La norma era stata introdotta dal 1° gennaio 2011 per scoraggiare i cosiddetti matrimoni di comodo, cioè contratti al solo fine di far acquisire al più giovane il diritto alla pensione di reversibilità o alla pensione indiretta. La misura cassata prevedeva, nello specifico, che l'aliquota percentuale della pensione a favore si riducesse in misura pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10, nei casi in cui: a) l'età del deceduto superiore a settanta anni e; b) differenza di età tra i coniugi superiore a venti anni.
La Corte, richiamandosi alla propria costante giurisprudenza ha ritenuto irragionevole una limitazione del trattamento previdenziale, connessa al mero dato dell'età avanzata del coniuge e della differenza di età tra i coniugi. Con la predetta sentenza, è stato ribadito che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e il principio di solidarietà, che è alla base del trattamento previdenziale in esame, e non deve interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali. In particolare, la sentenza ritiene inaccettabili le limitazioni basate su un dato meramente naturalistico quale l'età per incidere su un istituto - la pensione di reversibilità - fondato sul vincolo di solidarietà che si stabilisce nella famiglia.
Cosa Cambia. Con l'abrogazione della misura vengono in sostanza ripristinate le normali aliquote di reversibilità previste dalla legge anche nei confronti dei soggetti ultra70enni sposati con un partner la cui differenza di età superi i 20 anni. Al coniuge superstite in particolare spetterà un trattamento pari, di regola, al 60% del reddito pensionistico del defunto (più le ulteriori riduzioni in caso il reddito del superstite superi una determinata soglia annua che possono al massimo dimezzare l'entità dell'assegno pensionistico). Le regole introdotte dal Decreto legge 98/2011 prevedevano invece, in questo caso, una (ulteriore) riduzione del 10% dell'importo base (pari, come detto, al 60% della pensione del defunto) per ogni anno di matrimonio mancante al decimo. Ad esempio se il matrimonio fosse stato contratto da soli cinque anni l'assegno al superstite si sarebbe ridotto del 50% dell'importo base (arrivando quindi al 30% della pensione del defunto); mentre la nessuna riduzione si sarebbe verificata ove la durata avesse raggiunto o superato i dieci anni. Si presti attenzione al fatto che tali regole erano comunque inapplicabili nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. In questa circostanza la riduzione non si applicava e al coniuge spettava la pensione piena.
Gli adempimenti. L'Inps precisa che i trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati secondo i criteri dettati dall’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 verranno sono ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa. Dunque non è necessaria la presentazione di una specifica domanda di ricostituzione della pensione da parte degli interessati. Con diritto quindi alla corresponsione dei ratei arretrati. I relativi ratei arretrati saranno erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tal caso, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza. La domanda di ricostituzione deve, invece, essere prodotta dagli aventi diritto per la rideterminazione delle pensioni eliminate nei limiti della prescrizione. Le cifre in gioco non dovrebbero essere comunque ingenti dato che la misura interessa solo alcune migliaia di casi.
Documenti: La Circolare Inps 178/2016