La questione
A partire dal 2012, la Suprema Corte ha ribaltato il precedente orientamento sulla materia (tra le altre: ordinanza della Cass., Sez. lav., n. 4223/2012) fino a consolidarsi univocamente in senso contrario (sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016). In particolare, secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento sono costituite dall’art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153: la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. Per quest’ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.
Stante l’applicabilità della normativa in materia di pensione sociale, ne consegue che dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Allo stesso modo, precisa l'Inps, tale reddito dovrà considerarsi escluso ai fini della concessione della maggiorazione sociale dei 10,33 € al mese corrisposta dall’articolo 70, co. 6 della legge 388/2000 in favore degli invalidi con meno di 65anni in possesso di un reddito individuale inferiore a 5.959 euro e di un reddito coniugale inferiore a 12.483 euro l'anno. L'Inps non lo dice espressamente nel documento ma la novella dovrebbe riverberarsi anche sull'assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile che, come noto, viene corrisposto automaticamente in favore dei invalidi che abbiano superato l'età anagrafica di 65 anni e 7 mesi. Tale provvidenza economica, del resto, segue le medesime regole di concessione (e di reddito) previste in favore degli invalidi civili.
Decorrenza e Gestione degli Indebiti
La novità, in definitiva, renderà più agevole a partire dal 1° gennaio 2017 il rispetto del vincolo reddituale personale chiesto per l'accesso a tali prestazioni assistenziali. A tal fine l'istituto informa che gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla predetta data. Qualora, pertanto, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data. Nell’ipotesi in cui l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.
Documenti: La Circolare Inps 74/2017; La mappa dei redditi rilevanti ai fini delle prestazioni sociali