La Corte ha ritenuto che – diversamente dalle disposizioni del “Salva Italia” annullate nel 2015 con tale sentenza – la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto - legge n. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica e, pertanto, ha respinto le censure di incostituzionalità sollevate dalle diverse corti di merito negli ultimi anni. Insomma se il blocco dell'indicizzazione previsto dalla Legge Fornero era incostituzionale non lo è, invece, quello stabilito dal decreto Poletti del 2015 che ha fissato un meccanismo di progressività seppur solo parziale.
La Corte ha così sostanzialmente sacrificato le doglianze dei pensionati titolari di prestazioni superiori a tre volte il minimo inps nel biennio 2012-2013 contrapponendole alle esigenze di finanza pubblica. Questi soggetti non avranno diritto ad alcun ulteriore ristoro rispetto a quanto previsto nel 2015 dal Governo Renzi. In tale sede fu stabilito, infatti, una restituzione parziale e comunque limitata agli assegni tra 3 e 6 volte il trattamento minimo inps mentre fu negato qualsiasi ristoro per quelli superiori a sei volte il minimo inps.
Si tratta di una decisione piuttosto singolare e destinata a suscitare molti malumori in quanto legittima una riduzione dell'assegno pensionistico strutturale per il cd. effetto trascinamento: la mancata perequazione nel biennio 2012-2013 ha, infatti, ridotto la base perequativa sulla quale si applica l'indicizzazione negli anni successivi e, pertanto, ogni anno la pensione risulta inferiore all'importo che avrebbe avuto in assenza del blocco (qui è possibile simulare gli effetti sugli assegni del decreto legge 65). E' un effetto subdolo nascosto dal fatto che il pensionato non può conoscere l'importo che avrebbe percepito in condizioni normali e che produce però un danno anche di migliaia di euro ogni anno (a seconda, naturalmente, dell'importo dell'assegno) per sempre. Chi aveva assegni inferiori a 3 volte il TM nel 2012-2013 non è stato interessato dalle disposizioni in questione così come chi è andato in pensione dal 2013 in poi dato che, in questo caso, la pensione è stata adeguata all'inflazione ai sensi della legge 147/2013 a partire dal 1° gennaio 2014. La decisione della Corte non toglie però il fatto che la politica possa intervenire motu proprio temperando gli effetti di tale meccanismo nel tempo.