Il 1° marzo 2022 spira la prima finestra utile per produrre l'istanza di verifica del possesso dei requisiti per andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. L'appuntamento riguarda i lavoratori precoci - cioè coloro che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età - che si riconoscono in uno nei profili di tutela previsti dall'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 (disoccupati, caregivers, invalidi, addetti alle mansioni gravose o alle mansioni usuranti) e che maturano nel corso del 2022 il requisito contributivo di 41 anni ovvero 2132 settimane contributive.
La recente legge di bilancio non ha portato per questa categoria un ampliamento delle platee che restano, pertanto, quelle già note sin dal 2018.
Al beneficio sono ammessi tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi nonchè alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi a condizione di rispettare una delle seguenti condizioni:
a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Dal 1° gennaio 2018 sono stati inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) siano lavoratori dipendenti che abbiano svolto una o più attività professionali definite gravose ai sensi del DPCM 87/2017 come modificato dal D.M. 5.2.2018 per almeno sette anni negli ultimi dieci o per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa;
e) siano lavoratori dipendenti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (si tratta dei lavoratori impiegati in mansioni usuranti o notturni).
Caratteristiche
Possono godere del beneficio solo i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 ancorchè abbiano esercitato l'opzione per il calcolo contributivo della pensione di cui all'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995. E' possibile raggiungere il requisito contributivo (41 anni) attraverso il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 228 del 2012 come modificata dalla legge 232/2016 (cioè sommando la contribuzione non coincidente temporalmente versata in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie, tra cui anche le casse professionali) nonchè totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Finestra di differimento
Si rammenta che l'articolo 17 del DL 4/2019 convertito con legge 26/2019 ha stabilito un meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo. Pertanto, ad esempio, chi matura il requisito di 41 anni di contributi il 15 gennaio 2022 potrà conseguire la pensione dal 1° maggio 2022.
La doppia Scadenza
Il DL 4/2019 non ha mutato la prassi amministrativa che vede una doppia scadenza: la produzione di una domanda di verifica (entro il 1° marzo per l'appunto) e poi la domanda volta ad ottenere la prestazione. La prima domanda serve per dimostrare di trovarsi in uno dei profili di tutela individuati dalla legge: cioè trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento (per i precoci non è stata prevista l'estensione parziale per i contratti a tempo determinato); assistere da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave; invalidità civile almeno al 74%; svolgere un’attività gravosa o usurante.
L’Inps a quel punto verificherà se ci sono le condizioni oggettive per la concessione del beneficio (cioè la possibilità di pensionarsi a prescindere dall'età anagrafica con 41 anni di contributi) inclusa la disponibilità dei fondi e comunicherà al lavoratore (entro il 30 giugno 2022) la prima decorrenza della prestazione. L'accettazione delle istanze è riconosciuta, infatti, solo nell'ambito di specifici vincoli di bilancio annuali a seguito di una procedura di monitoraggio. Pertanto se i fondi risultassero insufficienti l'interessato, ancorchè in possesso dei requisiti, subisce un posticipo nella decorrenza della prestazione.
Il termine del 1° marzo non è comunque perentorio. E' possibile produrre le domande di verifica anche successivamente, entro il 30 novembre 2022, ma in tal caso l'istanza sarà accettata solo a fronte delle risorse avanzate in esito al monitoraggio condotto con riferimento alle istanze prodotte entro il 1° marzo. Potenzialmente, quindi, chi produce le domande nella seconda finestra annuale ha più probabilità di vedersi posticipata la decorrenza della pensione ove le risorse dovessero risultare incapienti.