Statali, demansionamento volontario per la gestione degli esuberi

Mercoledì, 24 Settembre 2014
Una norma del decreto legge sulla pubblica amministrazione consente al personale in disponibilità nelle Pa potrà presentare istanza di ricollocamento in una posizione economica inferiore. 

Kamsin Al fine di ampliare le possibilità di ricollocamento, il personale in disponibilità delle pubbliche amministrazioni potrà presentare - nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità - istanza di ricollocazione, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore.

E' quanto prevede l'articolo 5 del decreto di riforma sulla Pa (dl 90/2014) che introduce una deroga ai limiti sul demansionamento previsti dalla normativa previgente nell'ottica di favorire il ricollocamento dei dipendenti pubblici in esubero.

Com'è noto, la disciplina previgente contenuta nell'articolo 2103 del Codice Civile, poneva seri limiti all'accettazione di una qualifica inferiore. Il citato articolo stabilisce infatti che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Questa regola ora di fatto viene temperata con la possibilità di ricollocazione del personale in esubero nelle Pa anche su mansioni "inferiori". 

Il provvedimento precisa tuttavia che la ricollocazione del dipendente non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi e che possa essere effettuata per qualifica o posizione economico di un solo livello inferiore (se di area o categoria diversa, di un solo inferiore ). In tale circostanza il personale ricollocato in qualifica o posizione inferiore non ha diritto all'indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità. Tale personale mantiene comunque il diritto di essere successivamente ricollocato nella originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità.

Per favorire l'assorbimento delle posizioni in disponibilità, il provvedimento prevede poi, che nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato (per un periodo comunque superiore a 12 mesi), sono subordinate all’utilizzo del personale collocato in disponibilità.  Il personale in disponibilità può, alternativamente: a) essere assegnato, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso altre amministrazioni; b) avvalersi dell’istituto dell’aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.  In queste circostanze il termine di 24 mesi, previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità disponibilità, rimane sospeso.

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