La peculiarità dell'ordinamento previdenziale per i sindacalisti consente loro di avere una pensione di privilegio incrementando la retribuzione pensionabile negli ultimi anni di servizio. L ’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, stabilisce infatti la possibilità per le organizzazioni sindacali di versare una contribuzione aggiuntiva destinata ad integrare la contribuzione figurativa o effettiva versata a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, dirigenti sindacali o componenti degli organismi direttivi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel comparto o area di riferimento. Tale facoltà può essere esercitata dalla Organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. La medesima facoltà può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall’organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
Il versamento della contribuzione aggiuntiva produce, infatti, un incremento delle quote di pensione calcolate ancora con il sistema retributivo, in quanto risultano agganciate allo stipendio degli ultimi anni di servizio con vantaggi particolarmente sensibili per gli assicurati presso i fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nei quali la prima quota di pensione (Quota A) si calcola direttamente sull'ultimo stipendio percepito. Così che una maggiorazione dello stipendio nell'ultimo periodo prima del pensionamento produce un forte incremento anche della pensione.
La correzione del Governo
Per correggere questa distorsione l'esecutivo propone, su indicazione dell'Inps, di computare la contribuzione aggiuntiva solo ai fini del calcolo della quota B di pensione, riferita cioè alle anzianità contributive maturate dal 1993 in poi e non più sulla quota A di pensione, spalmando così l'incremento aggiuntivo sulla media delle retribuzioni rivalutate percepite negli ultimi dieci anni prima del pensionamento. In questo modo il meccanismo porterà vantaggi molto più contenuti sulla pensione e comunque commisurati alla durata del periodo per il quale è stato corrisposto effettivamente il versamento. Bisogna notare che la norma è di interpretazione autentica; pertanto se approvata avrà portata retroattiva e comporterà, nei limiti della prescrizione, l'obbligo per gli interessati di restituire le somme percepite.