Sesta Salvaguardia, termine ampio nella mobilita'

Lunedì, 30 Marzo 2015

"Nonostante alcuni tentennamenti nel riconoscimento del beneficio da parte delle sedi territoriali Inps la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) della legge 147/2014 deve essere interpretata nel senso di ammettere alla salvaguardia anche coloro che maturano un diritto a pensione entro i 12 mesi dalla cessazione dell'indennità di mobilità". Lo ricorda l'ufficio studi dell'Inca Cgil in una nota informativa alle sedi. Kamsin Si tratta, com'è noto, del passaggio normativo che ammette ai benefici della sesta salvaguardia i lavoratori "collocati in  mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche mediante  il  versamento  di contributi  volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011".

Sulla vicenda il dubbio è relativo alla possibilità o meno di ammettere alla tutela, tra gli altri, anche quei lavoratori che avessero maturato i requisiti anagrafici utili a conseguire il diritto a pensione con le vecchie regole pensionistiche entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità (ordinaria). La norma di legge, infatti, si appresta ad una interpretazione diversa nel senso di ammettere al bonus dei 12 mesi solo coloro che, attraverso la prosecuzione volontaria della contribuzione, maturassero il requisito contributivo mancante al termine dell'indennità di mobilità. La Cgil ricorda, invece, che possono fruire della salvaguardia tutti i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire la pensione di anzianità (o di vecchiaia) entro i 12 mesi dalla scadenza dell'indennità stessa".

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