Pensioni

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Il Milleproroghe sbarca all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali di Palazzo Madama. Nel provvedimento c'è lo stop all'incremento dei contributi nella gestione separata.

Kamsin Viaggia spedito il decreto legge milleproroghe. Il testo del provvedimento approvato in prima lettura alla Camera è arrivato a Palazzo Madama da cui si attende il via libera definitivo entro il 1° marzo pena la decadenza.

Per quanto riguarda le modifiche al sistema previdenziale il provvedimento contiene lo stop all'aumento dei contributi per i professionisti senza cassa, il posticipo dei termini per presentare la domanda per il riconoscimento dei benefici connessi all'amianto previsti con la legge di stabilità per il 2014 e la gestione degli esuberi nella Croce Rossa con la possibilità prepensionare, come accade per le province (cfr: Circolare della Funzione Pubblica 1/2015), il personale in esubero.

Partite Iva. L'articolo 10-bis, introdotto in sede referente, ridetermina l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati nelle seguenti misure: 27 per cento per gli anni 2014 e 2015 (in luogo, rispettivamente, del 27 e del 30 per cento previsti dalla normativa vigente); 28 per cento per l'anno 2016 (in luogo del 31 per cento previsto dalla normativa vigente); 29 per cento per l'anno 2017 (in luogo del 32 per cento previsto dalla normativa vigente).

Ecco dunque come saranno rideterminate le aliquote nella gestione separata negli anni a venire (in grassetto le modifiche del milleproroghe).

Com'è noto è importante ricordare che nei prossimi quattro anni le aliquote previdenziali a carico dei soggetti titolari di partita IVA sarebbero dovute crescere fino al 33,5 per cento del reddito nel 2018, così come stabilito dalla riforma varata dall'ex Ministro del lavoro, Elsa Fornero. Il nuovo emendamento approvato blocca l'aliquota per il 2015 al 27 per cento e prevede un minimo di aumento, un punto percentuale di aumento, nel 2016 e nel 2017. Questo significa che molti piccoli lavoratori autonomi, per i quali l'apertura della partita IVA ha rappresentato una forma di auto impiego con cui mettere sul mercato quelle che erano le proprie competenze e capacità lavorative in un Paese dove, oggettivamente, la disoccupazione è importante, avrebbero avuto da questo provvedimento un colpo fatale.

La modifica è stata salutata con favore dall'Anaip (Associazione degli amministratori professionali) che ha espresso un giudizio positivo anche al mantenimento del regimi dei minimi al 5%. «Il nuovo sistema del regime dei minimi, introdotto con la legge di Stabilità- si legge nel comunicato dell'Anaip - avrebbe comportato gravi ricadute specialmente nei confronti dei giovani che si apprestano a cominciare un'attività che comporta l'apertura di una partita Iva».

Proroga dei termini sull'amianto. E' stato inoltre introdotto un emendamento che posticipa dal 31 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 il termine per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003), a condizione di avere ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge.

Non ci saranno ulteriori novità sul fronte previdenziale. Il provvedimento è praticamente blindato data la vicina scadenza, e non potranno essere imbarcate ulteriori proposte emendative che pure le opposizioni presenteranno (c'è un folto gruppo di parlamentari che chiede la proroga dell'opzione donna, ulteriori misure per gli esodati e la soluzione della vicenda dei quota 96 della scuola).

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Per la prestazione è necessario avere accertata una invalidità da cui deriva una perdita della capacità lavorativa di oltre due terzi. Bisogna avere, inoltre, almeno 5 anni di contributi versati nell'AGO.

Kamsin L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori iscritti all'AGO e in alcuni fondi sostitutivi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavorare abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. La prestazione è regolata dalla legge 222/1984 e non va confusa con l'assegno di invalidità civile (articolo 13, legge 118/1971) che è invece una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali.

Vediamo dunque di esaminare i principali aspetti di tale disciplina.

I destinatari. L'assegno ordinario di invalidità può essere chiesto dai lavoratori dipendenti , dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati mentre non può essere ottenuto dai lavoratori del pubblico impiego per i quali restano in vigore discipline speciali. Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione ma solo il requisito medico-legale ed uno contributivo. 

Il requisito medico legale. Per avere diritto all'assegno, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984, è necessario che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Si tenga presente, tuttavia, che l'esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato. In tale quadro, pertanto, non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime infatti sono dettate per l'acccertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato.

Detto questo il diritto all'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, nella misura appena indicata, preesista al rapporto assicurativo, perchè vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

Il requisito contributivo. L'ulteriore requisito necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è quello cosiddetto contributivo. L'assegno infatti può essere attribuito ai lavoratori assicurati che siano iscritti al fondo da almeno 5 anni e che risultino accreditati o versati a loro favore almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa con la quale si chiede la prestazione.

A tali fini vanno esclusi secondo l'articolo 37 del Dpr 818/1957, i periodi di assenza per astensione facoltativa dopo il parto, oggi il congedo parentale; i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessati in base a convenzioni o da accordi internazionali; i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva; i periodi di malattia superiori ad un anno, i periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione Ivs per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione. Al verificarsi di uno di questi eventi, i periodi corrispondenti vengono considerati neutri ai fini della determinazione del requisito contributivo. Ciò comporta che l'arco temporale per la determinazione del quinquennio lavorativo e l'individuazione del triennio di contribuzione necessaria per il perfezionamento del requisito va retrodatato per un lasso di tempo corrispondente al periodo neutro.

La decorrenza. La prestazione avrà, in caso di sussistenza sia del requisito contributivo che di quello medico-legale, decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.

La valenza figurativa dei periodi di fruizione dell'assegno. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, l'assegno ordinario di invalidità viene a cessare, i periodi di godimento della medesima prestazione nei quali non si è stata prestata attività lavorativa, vengono considerati figurativamente  utili ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione per un eventuale altro riconoscimento dell'assegno o per il conseguimento della pensione di vecchiaia. In tale ipotesi il riconoscimento è utile solo ai fini del diritto ma non della misura della prestazione. L'agevolazione, tuttavia è attribuibile solo ai lavoratori dipendenti e non ai prestatori di lavoro autonomo.

La durata dell'assegno. La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni medico legali che diedero luogo alla liquidazione. La domanda di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza medesima.  Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà di revisione.  Da ciò consegue che dopo il terzo riconoscimento continuo non è piu' necessario presentare all'Inps la domanda di conferma dell'assegno.

La revisione. Secondo quanto dispone l'articolo 9 della legge 222/1984 l'Inps può in qualsiasi momento (e quindi sia nel corso dei primi tre trienni che dopo la conferma definitiva) sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato di invalidità. Normalmente tale verifica viene rimessa la libera determinazione dell'ente previdenziale. La revisione, invece, deve essere necessariamente disposta nell'ipotesi in cui risulti che nell'anno precedente il titolare della prestazione abbia percepito un reddito da lavoro dipendente, con esclusione di trattamento di fine rapporto, ovvero un reddito da lavoro autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento inps minimo (cioè per il 2015 circa i 1500 euro al mese).

L'Importo. L’assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo è misto se c'era contribuzione antecedente il 1996 secondo quanto prevedono le regole generali: retributivo sino al 2011 se c'erano almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 31.12.1995 e contributivo sulle quote successive; oppure, se c'erano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo contributvo scatta su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996. Per gli iscritti successivi al 1996 il calcolo è tutto contributivo.   

Per quanto riguarda il calcolo effettuato con il sistema contributivo si deve prendere a base il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 esimo anno di età ove l'assicurato abbia un'età inferiore a quella appena indicata.

Integrazione al minimo. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, lo stesso potrà essere integrato al trattamento minimo della gestione stessa. L'integrazione comunque non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, accumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale. Dal computo di tali redditi va escluso quello derivante dalla casa di abitazione.

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Zedde

Dalle colonne del Corriere della Sera Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato, lancia due  proposte al Governo per aumentare l'importo  le uscite.

Kamsin Incentivare, nel caso di accordi tra azienda e dipendente sull’uscita anticipata dal lavoro, l’azienda stessa a integrare i contributi previdenziali del lavoratore e rendere molto più conveniente di ora il riscatto della laurea. Misure che avrebbero un duplice effetto: aumentare il risparmio previdenziale e quindi l’importo della pensione; aiutare in molti casi chi rimane senza lavoro ma non ha i contributi sufficienti (ne servono 42 anni e mezzo) ad andare in pensione. Sono queste le proposte che Maurizio Sacconi, Presidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama, lancia al Governo secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera. 

Poi Sacconi ha affermato che la situazione previdenziale andrebbe accompagnata con un "fascicolo elettronico della vita attiva" per un monitoraggio del conto corrente previdenziale, con l’obiettivo di stimolare il lavoratore ad "accrescere il suo gruzzolo contributivo". Questi primi passi sono indispensabili, secondo l’ex ministro del Lavoro, per intervenire rispetto a una riforma Fornero ha reso "assurdamente rigida l’età di pensionamento".

Sempre secondo quanto riporta il Corriere Sacconi ha incaricato una commissione coordinata da Annamaria Parente (Pd) di censire l'eventuale esistenza di altri esodati. In seguito a un ordine del giorno di Pietro Ichino (Pd) è stato predisposto un modulo che verrà messo online sul sito del Senato («è questione di settimane», dice Parente) dove chi ha perso il posto in seguito ad accordi con l'azienda prima della Fornero potrà dichiararsi, allegando l'atto di scioglimento del rapporto di lavoro. Parente e Ichino sono convinti che di esodati veri ne siano rimasti pochi. Del resto, dice Ichino, «sono disoccupati anziani che non hanno i requisiti per la pensione: vanno assistiti con le indennità di disoccupazione e con attività di ricollocamento, ma non sono esodati in senso tecnico».

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E' necessaria l'apertura di un tavolo di confronto: vorremmo conoscere quando verrà data, nei fatti, questa disponibilità da parte del Governo"

Kamsin "Le dichiarazioni del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, fanno ben sperare, ma ora serve un confronto serio". E' quanto afferma il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, all'indomani di un'intervista rilasciata al quotidiano l'Avvenire in cui il Ministro ha indicato che il tema previdenza è "centrale" nei piani dell'esecutivo. Confermando dunque l'avvio di una discussione per individuare una soluzione strutturale per anticipare l'età pensionabile, soprattutto con riguardo a chi ha perso il lavoro a causa della crisi.

Le ipotesi in campo sono molte: si va dal prestito pensionistico, alla staffetta generazionale (il lavoratore piu' anziano avrebbe un contratto part-time ma gli stessi contributi), alla quiescenza anticipata (ma con decurtazione dell'assegno), alla revisione di quota 100.

Damiano ricorda come il tema della revisione della legge Fornero sia sempre piu' condiviso all'interno del Pd e della maggioranza. "Qualche giorno fa il consigliere economico di Renzi, Gutgeld, ha spiegato in una intervista che con il nostro sistema, ormai contributivo, se pensiono anticipatamente un lavoratore con un trattamento inferiore a quello che gli spetterebbe, sto solo anticipando una spesa che recupererò dopo, con un rimborso a rate. In sostanza, la Ue non dovrebbe fare obiezioni" ha detto Damiano.

"E anche il nuovo centro-destra sta iniziando a porre la questione con maggiore evidenza". Se così stanno le cose quindi "urge l'apertura di un tavolo di confronto: vorremmo conoscere quando verrà data, nei fatti, questa disponibilità da parte del Governo" ha concluso Damiano.

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Il Ministro del Lavoro fa il punto dei prossimi temi che saranno affrontati dopo il Jobs Act. Piano per l'inclusione sociale ed una riforma delle pensioni.

Kamsin In breve tempo almeno la metà dei nuovi assunti potrà entrare nel mondo del lavoro con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti». E' positivo il giudizio del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sulle nuove regole sul mercato del lavoro introdotte dal Jobs Act in un'intervista raccolta oggi dal Quotidiano Avvenire. Il titolare del Dicastero di Via Veneto ha comunque confermato che il tema pensioni sia "centrale" nell'agenda di Governo dei prossimi mesi.

Quando aprirete il capitolo pensioni? "E' un capitolo delicato, lì c'è in gioco la vita di milioni di italiani. Servono cautela e attenzione. Sicuramente la legge Fomero ha creato problemi e ora abbiamo la necessità di introdurre alcuni elementi di flessibilità in uscita, a partire dalle condizioni socialmente più difficili. Il tema previdenza è centrale, la stabilità dei conti è segno della nostra affidabilità. Però adesso dobbiamo riflettere anche su un altro dato: quanto costa in termini di competitività tenere al lavoro persone chegià hanno dato tutto? Ecco, dobbiamo partire da qui e ragionare con l'Europa su questo schema".

I tempi? "Non ci sono date già stabilite. Sappiamo che questi passaggi molti rilevanti avvengono in concomitanza con la legge di Stabilità, anche per verificarne l'impatto sul bilancio. Ne discuteremo con il presidente dell'Inps Boeri".

Poletti indica che il pensiero va soprattutto a chi è rimasto piu' indietro. "Abbiamo ripreso in mano il tema del piano nazionale di contrasto alla povertà di cui si era già parlato nei mesi scorsi. Abbiamo bisogno di fare in fretta. La deadline è giugno: il piano per l'inclusione sociale e quello per la povertà devono camminare insieme. Abbiamo già avuto un primo confronto con le Regioni con l'obiettivo di destinare tutte le risorse già disponibili a questo grande disegno. Se non dovessero bastare, ne cercheremo altre".

Un passo contro la povertà può prendere forma dietro l'estensione del bonus degli ottanta euro? Abbiamo bisogno di una vera operazione per garantire al Paese equità e giustizia sociale. Estendere il bonus a pensionati e indigenti è un tema su cui si è ragionato. Avendo le risorse, io lo farei senza esitare.

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Zedde

Sarà piu' facile per le pubbliche amministrazioni collocare forzosamente in pensione i dipendenti pubblici che abbiano maturato un diritto a pensione.

Kamsin Chi ha raggiunto l'età pensionabile potrà essere messo a riposo d'ufficio. E' questa la sintesi della Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 pubblicata in settimana da Palazzo Vidoni. Il provvedimento conferma in sostanza le regole introdotte dal Dl 90/2014 la scorsa estate individuando, con precisione, i limiti e le modalità per l'esercizio del potere di collocare in pensione d'ufficio i dipendenti pubblici.

Da un lato la Circolare conferma che tutte le amministrazioni nonché le Authority potranno, facoltativamente, procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei propri dipendenti quando maturano i requisiti per l'anzianità contributiva (42 anni e sei mesi se uomini, 41 e sei mesi se donne) e hanno compiuto 62 anni di età. Prima di agire l'amministrazione dovrà dare un preavviso di sei mesi (il preavviso potrà essere anche comunicato in anticipo rispetto alla realizzazione dei relativi presupposti). La facoltà in parola è tuttavia preclusa nei confronti dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa (i primari), i magistrati, il personale difesa e soccorso pubblico e i professori universitari.

L'altro punto è la conferma dell'abolizione del trattenimento in servizio. Quando il lavoratore ha raggiunto l'età per la vecchiaia non potrà piu' chiedere di restare in servizio, come accadeva in passato, al fine di maturare una pensione piu' succulenta. C'è solo una deroga. Le amministrazioni, infatti, non dovranno comunque penalizzare i lavoratori che, pur avendo raggiunto i limiti di età, non hanno i contributi pieni: in questo caso è prevista infatti la possibilità di permettere il proseguimento dell'impiego fino ai 70 anni (più l'adeguamento alla speranza divita).

Dirigenti Medici. Resta il regime speciale per i dirigenti medici. Il limite massimo per il pensionamento di vecchiaia è, per questi professionisti, a 65 anni ma, su richiesta dell'interessato, è possibile chiedere la permanenza in servizio sino a 40 anni di servizio effettivo purché non si superino i 70 anni di età. L'amministrazione, in questi casi, potrà concedere l'allungamento del rapporto di lavoro se non si determina un «aumento del numero dei dirigenti».

Chi ha raggiunto la Q96 entro il 2011. La Circolare ribadisce inoltre che i dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamento previgente (anche in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101). Pertanto nei confronti di questi dipendenti l'amministrazione può esercitare il recesso al raggiungimento del limite ordinamentale (cioè a 65 anni), nonché al conseguimento del requisito dell'anzianità contributiva di 40 anni di servizio.

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