Pensioni

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"Siamo disposti ad andare a prendere Renzi a Palazzo Chigi se per caso non dovesse usare i soldi che ha trovato sotto il materasso per aiutare le vittime della legge Fornero". Lo dice Salvini commentando la notizia del tesoretto di 1,5 mld in più di risorse sul Def. Kamsin "Se veramente ci sono soldi in più siano destinati a esodati e disoccupati". Il tesoretto da 1,6 miliardi emerso nel corso della presentazione del Def dovrebbe andare "agli investimenti all'occupazione". Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, parlando a margine della manifestazione nazionale dei lavoratori delle Province. A chi gli chiedeva di commentare il fatto che non ci saranno né tagli né tasse, Camusso ha risposto: "In questi casi sarei come San Tommaso, aspetterei la legge di stabilità per vedere se davvero ci sono le risorse".

Proprio sul tema questa settimana si è tenuto un incontro tra alcuni rappresentanti della Rete dei Comitati degli Esodati ed il Capo gabinetto del Ministero del Lavoro, il Dott. Caso. Il rappresentante del Governo ha assicurato che l'esecutivo intende rispettare gli impegni assunti in precedenza con coloro che hanno perso il lavoro prima dell'entrata in vigore della Riforma Fornero. Entro fine anno il Governo, quindi, sosterrà una proposta per tutelare i lavoratori rimasti esclusi dai precedenti sei provvedimenti di tutela partendo dall'utilizzo dei residui del Fondo Esodati. Questi fondi, rassicurano dall'esecutivo, non possono essere infatti distratti per altri fini in quanto devono essere destinati per legge alla tutela di questi lavoratori. L'esecutivo conferma, inoltre, che nella prossima legge di stabilità saranno apportate adeguate modifiche alla Legge Fornero.

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L'istituto di previdenza dovrà effettuare due conteggi: il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso.

Kamsin L'Inps prova ad interpretare il nuovo tetto sugli assegni introdotto dal comma 707, articolo 1 della legge 190/2014. Lo fa con la Circolare Inps 74/2015 pubblicata ieri sul sito internet dell'istituto.

La legge di stabilità ha infatti previsto che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".

Destinatari. In base alla circolare 74 l'istituto di previdenza precisa innanzitutto i contorni della misura. I destinatari sono i lavoratori che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l'assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012.

Il doppio calcolo. Per quanto riguarda il funzionamento del nuovo meccanismo l'Inps stabilisce che, per determinare il tetto, bisogna effettuare un doppio calcolo: prima si deve determinare l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012); poi bisogna verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011.

L'importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento. In pratica se il valore dell'assegno determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive, l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l'importo determinato con il secondo sistema di calcolo.

La modifica della massima anzianità contributiva. Ai fini della determinazione dell'importo retributivo virtuale il legislatore supera però il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile. Si garantisce cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo.

Ricorda l'Inps, infatti, che "l’anzianità contributiva valorizzabile è pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (nel 2015; 20 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di vecchiaia, 35 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità con le quote, 40 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione anticipata) che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione".

In pratica viene prevista la valorizzazione di tutti i periodi lavorati, anche quelli tra la data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione che, nei fatti e per scelta dell'interessato, potrebbe essere volutamente posticipata rispetto alla data di maturazione del diritto a pensione. E verrà quindi meno il limite massimo dei 40 anni di contributi con il risultato che il periodo necessario alla riscossione della pensione tra il quarantesimo anno e la decorrenza resterà computato al 2% annuo (1,80% per gli iscritti alla Cassa Stato) con rendimenti man mano decrescenti via via che la retribuzione aumenta oltre il tetto pensionabile.

L'impatto. Tradotto in soldoni questa norma impatterà sui lavoratori con carriere lavorative prestigiose che possono vantare retribuzioni superiori al tetto pensionabile di 46.123 euro (per il 2015).

Si tratta soprattutto di magistrati, professori universitari, dirigenti, e alte cariche dello stato che lasciano il servizio ad età avanzate. Nei loro confronti viene reintrodotto un massimale che non consentirà piu' di valorizzare l'intera quota di pensione maturata dopo il 2012 come accadeva grazie alla riforma Fornero. Per come è stata formulata l'interpretazione dell'Inps resta esclusa una penalità per i lavoratori con assegni previdenziali minori, come invece si temeva in un primo momento.

Effetto retroattivo. Il doppio calcolo si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto dal 2015. I pensionati che sono usciti dal mondo del lavoro nel periodo 2012-2014 e che hanno beneficiato di un trattamento pensionistico di maggior favore con l'applicazione delle regole della riforma Fornero, dal 1° gennaio 2015 si vedranno quindi ridurre l'importo dell'assegno qualora l'assegno determinato con il secondo sistema di calcolo risulti inferiore a quello messo in pagamento.

I risparmi dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuate con decreto.

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L'Inps ha aggiornato il report delle procedure di monitoraggio dei lavoratori cd. salvaguardati. Restano insufficienti i posti dedicati ai lavoratori che hanno assistito disabili nel corso del 2011.

Kamsin Salgono a 12.000 le pensioni certificate e poco più di 800 prestazioni liquidate nell'ambito della sesta salvaguardia. È quanto emerge dal report diffuso oggi dall'Inps relativo alle operazioni di salvaguardia aggiornato al 3 Aprile.

Questa la suddivisione delle certificazioni in base ai diversi profili di tutela individuati dalla legge 147/2014. Per quanto riguarda i lavoratori in mobilità ordinaria l'Inps ha emesso 1.334 certificazioni a fronte di una platea di 5.500 posti disponibili; ammontano invece a 4.159 le certificazioni per i lavoratori autorizzati ai volontari (sia con contributo versato entro il 6 dicembre 2011 sia senza) su una platea prevista di 12.000 posti; sono 2.122 le certificazioni relative ai tre profili dei lavoratori che sono cessati con accordi con il datore di lavoro o che si sono dimessi o sono stati licenziati, la platea disponibile è 8.800 posti.

Passano da 3.701 a 3.908 le prestazioni certificate per i lavoratori che hanno fruito dei permessi e dei congedi per assistere disabili nel corso del 2011 (la capienza per questo profilo risulta sempre largamente insufficiente, è pari a 1.800 posti). Per quanto riguarda i lavoratori cessati entro il 2011 per la scadenza di un contratto a tempo determinato sono state certificate 669 prestazioni su un plafond di 4mila posizioni disponibili).

Crescono anche le prestazioni liquidate nelle altre 5 salvaguardie. Complessivamente l'Inps ha certificato il diritto in favore di circa 110mila lavoratori mentre sono 70mila le pensioni già poste in pagamento. Queste norme, lo si ricorda, consentono a lavoratori che hanno perso il lavoro entro il 2011 di mantenere l'ultrattività delle regole pensionistiche ante-fornero e quindi di accedere alla pensione prima rispetto a quanto stabilito dalla Riforma del 2011.

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Una circolare dell'Inps conferma lo stop alla penalizzazione solo sui trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015. Chi matura i requisiti entro il 2017 potrà accedere alla pensione senza penalità anche successivamente.

Kamsin Trova conferma ufficiale lo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità 2015 sino al 31 dicembre 2017 per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica. Lo ribadisce la Circolare Inps 74/2015 pubblicata oggi sul sito internet dell'istituto. 

I destinatari. Non subiranno il taglio dell'1-2% le pensioni anticipate liquidate nel regime misto (cioè riguardanti i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.

La penalizzazione in pratica non si applicherà:

  •  nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza ricompresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017; 
  •  nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza successiva al 31.12.2017 a condizione però che siano stati raggiunti i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 31.12.2017. 

Per effetto del principio della cristallizzazione del diritto alla pensione, infatti, "con riferimento ai soggetti che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, non si applica l’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente alla predetta data ed a quest’ultima l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni".

Ad esempio un lavoratore che abbia raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età nel novembre 2017 qualora - pur potendo accedere alla pensione dal 1° dicembre 2017 - voglia comunque continuare a restare sul posto di lavoro per un altro anno, potrà farlo senza che ciò comporti l'applicazione della penalizzazione. In altri termini ciò che conta è che siano raggiunti i requisiti contributivi per il diritto alla pensione anticipata entro il 31.12.2017 mentre non rileva la data di decorrenza del rateo.

Pensioni liquidate ante 2015. L'Inps conferma, invece, che gli assegni liquidati entro il 31.12.2014 restano soggetti alla penalizzazione a vita. "Con riferimento alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014" precisa l'Inps. 

Al riguardo si precisa che, ai fini previdenziali, per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore. Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dall’articolo 6, comma 2-quater".

Documenti: Circolare Inps 74/2015

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Tra le ipotesi allo studio dell'esecutivo anche un maggior ricorso alla totalizzazione senza oneri di tutti i periodi contributivi e versamenti volontari detassati.

Kamsin In occasione del prossimo intervento sulle pensioni il Governo prenderà in esame anche ulteriori strumenti per aiutare le persone a maturare i requisiti per il pensionamento nella previdenza pubblica. Lo ha detto ieri a Palazzo Madama, nel corso del question time, il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, in risposta all'interrogazione sollevata dal presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi.

Oltre all'introduzione di forme di "flessibilità in uscita" si studieranno anche meccanismi in grado di aumentare il maturato contributivo dei lavoratori su base volontaria. Come ad esempio la possibilità di incentivare fiscalmente i versamenti volontari, sia durante che dopo il rapporto di lavoro estendendo tale facoltà anche all'ex datore del lavoro, procedere ad un recupero più flessibile del periodo di laurea, estendere la totalizzazione a tutti i versamenti "perché nella logica contributiva nulla può andare perduto". Il suggerimento ad aprire a queste modifiche arriva proprio dell'ex-ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, che da molti anni chiede di agevolare il versamento e la riunificazione dei contributi "dato che la discontinuità lavorativa è ormai, purtroppo, un fenomeno assai frequenteSolo in questo modo sarà possibile aiutare i giovani lavoratori a costruirsi una previdenza".

"Oltre a queste forme di incentivi - ricorda Sacconi - bisogna garantire maggiore complementarietà fra i pilastri della previdenza, fra quello obbligatorio e i due volontari, quello collettivo e quello individuale, in modo tale che sia sempre possibile, a certe condizioni irrobustire innanzitutto la prima pensione, quella fondamentale, anche traslando risorse dai due pilastri a carattere volontario a quello a carattere obbligatorio".

"Abbiamo i temi che il senatore Sacconi ci ha proposto. Io credo che questi debbano essere ricompresi nella riflessione che andiamo a fare, perché essi in qualche modo aiuterebbero uno stock di persone a maturare i requisiti per il pensionamento. Quindi abbiamo bisogno di produrre tutte le condizioni che specificamente possono intervenire rispetto a questo tipo di situazione. Queste sono tematiche che affronteremo all'interno di questa vicenda in occasione della prossima legge di stabilità" ha detto il Ministro del Lavoro.

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"Non sono in agenda interventi per estendere il blocco della penalizzazione agli assegni liquidati prima del 2015". "La norma è stata inserita dal Parlamento"

Kamsin "In questo momento il Governo non ha in previsione e non sta lavorando sulla cancellazione della disparità di trattamento sulle penalizzazioni, scelta fatta dalla legge di stabilità 2015". Lo ha detto il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, ieri, durante il question time che si è svolto a Palazzo Madama. "Non l'ha fatto perché si tratta di un intervento di tipo parlamentare, nel senso che la norma è stata proposta ed approvata all'interno del percorso della legge di stabilità ed ha una sua logica, cioè fare in modo che il numero più alto di persone possa scegliere di andare in pensione. Essa quindi, in questo specifico momento in cui c'è bisogno di ricambio, ha la funzione di rendere più agevole l'uscita".

"Questa finalità chiaramente non è perseguibile rispetto alle persone che sono già in pensione; quindi non si coglierebbe questo obiettivo. Esiste il tema di una diversità di condizione che si va a determinare, ma, sul piano generale, credo che normalmente o molto spesso, quando si fa un intervento su una situazione di fatto, si produce sempre una situazione di prima e di dopo e quindi non si risolve questo tipo di problema. Il Governo oggi su questo aspetto non ha quindi iniziative in corso" ha concluso Poletti.

La vicenda riguarda circa 25mila pensionati, soprattutto lavoratrici, usciti tra il 2013 ed il 2014 con 41-42 anni di contributi accettando la famosa penalizzazione, cioè la riduzione del 2 per cento per ogni anno se si usciva prima dei sessantadue anni d'età. La legge di stabilità 2015, approvata lo scorso dicembre, prevede che nel triennio 2015-2017 potranno andare in pensione senza penalizzazione tutti coloro che avranno maturato i requisiti dei quarantadue anni e sei mesi ma non ammette al ricalcolo - e quindi alla depenalizzazione - degli assegni già liquidati entro il 31 dicembre 2014.

In pratica chi è uscito prima del 31 dicembre 2014 resterà con l'assegno penalizzato mentre chi va in pensione quest'anno o i prossimi due non avrà alcuna decurtazione. Una situazione foriera di ricorsi - hanno sottolineato i Senatori interroganti - perché c'è una disparità di trattamento inevitabile e forse c'è anche una violazione del principio costituzionale di uguaglianza".

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