La questione
Come noto, l'articolo 3, co. 9-10 della L. 335/1995, ha previsto che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate decorsi 5 anni. La misura è stata recentemente estesa anche ai lavoratori del pubblico impiego con la Circolare Inps 169/2017 prevedendo che la contribuzione omessa riferita a periodi di competenza eccedenti i 5 anni sarebbe caduta in prescrizione dal 1° gennaio 2019, termine poi posticipato al 1° gennaio 2020 con la Circolare 117/2018 (fissato alla fine dello scorso anno). Per evitare che tale norma avesse conseguenze negative sulle pensioni dei dipendenti pubblici (che spesso presentano vuoti contributivi) l'Inps ha stabilito che, anche in caso di prescrizione, sarebbero state comunque le amministrazioni pubbliche a farsi carico degli oneri per costituire una rendita vitalizia in favore dei danneggiati salvaguardando così la pensione dagli effetti della prescrizione (ad eccezione degli assicurati presso la Cassa pensione degli insegnanti, per i quali l'onere di costituzione della rendita sarebbe rimasto a loro carico). L'articolo 19 del DL 4/2019 ha, in sostanza, arrestato sino al 31 dicembre 2021 l'applicazione di queste disposizioni concedendo più tempo alle amministrazioni per regolarizzare la posizione assicurativa dei lavoratori (anche degli assicurati presso la CPI).
I chiarimenti
L'Inps spiega che la sospensione del termine in oggetto riguarda i periodi retributivi afferenti alle casse pensionistiche della gestione pubblica (CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG) sino al 31 dicembre 2014. Pertanto la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche sopra individuate, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021. I periodi retributivi successivi al 31.12.2014 soggiacciono, invece, al termine ordinario quinquennale di prescrizione da calcolarsi a partire dal 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce. Per cui le omissioni contributive riferite a periodi temporali ricadenti nell'anno 2015 devono essere sanate entro il 16 di ogni mese dell'anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015 i cui termini scadono il 18 gennaio 2021.
Enti e Soggetti Esclusi
L'Inps chiarisce che il beneficio della sospensione legale dei termini di prescrizione di cui all'articolo 19 del DL 4/2019 riguarda solo le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (amministrazioni statali, scuole, università, enti locali, aziende sanitarie, agenzie governative, Consob, Banca d'Italia, Camere di Commercio, enti pubblici non economici, eccetera). Non vi rientrano, pertanto, i datori di lavoro del settore privato ancorché i rispettivi dipendenti abbiano mantenuto o optato per l'iscrizione alle casse pensionistiche del settore pubblico nonchè gli enti non qualificabili come amministrazioni pubbliche (es. gli enti pubblici economici, le aziende speciali, i consorzi di bonifica, gli enti morali ed ecclesiastici, le aziende pubbliche privatizzate).
Sono escluse dalla sospensione legale dei termini di prescrizione, infine, le contribuzioni pertinenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), ai fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS). La sospensione dei termini non opera, peraltro, sugli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Documenti: Circolare Inps 122/2019