Pensioni, Reversibilità con limiti allo studente che lavora

Valerio Damiani Venerdì, 16 Settembre 2016
L'Inps ha recepito la Sentenza della Corte Costituzionale del 1999 che consente agli studenti sino al 26° anno di svolgere saltuarie prestazioni lavorative senza perdere il diritto alla prestazione ai superstiti.
Uno dei principali dubbi che spesso assilla i giovani studenti riguarda la possibilità di cumulare la pensione ai superstiti con redditi da lavoro dipendente o autonomo. A volte, pur di non rischiare la perdita dell'assegno pensionistico molti giovani hanno paura anche di accettare un lavoro a termine o di natura precaria, magari stagionale. Si tratta di una preoccupazione generalmente non priva di fondamento anche se occorre specificare. 

E' vero infatti che l'articolo 22 della legge 903/1965 dispone il mancato riconoscimento del trattamento pensionistico ai superstiti nei confronti di figlio studente che svolge attività lavorativa ma questo assunto è stato ridimensionato dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 42 del 22-25 Febbraio 1999 in cui i Supremi Giudici hanno precisato che “la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione”.

 Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti - ha detto la Corte - si collega, infatti, all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione. Lo svolgimento da parte del figlio studente di piccole attività lavorative non determina, quindi, il rischio di vedersi sospesa la pensione di reversibilità o la pensione indiretta

Il Limite di reddito. In assenza di una previsione legislativa che interpretasse il concetto di "attività lavorative precarie" come espresso dalla Corte, l'Inps ha indicato che si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%. Dato che il trattamento minimo nell'AGO nel 2016 è pari a 6.531 euro, con la maggiorazione del 30%, il reddito compatibile con il mantenimento dello status di studente arriva quindi a circa 8.490 euro annuo. Lo studente che intraprenda l'attività lavorativa dipendente o autonoma entro il predetto limite di reddito manterrà dunque l'assegno (senza alcuna decurtazione) ma dovrà comunicare tempestivamente all'Inps il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso. In caso di superamento del limite suddetto l'Inps procederà all’immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell’anno di riferimento. Il superamento del reddito  non comporta comunque la decadenza dalla prestazione: ciò significa che lo studente, una volta tornato al di sotto del limite annuo stabilito, potrà riottenere nuovamente la prestazione sino alla sua naturale scadenza. 

Nessuna sospensione dell'assegno anche agli studenti che percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento di attività socialmente utili o di borsa lavoro regolata dal comma 5 del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 280 o per coloro che percepiscono retribuzioni derivanti dallo svolgimento del servizio civile dato che tutti questi istituti non comportano l’instaurazione di un rapporto di lavoro. 

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