Sindacati anche nell'esercito e nelle forze di polizia a ordinamento militare? Sì, dal prossimo 27 maggio 2022 sarà possibile grazie alla legge n. 46/2022 (G.U. n. 110 del 12 maggio 2022). Si tratta per certi versi di una svolta epocale che abroga il precedente divieto di costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale previsto dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare.
A provocare l'intervento del legislatore è stata la sentenza 120 del 2018 della Corte Costituzionale che ha riscontrato l'illegittimità costituzionale del divieto della presenza di organizzazioni sindacali nei ranghi delle forze armate. In precedenza, in effetti, era autorizzata solo l'attività delle rappresentanze militari: le varie Cocer, Coir, Cobar, istituite dalla Legge 382 del 1978, che però limitavano le proprie funzioni alla formulazione di pareri, proposte e richieste in materie quali la condizione dei militari e la loro tutela per quel che riguarda gli aspetti economici, sanitari, previdenziali e di natura culturale.
La nuova legge, tuttavia, non accomuna le nuove associazioni in tutto e per tutto ai sindacati tout court: non potranno ad esempio organizzare scioperi e nemmeno convocare manifestazioni di piazza con appartenenti che indossino uniformi. Ma cerchiamo di capire meglio la portata della novità e i suoi limiti.
Sindacati militari: cosa consente la legge
Dal prossimo 27 maggio, dunque, gli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare come i Carabinieri e la Guardia di Finanza potranno costituire proprie associazioni sindacali, alle quali non potranno aderire soltanto gli allievi militari di truppa. Si potrà aderire ad una sola associazione.
I nuovi sindacati dovranno dotarsi di statuti improntati al rispetto dei principi democratici e alla neutralità rispetto ai diversi partiti politici e non potranno comunque interferire con i compiti operativi e con la direzione dei servizi. Il Ministero della Difesa e il Mef per la GdF saranno incaricati di accertare la compatibilità degli statuti con i requisiti richiesti.
Le nuove associazioni sindacali potranno svolgere, anche ai fini del loro finanziamento, «attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti», l'inserimento delle quote di genere nell'assegnazione delle cariche, l’inserimento lavorativo per chi cessa la carriera militare oltre che promuovere la salute e sicurezza sul lavoro e «attivita' culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari». E’ esclusa, però, dalle competenze delle associazioni la tutela «individuale» degli iscritti.
Per svolgere queste funzioni i sindacati potranno presentare osservazioni ai ministeri competenti ed essere auditi dalle Commissioni parlamentari; in compenso dovranno assicurare la trasparenza dei loro bilanci che potranno essere sostenuti solo dalle quote associative degli iscritti tramite il meccanismo della delega sindacale.
Ma la vera novità rispetto al passato è costituita dalla possibilità per i «militari sindacalisti», al fine di svolgere la propria attività, di usufruire di distacchi e e permessi retribuiti e non, assegnati sulla base della rappresentatività delle diverse organizzazioni con soglie minime di iscritti da raggiungere in dipendenza della natura interforze o meno dell'associazione. Inoltre, ai militari sarà riconosciuto il diritto di assemblea e per le organizzazioni ovviamente il diritto alla contrattazione.
Peraltro, i militari con cariche elettive nelle associazioni non saranno perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi alle funzioni sindacali e non potranno essere trasferiti. Per le controversie nell'ambito incluso nella legge sarà competente il giudice amministrativo.
Sindacati militari: i limiti
Non mancano comunque i limiti imposti all'attività sindacale anche dalla nuova normativa. I sindacati militari non potranno indire scioperi o manifestazioni in uniforme né assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle forze armate. Vietato anche assumere denominazioni che richiamino partiti politici o organizzazioni sindacali civili alle quali è anche proibito aderire.
Le associazioni sindacali militari, infine, non potranno assumere la rappresentanza esclusiva di una o più categorie di personale, la quota massima di iscritti per singola categoria non può superare il 75%.