Più nello specifico l'articolo 1 del citato provvedimento dispone l'esclusione dall'iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate del personale del Corpo forestale dello stato transitato nell'Arma dei carabinieri con meno di 6 anni dal congedo, nella considerazione che a tale personale non maturerebbe il diritto all'indennità supplementare di cui all'art. 1914 del Codice dell'ordinamento militare (Dlgs 66/2010).
La questione
Come noto il decreto legislativo n. 177 del 2016 (il decreto che ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato) aveva disposto l'iscrizione d'ufficio alla Cassa di previdenza delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei carabinieri, a decorrere dall'immissione nei ruoli delle Forze armate. Da tale data, pertanto, il suddetto personale è conseguentemente tenuto al pagamento del relativo contributo obbligatorio ai fini della maturazione, in occasione della cessazione dal servizio con diritto a pensione, della cosiddetta indennità supplementare, un ulteriore trattamento economico che si aggiunge a quello pensionistico base. All'indomani dell'intervento normativo si è tuttavia posto il problema di quei forestali che, transitati nell'Arma, non avrebbero potuto conseguire la predetta indennità in considerazione dell'impossibilità di maturare la necessaria anzianità contributiva nel Fondo (pari a sei anni) prima del collocamento a riposo per avere diritto alla prestazione integrativa. Pertanto il legislatore è dovuto intervenire con il decreto legge D.L. n. 244 del 2016 (milleproroghe 2017) esentando il personale in questione dall'iscrizione al Fondo integrativo fino al 31 dicembre 2017.
La modifica approvata con il Decreto in Gazzetta l'altro giorno proroga quindi l'efficacia dell'esenzione dall'iscrizione ai fondi previdenziali integrativi sollevando i forestali transitati nell'Arma dal pagamento di un contributo obbligatorio che sarebbe stato inutile. Senza la modifica normativa l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza (e quindi del pagamento del relativo contributo obbligatorio) avrebbe, infatti, riguardato anche quel personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei Carabinieri che, in conseguenza dell'anzianità di servizio o anagrafica, non maturerebbe comunque la corresponsione dell'indennità supplementare in quanto sarà collocato in pensione prima di aver raggiunto il periodo minimo necessario per la maturazione dell'indennità supplementare.
Estesa l'Ausiliaria ai forestali transitati nell'Arma
Il decreto provvede, inoltre, all'estensione dell'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma, ad eccezione degli Ufficiali e dei periti/revisori/operatori e collaboratori, per i quali è già previsto il limite di età di 65 anni. Superando di fatto quanto previsto dal decreto di assorbimento del personale nell'Arma che aveva escluso in un primo tempo dall'ausiliaria i forestali transitati nell'Arma (art 14, co. 4 Dlgs 177/2016).
Secondo il Governo la previsione mira ad allineare tale personale (circa 5840 persone ) con il restante personale dell'Arma dei carabinieri, per il quale opera l'alternatività tra l'ausiliaria ed il cd. "moltiplicatore del montante contributivo" ai sensi del Dlgs 165/1997. La disposizione, precisa il governo, ha valore temporaneo, per il solo personale transitato, nella considerazione che coloro che sin dal 2017 vengono assunti nei vari ruoli dell'Arma per assolvere le funzioni forestali godranno già della possibilità dì scelta tra l'ausiliaria e il moltiplicatore del montante contributivo. La disposizione non determina comunque anticipo del pensionamento e del trattamento di fine servizio, poiché, al pari del "moltiplicatore del montante contributivo", l'ausiliaria è opzionabile esclusivamente da parte del personale che cessa dal servizio per limiti di età.