Rendita Inail, decorrenza retroattiva se non c'è domanda di revisione

Alessandra Adone Venerdì, 11 Settembre 2020
La Corte di Cassazione fa luce sui diversi termini di decorrenza delle domande di aggravamento della rendita Inail. Se non c'è revisione la domanda ha efficacia retroattiva.
Anche in presenza di una domanda amministrativa presentata dal lavoratore allo scopo di ottenere la liquidazione del danno biologico in forma capitale in misura più elevata rispetto a quella riconosciuta in forma amministrativa, la decorrenza di tale aumento va individuato nel momento di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta e non nel momento della presentazione della domanda di aggravamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 16606/2020 con la quale i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi in merito ad un ricorso presentato da un assicurato.

La questione

La vicenda riguardava un lavoratore, che in appello si era visto innalzare la percentuale di indennizzo del danno biologico in forma capitale dall’8%, riconosciuto in via amministrativa, all'11%. La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento aveva attribuito tale beneficio solo dalla domanda amministrativa di aggravamento e non dal momento di effettivo riconoscimento della percentuale di invalidità una volta cessata l'inabilità temporanea assoluta ai sensi dell'articolo 74 del DPR 1125/1964. Contro tale decisione l'assicurato ha proposto ricorso per Cassazione.

Secondo la Cassazione la decorrenza dell'aggravamento dalla domanda riguarda "solo la revisione della rendita, e dunque la rendita già costituita in relazione alla quale la percentuale di danno subisca variazione nel tempo (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10626 del 19/07/2002, Rv. 556022 - 01), e non invece il diverso caso in cui sia attribuito - come nella specie - un indennizzo solo in capitale (e non una rendita) ed inoltre la diversa percentuale di danno sia riconosciuta in relazione al medesimo momento indicato nella domanda amministrativa originaria; in tal caso, infatti, l'indennizzo in capitale riferito ad una data percentuale viene rideterminato (giudizialmente) in relazione ad altra diversa e maggiore percentuale di danno esistente sin dall'origine".

In sostanza la Corte dà ragione all'assicurato spiegando che se la domanda è volta ad ottenere la liquidazione di una prestazione superiore a quella riconosciuta dall'amministrazione sulla base di una diversa valutazione delle medesime condizioni sanitarie che hanno dato luogo alla concessione della prestazione non si è in presenza di una revisione della rendita e la decorrenza dell'aggravamento è fissato ai sensi dell'articolo 74 del DPR 1125/1964, cioè dalla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta; se invece la domanda è volta alla revisione di una rendita già costituita sulla base di una situazione sanitaria diversa rispetto a quella che ha dato origine alla prestazione stessa, alla domanda vanno applicati i termini di cui all'art. 84 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e, pertanto, la decorrenza dell'aggravamento va valutata dalla data di presentazione della domanda stessa perché, per l'apppunto, si riferisce all'ipotesi di rendita già costituita e di successiva richiesta di variazione di essa.

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