Sono stati implementati i programmi per la liquidazione delle pensioni quota 103 (pensione anticipata flessibile) con almeno 62 anni di età e 41 di contributi prevista dalla legge n. 197/2022. Lo rende noto l'Inps nel messaggio 1681/2023, con il quale dà il via libera alle liquidazioni delle pensioni con «quota 103».
Quota 103
La nuova formula di pensionamento anticipato è stata approvata con l’ultima legge di bilancio (legge n. 197/2022) e consente ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Inps, inclusa la gestione separata, di lasciare il lavoro con 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni. I requisiti, precisa l'Inps, vanno maturati necessariamente entro fine anno 2023 ma la domanda, eventualmente, si può presentare anche nel 2024 o nel 2025 («cristallizzazione del diritto»). Il requisito contributivo si può maturare anche cumulando gratuitamente i periodi contributivi non sovrapposti temporalmente nelle gestioni INPS (ma non le casse professionali).
Le finestre
Come per la precedente quota 100 (durata nel triennio 2019-2021) e quota 102 (2022) la prestazione è assistita da un meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per i lavoratori del pubblico impiego. Se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2022 la prima finestra si apre il 1° aprile 2023 per il settore privato e 1° agosto 2023 per il settore pubblico. Nel settore scolastico, invece, la decorrenza è il 1° settembre 2023 (1° novembre 2023 per il settore AFAM) a prescindere se i requisiti sono maturati nel 2022 o nel 2023.
Confermata la decorrenza inframensile per i lavoratori iscritti ad una gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria (cioè per i lavoratori dipendenti delle PA): la pensione decorre dal primo giorno successivo all’apertura della finestra (mentre, per la generalità dei lavoratori dipendenti privati e a quelli autonomi, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra).
Cristallizzazione dei vecchi requisiti
Per accedere al pensionamento anticipato occorre presentare domanda all'Inps, cui fa seguito un'istruttoria a partire dalla verifica di sussistenza dei requisiti. L'Inps spiega che, qualora nel corso di tale istruttoria, sia accertato che il richiedente abbia maturato, prima del 1° gennaio 2023, i requisiti (età e contributi) per la pensione anticipata «quota 100» o «quota 102», l'Inps avrà cura d'interpellare l'interessato invitandolo a manifestare la propria volontà. In tale sede, pertanto, è possibile optare per un diverso pensionamento, a scelta tra quota 100, 102 o 103.
Il limite d'importo
L’Istituto ricorda che i pensionati «quota 103» (a differenza di «quota 100» e «quota 102») incorrono in un tetto alla misura della pensione pari a cinque volte il minimo dell'Inps, per le mensilità pagate in anticipo rispetto all'età per la pensione di vecchiaia, cioè sino al compimento del 67° anno. Siccome il TM definitivo nel 2023 è pari a 567,94€ il tetto mensile sarà di 2.839,7€ lordi; il limite è soggetto a rivalutazione annua e, di conseguenza, anche la pensione con eventuale adeguamento al fine di garantire il rispetto del limite.
Divieto di lavoro
Come per le precedenti due versioni la pensione «quota 103» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. L'incumulabilità totale vige dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni). La presenza di reddito di qualsiasi importo e attività lavorativa svolta, anche all'estero, comporta lo stop della pensione nell'anno di produzione dei predetti redditi.