Ebbene l'Inps ribadisce che se il genitore viene a mancare tra il completamento del secondo ciclo di istruzione (es. il liceo) e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica lo studente conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore. Per ottenerla lo studente dovrà, naturalmente, iscriversi al corso di studi successivo senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione.
In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati. L'interpretazione dell'Inps è tassativa: in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli appena indicati (si pensi, ad esempio, all'iscrizione ad un master o ad un dottorato dopo aver completato rispettivamente la laurea triennale o quella specialistica o ad altri corsi professionalizzanti) il figlio superstite o equiparato non consegue il diritto alla pensione ai superstiti. Resta inteso, naturalmente, che per avere diritto all'assegno il figlio non deve aver superato l'età di 26 anni.
Da segnalare poi che qualora il diritto alla pensione ai superstiti sia già stato acquisito il beneficiario lo mantiene nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica. Quindi nell'intervallo tra l'iscrizione tra questi corsi lo studente continuerà a percepire l'assegno. Diversamente, nei periodi compresi tra cicli di studio diversi da questi ultimi indicati il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico è sospeso fino alla data di ripresa degli studi.