Pensioni, Slalom tra le norme per uscire in anticipo

redazione Venerdì, 17 Giugno 2016
La sventura di una lavoratrice della scuola che da tre anni combatte per il riconoscimento dell'invalidità e della possibilità di andare in quiescenza. 
Un caso limite ma come tanti. Una lavoratrice rimasta intrappolata tra le maglie di una burocrazia che guarda spesso più alla forma che alla sostanza. E' la sventura capitata ad una lavoratrice denunciata ieri alla Camera rimasta senza lavoro e senza pensione a causa dei tanti cavilli della normativa. Questa brutta avventura ci ha colpito e la vogliamo riportare anche noi per futura memoria e per dovere di informazione verso i lettori.

L'interessata, una insegnante di una scuola media dell'Aquila con circa 39 anni di contributi, aveva presentato domanda di pensione all'INPS nel 2014, a causa della sue gravi condizioni di salute, contando di rientrare nel profilo dedicato ai lavoratori che hanno fruito delle 104, chiedendo, pertanto, l'ammissione nella salvaguardia pensionistica. Il 3 marzo 2014 le viene accolta la prima domanda di pensione per «salvaguardati», ma non vi risulta inclusa per superamento del plafond numerico (2.500 unità).

Il 4 dicembre 2014, la signora ci riprova contando sulla 6° salvaguardia: questa volta la domanda viene accolta ma resta lettera morta perchè la decorrenza della pensione, nel suo caso, si sarebbe avuta dopo il 6 gennaio 2016, la data limite per entrare nella (sesta) salvaguardia. Per pochi giorni resta fuori. La beffa non ha fine perchè la settima salvaguardia, quella in cui sarebbe dovuta rientrare rispettando il vincolo di decorrenza che viene spostato al 6 gennaio 2017, non reca più la possibilità del prepensionamento per questa tipologia di lavoratori, i fruitori delle 104, vanificando del tutto le speranze di lasciare il servizio tramite la salvaguardia.  

Aggravate le condizioni di salute la signora chiede quindi l'inabilità al lavoro utilizzando la legge 274 del 1991 che prevede il pensionamento dei dipendenti pubblici con invalidita' parziali, ottenendo dalla competente commissione ASL il riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi lavoro. Tale giudizio medico legale viene però successivamente sostituito da un nuovo giudizio medico legale, che ne ha previsto una rivedibilità proprio nel mese corrente. In virtù di tale riconoscimento l'interessata è stata collocata in aspettativa, in attesa della verifica della permanenza del requisito sanitario da parte della competente commissione del Ministero dell'economia e delle finanze che avverrà nel mese in corso. Il risultato di tutte queste norme è la paralisi esistenziale per una persona che non può lavorare e non può andare in pensione, «ostaggio» della burocrazia. 



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