Cumulo della Pensione con il Part-time. Ecco quando è possibile

Franco Rossini Mercoledì, 22 Luglio 2015
I lavoratori del pubblico impiego che abbiano maturato un diritto a pensione prima del 65° anno di età possono chiedere la trasformazione del rapporto in part-time e la contestuale attribuzione della pensione.
I lavoratori del pubblico impiego che hanno maturato un diritto a pensione (es. anticipata o di di anzianità) senza ancora aver raggiunto i limiti ordinamentali per la permanenza in servizio, cioè i 65 anni, hanno la possibilità di chiedere la pensione continuando a prestare servizio in regime di part-time. E' quanto prevede il decreto della Funzione Pubblica numero 331/1997 che ha reso piu' flessibile il lavoro alle dipendenze dello stato. Si tratta di una normativa non molto utilizzata, soprattutto dopo il giro di vite del Decreto legge 90/2014 che consente alle pubbliche amministrazioni di collocare forzosamente in pensione questi lavoratori anche prima dello scoccare dei 65 anni, ma che comunque non è stata abrogata dalle ultime Riforme. 

I requisiti. La facoltà di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time con la contestuale percezione della pensione può essere concessa però solo in presenza di specifiche condizioni. Alcune oggettive, altre soggettive, cioè relative allo status del lavoratore. Per quanto riguarda le prime, la trasformazione del rapporto e' possibile nei limiti dei contingenti massimi di rapporti a tempo parziale previsti da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro (il limite nelle Pa è fissato nella percentuale massima del 25 per cento); inoltre nella struttura di appartenenza non devono sussistere situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall'interessato; infine la somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

Per quanto riguarda le condizioni soggettive il lavoratore deve trovarsi nella condizione di aver maturato un diritto a pensione di anzianità (es. quota 96 con 60 anni e 36 anni di contributi entro il 2011) oppure i (nuovi) requisiti contributivi per la pensione anticipata (es. 41 anni e mezzo di contributi per le donne e 42 anni e mezzo di contributi per gli uomini). Serve inoltre un'altra condizione: che il lavoratore non abbia compiuto i 65 anni, perchè altrimenti il rapporto di lavoro non potrebbe piu' proseguire per la pubblica amministrazione. 

La trasformazione. Se queste condizioni sono soddisfatte, e la Pa accetta la trasformazione in quanto compatibile con le proprie esigenze organizzative, il lavoratore potrà ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time entro sessanta giorni dalla domanda, cumulando, con la medesima decorrenza, il trattamento pensionistico (Circolare Inpdap 61/1997). Il rapporto di lavoro part-time proseguirà poi sino al perfezionamento del 65° anno di età con il vincolo che la prestazione oraria non potrà essere inferiore al 50% di quella prevista per il tempo pieno.

La pensione. L'Inps provvederà inoltre alla riduzione della pensione qualora la somma della pensione con il part-time dia luogo ad una prestazione superiore a quella che sarebbe stata conseguita con il tempo pieno. GamsinAlla data di definitiva cessazione del rapporto verrà rideterminato il trattamento pensionistico sulla base della complessiva anzianità contributiva maturata dall’iscritto, considerando che il servizio prestato a part-time dalla data di trasformazione inciderà, ai fini della misura, secondo la normativa generale che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale. I trattamenti di fine rapporto comunque denominati vengono però liquidati esclusivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro e non dalla data di trasformazione del rapporto. Il periodo prestato a tempo parziale e' valido ai fini della liquidazione del relativo trattamento.

Il personale docente. Regole particolari riguardano il personale docente per il quale la durata della prestazione oraria dovrà essere compatibile con la possibilità di scindere la cattedra salvaguardando in ogni caso il principio della unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola dell'infanzia. Il servizio a part-time è equiparato a tutti gli effetti a quello prestato a tempo pieno ed è utile alla progressione di carriera. 



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