In particolare l'istituto indica che i soggetti che devono presentare istanza all'Inps (soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari) potranno farlo direttamente online tramite il sito Inps sia da parte dei patronati che dei singoli cittadini in possesso del PIN. A tal fine, l'INPS comunica, che è stata introdotta una specifica tipologia di domanda da utilizzare per tutte le categorie di lavoratori pubblici, privati e iscritti alla gestione dello spettacolo e dello Sport con le seguenti specifiche "Verifica del diritto a pensione da salvaguardia legge 208/2015". Nel prodotto è stata prevista un'ulteriore suddivisione in base alla tipologia del lavoratore: 1) lavoratore in mobilità o in trattamento speciale edile; 2) lavoratori autorizzati ai versamenti volontari; 3) lavoratore versamenti volontari senza versamenti accreditati al 6.12.2011.
Anche i lavoratori che devono presentare istanza alla Direzione territoriale del lavoro, (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo, con contratti a tempo determinato), possono utilizzare il predetto strumento on line per anticipare la trattazione della propria posizione. Pertanto nella domanda online sono state inserite anche le categorie dei lavoratori che sono tenuti a "passare" per la DTL: 1) Lavoratori cessati entro il 30/06/2012; 2) Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012; 3) Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale; 4) Lavoratori in Congedo per figli con disabilità; 5) Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
La presentazione dell'istanza per tale ultimo gruppo di lavoratori è in aggiunta e non alternativa a quella da presentare comunque alla Direzione territoriale del lavoro competente. Quindi la compilazione della domanda online non li sottrae dall'onere di presentare l'istanza alla DTL.
L'Inps precisa che l’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 1° marzo 2016, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze. Inoltre, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni sulla settima salvaguardia, le Sedi territoriali non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola. La pensione in salvaguardia non potrà avere comunque decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità.
Documenti: Il Software di PensioniOggi.it per controllare se si entra nella settima salvaguardia