Come noto il dl n. 4/2019 ha introdotto la facoltà di riscatto agevolato della laurea, cioè la possibilità di riscattare ad un costo di poco superiore a 5.250 euro ciascun anno della durata legale del corso di studi universitari. E' bene ricordare che non si possono riscattare con questo metodo altri periodi temporali (es. rendita vitalizia, aspettative, eccetera) e che il beneficio riguarda i soli assicurati presso l'INPS (sono esclusi, ad esempio, avvocati, commercialisti).
Al beneficio sono ammessi anche i soggetti più anziani, cioè coloro che possiedono anzianità contributiva al 31.12.1995 a condizione, tuttavia, di optare per la liquidazione della pensione con le regole contributive.
Vediamo quindi di ricapitolare in sintesi a chi può servire questa nuova facoltà distinguendo tre casi.
Soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 il cui corso di laurea da riscattare si colloca interamente dopo il 31.12.1995
Si tratta di lavoratori che appartengono al sistema cd. contributivo puro e che quindi già godono di agevolazioni nell'accesso alla pensione. In particolare ai sensi dell'articolo 24, co. 11 del dl n. 201/2011 fruiscono della pensione anticipata con 64 anni e 20 anni di contribuzione effettiva a condizione che l'importo dell'assegno non sia inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale (circa 1.250 euro lordi mensili). La facoltà non viene alterata dal riscatto perché i periodi sono comunque successivi al 31.12.1995.
Il riscatto della laurea, in linea generale, non è conveniente a meno che non riesca ad anticipare ulteriormente il pensionamento, es. si raggiungono i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) con alcuni anni di anticipo rispetto all'età di 64 anni.
Soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 il cui corso di laurea da riscattare si colloca interamente o parzialmente prima del 31.12.1995
Questi assicurati si trovano nel sistema contributivo puro ma per effetto del riscatto passano nel sistema misto grazie all'acquisizione di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995.
Il riscatto agevolato in questa ipotesi, di regola, non è conveniente in quanto determina la perdita dell'opzione di uscita a 64 anni sopra evidenziata.
Può essere valutato esclusivamente ove si riesca ad anticipare ulteriormente il pensionamento, es. si raggiungono i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) con alcuni anni di anticipo rispetto alla data di ipotetica decorrenza in assenza del riscatto.
Soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 il cui corso di laurea da riscattare si colloca interamente o parzialmente prima del 31.12.1995
Questi soggetti possono accedere alla pensione anticipata esclusivamente con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi) a prescindere dal riscatto o meno della laurea.
Il riscatto agevolato è vantaggioso se l'anzianità al 31.12.1995 è di pochi anni (e quindi la penalizzazione derivante dall'opzione al sistema contributivo non è molto intensa) e l'assicurato riesce ad agguantare i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) con un anticipo pari agli anni che formano oggetto di riscatto (es. 4 o 5 anni) oppure i requisiti per la «quota 100» ora «quota 102» o altre prestazioni (es. isopensione, assegno straordinario di solidarietà). E' vantaggioso pure se grazie al riscatto si acquisisce il diritto alla pensione con opzione donna (58 anni di età e 35 di contributi entro il 31.12.2021) per la cui liquidazione bisogna comunque adottare le regole di calcolo contributive.
Si tenga conto che per chi percepisce retribuzioni eccedenti il massimale della base pensionabile di cui alla legge n. 335/1995 (circa oltre i 100 mila euro lordi annui) l'operazione comporta l'abbattimento delle retribuzioni a tale soglia a partire dalla data di esercizio dell'opzione al sistema contributivo. In tal caso, quindi, è preferibile esercitare l'operazione al momento del pensionamento per non comprimere per lunghi periodi la base pensionabile.
Da considerare, invece, che se l'anzianità al 31.12.1995 è elevata o si tratta di iscritti alle gestioni sostitutive od esclusive dell'AGO (es. dipendenti pubblici) l'operazione potrebbe sacrificare notevolmente la misura dell'assegno in quanto nei loro confronti l'opzione al contributivo produce effetti più sensibili.