Pensioni, trattenimento in servizio "ampio" per le imprese lirico sinfoniche

Vittorio Spinelli Domenica, 14 Febbraio 2016
Lo chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in un interpello in risposta ad un quesito posto dall'Anfols. 
 Il trattenimento in servizio dei tersicorei e ballerini, previsto dall'articolo 3, comma 7 del decreto legge 64/2010, può eccedere la durata massima dei due anni purchè non superi i limiti massimi di età pensionabile contemplati dalla previgente disciplina (47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini). Lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello 9/2016 in risposta ad un quesito posto dall’Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche (ANFOLS). L'associazione chiedeva lumi, in particolare, sull'interpretazione del termine biennale previsto dalla disposizione citata per l'esercizio del diritto all'opzione al trattenimento in servizio del personale in questione. 

Il Ministero ricorda che l'intervento del 2010, in particolare, ha fissato l’ età pensionabile in 45 anni per uomini e donne a decorrere dal 1 ° maggio 2010, riducendo ed equiparando i limiti precedentemente previsti fissati in 47 anni per le donne e in 52 anni per gli uomini. Tale requisito è stato poi innalzato a 46 anni dal successivo intervento del Legislatore del 2013, con decorrenza dal 2014. Ebbene va osservato che l ’art. 3 , comma 7 , del D . L . n. 64/ 2010 , in via assolutamente transitoria ed eccezionale, riserva un diritto di opzione per il trattenimento in servizio in favore di quei lavoratori che, per effetto della riduzione dell’età pensionabile, alla data di entrata in vigore del decreto legge 64/2010 si sarebbero trovati ad avere già maturato i nuovi requisiti anagrafici o li avrebbero maturati entro il biennio successivo (cioè entro il 30 agosto 2012), disponendo che: “ per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini ”.

La possibilità di esercitare l’opzione risulta, quindi, vincolata a precisi termini decadenziali , differenziati in dipendenza del diverso momento di maturazione dei requisiti anagrafici. Per i lavoratori che avevano già compiuto o superato i 45 anni di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 100/2010 (30 giugno 2010) il diritto di opzione andava esercitato “entro due mesi dall’entrata in vigore della disposizione” (e quindi entro il 30 agosto 2010 ); per gli altri, cioè per chi ha raggiunto i 45 anni di età entro i successivi due anni dall'entrata in vigore della disposizione (e quindi entro il 30 agosto 2012), l’esercizio del diritto è fissato entro tre mesi precedenti alla maturazione del diritto a pensione. Il Legislatore riconosce al lavoratore altresì la possibilità di rinnovare annualmente l’opzione esercitata nei termini sopra descritti, purché entro i limiti massimi pensionabili secondo la normativa previgente (ovvero 47 anni per le donne e 52 per gli uomini) .

Alla luce del dato letterale della norma il Ministero indica pertanto che il limite biennale previsto dalla disposizione de quo, valga a definire la platea dei potenziali interessati, costituendo esclusivamente il termine entro il quale devono maturarsi i requisiti anagrafici ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, nel rispetto de i previsti termini decadenziali. Non appare, infatti , possibile ritenere che il termine biennale definisca, come prospettava l'Associazione , anche il limite di durata massima del trattenimento in servizio, atteso che tale interpretazione non si concilia con la prevista possibilità di rinnovo annuale dell’opzione sino al raggiungimento dei limiti massimi di età pensionabile contemplati dalla previgente disciplina (47 anni e 52 anni), i quali ultimi, invece, devono ritenersi utili a definire l’ambito temporale massimo di trattenimento in servizio.

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