Riforma Pensioni, ecco cosa cambia dopo le correzioni della Camera

Mercoledì, 30 Luglio 2014

Il testo licenziato la settimana scorsa dalla Commissione affari costituzionali ha subito alcune limitate modifiche per quanto riguarda la pensioni dopo i dubbi sollevati su numerose norme inserite nel testo. Kamsin La più rilevante, come già anticipato su Pensioni Oggi, riguarda le norme sui pensionamenti d'ufficio, quelle che permettono alle amministrazioni di mandare a casa i dipendenti che hanno raggiunto il massimo dei contributi (42 anni e sei mesi per gli uomini e 41 anni e sei mesi per le donne).

La regola generale fissata nel provvedimento prevedeva che per poter operare il pensionamento d'ufficio, il dipendente avesse raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni (con una eccezione  per professori universitari e primari, per i quali l'età minima era stata fissata in 65 anni). Nel passaggio di ieri in commissione, il requisito anagrafico per professori e primari è stato rivisto al rialzo, portandolo a 68 anni. Per i medici, invece, il requisito sarà comunque di 65 anni, mentre per i ricercatori l'età per il pensionamento d'ufficio è stata abbassata a 62 anni.

Per il liceziamento del professore servirà tuttavia una decisione del Senato accademico, "senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età". Non solo. L'università avrà anche il vincolo, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di procedere prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato.

I Quota 96Passa invece sostanzialmente indenne la misura per il pensionamento dei 4 mila docenti delle scuole che nell'anno 201/2012 avevano maturato i requisiti per il ritiro ma che erano rimasti bloccati dalla riforma Fornero. Anche se il disco verde della Commissione bilancio, chiamata a dare un parere sulle coperture finanziarie, non era scontato, le forze politiche hanno manifestato unità nel voler porre fine a questa vicenda ed alla fine il presidente della Commissione, Francesco Boccia, ha dato parere positivo.

All'articolo 1-bis è stato solo riscritto il comma 3 relativo al pagamento del trattamento di fine rapporto, con la precisazione che "il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Inoltre si aggiunge il comma 6-bis a copertura degli oneri derivanti per la riliquidazione del trattamento pensionistico (vedi i dettagli della misura) in favore delle lavoratrici beneficiarie dell'intervento in questione che avevano anticipato l'uscita con l'opzione donna.

Lavoratori Precoci - Non risultano modificate le altre misure già anticipate da Pensioni Oggi nei giorni scorsi (vedi i dettagli in materia previdenziale). In particolare risulta confermata la novità che consente la sterilizzazione della penalizzazione in favore dei lavoratori che maturano un diritto a pensione anticipata entro il 2017.

Zedde

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