La facoltà completamente gratuita può essere finalizzata al conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata (oltre che della pensione ai superstiti o della pensione di inabilita') e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle diverse gestioni dotate ciascuna di propria specifica autonomia regolamentare. Come noto con il cumulo il lavoratore otterrà un assegno unico ma composto da tante quote quante sono le gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo; ciascuna gestione provvederà a mettere in pagamento la propria quota sulla base delle rispettive regole di calcolo e retribuzioni di riferimento. La facoltà di cumulo interessa i periodi non coincidenti temporalmente (che valgono quindi sia ai fini del diritto che della misura) mentre quelli coincidenti concorreranno solo a determinare la misura della quota pensionistica a carico di ogni gestione.
Trattamento di vecchiaia
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia da liquidare tra EPPI ed INPS (il caso di più frequente) l'assicurato EPPI deve perfezionare un minimo di 66 anni e 7 mesi di età (67 anni dal 2019) unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione complessivamente maturati nelle diverse gestioni coinvolte nel cumulo. Avendo la norma in materia di cumulo previsto che la liquidazione della pensione di vecchiaia non possa avvenire con requisiti inferiori a quelli stabiliti dalla Legge Fornero per il regime pubblico. Si tratta di requisiti superiori per il trattamento di vecchiaia EPPI che può essere ottenuto a 65 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione. L'assicurato EPPI, quindi, avrà convenienza al cumulo in particolare solo dopo aver verificato l'impossibilità di perfezionare un diritto autonomo sia in EPPI che in INPS e dunque abbia effettiva necessità di mettere assieme virtualmente la contribuzione mista.
Se invece l'assicurato ha anzianità contributive anche in altre Casse previdenziali che prevedano età e/o contributi superiori a quelli previsti per il regime pubblico (es. Inarcassa o Cassa Geometri) il documento della cassa previdenziale interpreta il cumulo in maniera piuttosto penalizzante per l'assicurato spostando la liquidazione del pro quota EPPI alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra i diversi ordinamenti interessati al cumulo. Mentre solo il pro quota Inps sarebbe liquidato anticipatamente. Emblematico il caso prospettato dalla Cassa di un assicurato che vanta contribuzione in EPPI, INPS e Cassa Geometri (per la quale occorre raggiungere un'età di 69 e 35 di contributi per il pensionamento di vecchiaia). Costui otterrebbe la liquidazione del pro quota Inps all'età di 66 anni e 7 mesi e 20 anni di contribuzione mentre i pro quota EPPI e Cassa Geometri sarebbero erogati all'età di 69 anni e sempre che l'assicurato raggiunga una contribuzione complessiva di 35 anni. Con il risultato ulteriore che se l'assicurato raggiungesse i 35 anni di contributi a 70 o a 71 anni non slitterebbe solo la liquidazione del pro quota della Cassa Geometri ma anche quello EPPI.
In definitiva l'interpretazione EPPI è diversa da quella più prudente e aderente allo spirito della legge dell'Enpab che invece aveva confermato la possibilità di liquidare il pro quota al raggiungimento dei requisiti minimi previsti nel regime obbligatorio ancorchè altre casse coinvolte nel cumulo prevedessero requisiti di pensionamento più elevati.
Non ci sono, invece, particolari novità per quanto riguarda la liquidazione della pensione anticipata. L'EPPI conferma che gli assicurati possono ottenerla al perfezionamento di un'anzianità contributiva, complessivamente maturata tra le gestioni coinvolte nel cumulo, pari a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. Per quanto riguarda il calcolo della quota EPPI l'assegno sarà erogato sulla base delle regole di calcolo contributive proprie del regolamento delle attività istituzionali. Cioè con il sistema di calcolo contributivo.