Si tratta del termine quinquennale di prescrizione (decennale nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti) delle contribuzioni previdenziali da versare all'INPS e agli altri enti di previdenza obbligatoria e riguarda il periodo temporale intercorrente dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (cioè dal 1° luglio 2021); ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. (cioè dal 1° luglio 2021). Come si ricorderà analoga disposizione era stata disposta dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 dall’articolo 37, co. 2, del dl n. 18/2020 (cd. decreto "cura Italia").
In sostanza gli Istituti previdenziali disporranno di un maggior periodo di tempo per l'effettuazione delle notifiche degli atti di recupero e di accertamento amministrativo nei confronti dei contribuenti in considerazione dei provvedimenti di sospensione dell'invio delle cartelle esattoriali. La misura, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, è volta ad evitare invii massivi di atti di diffida e di accertamento con i quali sia rilevata l'omessa o non conforme denuncia della contribuzione dovuta a seguito di attività interna di verifica da parte dell'lnps ovvero sulla base dei dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali nei confronti soprattutto dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata), le categorie maggiormente colpite dagli effetti della pandemia.