Ultimi giorni in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati per modificare alcune criticità della legge Fornero. Atteso l'emendamento del Governo per bloccare le pensioni d'oro dei "grand commis" di Stato.
Kamsin La Commissione Bilancio di Montecitorio riprende questa mattina i lavori per concludere l'esame delle proposte emendative al ddl stabilità, una partita che si chiuderà al massimo nella giornata di domani perchè dal 27 il ddl sarà all'esame dell'Aula. Tra le novità dell'ultima ora che saranno messe al voto tra oggi e domani per poi consegnare la legge di stabilità 2015 all'esame dell'Aula spiccano soprattutto la riduzione da 150 a 75 milioni di euro del taglio ai patronati così come una possibile correzione del Governo sulle pensioni degli alti funzionari dello Stato i cd. grand commis.
In particolare la proposta di modifica dovrebbe impedire la possibilità di maturare una pensione superiore all'80% dell'ultima busta paga, limite previsto originariamente dalla Riforma Dini (legge 335/1995), per coloro che erano nel sistema retributivo ed hanno scelto di proseguire l'attività lavorativa anche dopo l'introduzione della Legge Fornero. Secondo le stime si tratta di circa 160 mila lavoratori che, grazie a stipendi particolarmente elevati e a coefficienti di trasformazione alti dovuti all'età avanzata, con il sistema contributivo possono ora accedere a prestazioni anche complessivamente superiori al 110-115% dell’ultimo stipendio.
Il Governo, secondo quanto si apprende da fonti di stampa, sarebbe, inoltre, pronto ad accogliere possibili modifiche per il riconoscimento ai lavoratori dell'amianto, e soprattutto ai parenti, del diritto alla pensione ai superstiti. Arriveranno invece al Senato le proposte dell'esecutivo sulla revisione della tassazione per i fondi pensione. All'esame della Bilancio ci sono poi le proposte di Sel e M5S sui quota 96 della scuola, le richieste per bloccare la penalizzazione sino al 2017 per i lavoratori precoci ed altre misure di favore per i macchinisti ferroviari e gli esodati (misure sulle quali non c'è il giudizio positivo del Governo e che, quindi, a meno di un colpo scena del Viceministro all'Economia Enrico Morando rischiano di essere respinte). Fonti vicine a Palazzo Chigi fanno tuttavia notare che proprio l'intervento sulle pensioni dei "grand commis" - con il quale Governo punterebbe ad assicurare una minore spesa previdenziale per quasi 8-900 milioni entro il 2020 - potrebbe portare denari utilizzabili a copertura strutturale per altri interventi di carattere previdenziale.
Sempre sul tema sociale il Governo potrebbe introdurre una norma che indichi in 25mila euro il limite Isee (50/60mila euro di reddito complessivo patrimonio incluso) per l'utilizzo di tutte le prestazioni del fondo famiglia, e dunque oltre quella già prevista dal ddl del bonus bebè.
Zedde
9-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 2.500 soggetti e di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 marzo 2015, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.
4. Per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».