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Pertanto i termini in scadenza dal 31 dicembre 2020 sono allungati complessivamente di ben 311 giorni.
Due stop
I chiarimenti riguardano il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza previsti dall'articolo 3, co. 9 e 10 della legge n. 335/1995. Il termine, di regola quinquennale, è stato sospeso due volte durante la pandemia: per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (art. 37 del decreto legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia, convertito dalla legge n. 27/2020), per un totale di 129 giorni; per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (art. 11 del decreto legge n. 183/2020 convertito dalla legge n. 21/2021), per un totale di 182 giorni.
In entrambi i casi le norme hanno sospeso il decorso della prescrizione o rinviato l'inizio della sua decorrenza a seconda che la causa di sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In particolare: se il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare tra il 23 febbraio e 30 giugno 2020, il computo del residuo termine ha ripreso a decorrere dal 1° luglio 2020 sommando 129 giorni al temine originario di maturazione della prescrizione; se il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare dal 31 dicembre 2020 in poi (termine da calcolare con l'aggiunta dei 129 giorni della prima sospensione), il nuovo termine si determina sommando sia la prima (129 giorni) che la seconda (182 giorni) sospensione, riprendendo a decorrere dal 1° luglio 2021.
Alcuni esempi
Il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per via della prima sospensione (129 giorni) è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro cui deve risultare notificato un atto ai fini dell'eventuale interruzione della prescrizione.
Il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro cui deve risultare notificato un atto ai fini dell'eventuale interruzione della prescrizione.
Il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, per effetto della sospensione è maturato il 30 dicembre 2020 (129 giorni dal 23 agosto), data entro cui deve risultare notificato un atto ai fini dell'eventuale interruzione della prescrizione.
Il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, per effetto della prima sospensione è maturato il 31 dicembre 2020 (129 giorni dal 24 agosto). Siccome cade nel periodo che forma oggetto della seconda sospensione (dal 31 dicembre 2020) il termine slitta al 1° luglio 2021 (182 giorni dal 31 dicembre 2020) data entro cui deve risultare notificato un atto ai fini dell'eventuale interruzione della prescrizione.
Gestioni Pubbliche
La sospensione della prescrizione riguarda le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie (contributi pensionistici, TFR, TFS eccetera). Per i dipendenti pubblici, tuttavia, c'è una eccezione. La sospensione può trovare applicazione solo con riguardo ai contributi di competenza dal 1° gennaio 2016 in quanto sino al 31 dicembre 2015 l'articolo 11, co. 5 del dl n. 162/2019 (si veda qui per dettagli) ha stabilito la disapplicazione della prescrizione fino al 31 dicembre 2022. Siccome il termine di prescrizione dei contributi in scadenza nel mese di gennaio 2016 spira il 17 febbraio 2021 il termine slitta al 24 dicembre 2021 considerando 311 giorni in più (129 + 182 per la sospensione).
Nessuna eccezione, invece, per i dipendenti del settore privato iscritti alle ex gestioni pubbliche: la sospensione non riguarda i periodi di competenza anteriori al febbraio 2015 tenuto conto che la scadenza della prescrizione sarebbe maturata in data anteriore al 23 febbraio 2020. Per i periodi di competenza dal febbraio 2015 in poi, invece, si applicano le regole sopra esposte perché il termine di prescrizione cadrebbe dal 23 febbraio 2020 in poi.
Documenti: Circolare Inps 126/2021