Benefici previdenziali
La disposizione da ultimo richiamata ha previsto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l'amianto di cui all'articolo 13, co. 8 della legge 257/1992 nella versione previgente all'intervento operato dal Dl n. 269/03 (cioè una maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici pari a 1,5 per il periodo di esposizione alla sostanza morbigena) in favore dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica. L'intervento normativo si sostanzia, pertanto, in una supervalutazione ai fini previdenziali del 50% del periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica (cfr: Circ. Inps 46/2018).
Per l'ammissione ai suddetti benefici il lavoratore doveva presentare apposita domanda all'Inps entro il 2 marzo 2018 a cui faceva seguito un'istruttoria INPS-INAIL volta al rilascio di una certificazione tecnica attestante il diritto ai predetti benefici. Per l'avvio della fase istruttoria il datore di lavoro doveva fornire all'INPS la documentazione attestante il periodo di bonifica nonché la durata dell’opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro, già in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per i dieci anni successivi (in assenza di tale documentazione l'istanza viene rigettata).
Termini perentori
Per accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento la legge di bilancio per il 2021 introduce termini perentori per l'invio all'INPS della documentazione ad integrazione delle domande già presentate entro il 2 marzo 2018. L'Inps, in particolare, avrà 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (cioè entro il 2 marzo 2021) per richiedere la documentazione integrativa al datore di lavoro il quale dovrà produrla all'ente previdenziale entro i successivi 90 giorni dalla richiesta. Questo termine è fissato a pena di decadenza e, pertanto, in caso di inadempimento della parte datoriale il beneficio previdenziale non potrà essere concesso. Entro i 15 giorni successivi alla ricezione della documentazione l'Inps la dovrà trasmettere all'INAIL che a sua volta, entro i successivi sessanta giorni dovrà rilasciare all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso ai richiamati benefici previdenziali. Se l'iter si concluderà positivamente l'Inps dovrà aggiornare l'estratto conto contributivo degli interessati entro il 30 settembre 2021.
Procedura di monitoraggio
E' introdotta, inoltre, a carico dell'INPS una procedura di monitoraggio delle domande pervenute da completare entro i successivi 60 giorni dalla ricezione delle certificazioni tecniche INAIL. La procedura di monitoraggio si dovrà concludere con la formulazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto ai benefici tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Nel caso in cui l’onere finanziario accertato sulla base della graduatoria sia superiore allo stanziamento previsto per l’anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti sarà differita in ragione della data di maturazione dei requisiti, in base alla posizione ricoperta da ciascun lavoratore all’interno della graduatoria. La graduatoria dovrà essere conclusa entro il 30 novembre di ogni anno al termine della quale l'Inps dovrà inviare a ciascun lavoratore che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo la certificazione del diritto a pensione con l'applicazione del beneficio in discussione.
Ai lavoratori che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte di INAIL entro il 30 giugno 2020 e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento dei benefici previdenziali in questione, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020 è consentito l'accesso immediato alla pensione senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio. La nozione di “decorrenza teorica” deriva dal fatto che gran parte dei lavoratori interessati risultano ancora alle dipendenze delle rispettive aziende e, pertanto, non hanno potuto sfruttare l'anticipo della data di pensionamento derivante dalla maggiorazione in parola. Per godere dell'accesso immediato alla pensione i lavoratori devono concludere il rapporto di lavoro dipendente ed accedere al trattamento pensionistico entro e non oltre il 31 dicembre 2021. A tal fine nella certificazione del diritto a pensione verrà evidenziato che l'esonero dalla procedura di monitoraggio è subordinato all'accesso al trattamento pensionistico entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Documenti: Circolare Inps 37/2021