Come si ricorderà il decreto legge 66/2014 ha fissato in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.
La questione. Il legislatore con gli articoli 23bis e 23ter del decreto legge n. 201/2011 ha stabilito il principio in base al quale il trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione, limite che, con il decreto legge 66/2014, è stato portato da 311mila euro a 240mila euro annui.
Inizialmente questo limite è stato previsto per gli amministratori ed i dipendenti delle società non quotate controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze e per i titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.
Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato esteso anche ai soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti con la sola esclusione degli amministratori di società quotate direttamente o indirettamente controllate dallo stato.
Gli effetti della riduzione sulle pensioni. Gli effetti interessano in particolare il calcolo della quota A di pensione, quella parte dell'assegno determinata con il sistema retributivo. La retribuzione da prendere a base per il calcolo della quota A di pensione deve essere determinata dalla somma tra la retribuzione, moltiplicata per l’anzianità contributiva maturata alla data del 30 aprile 2014, e la retribuzione "ridotta" in applicazione della disposizione in parola ai sensi del Dl 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 moltiplicata per l’anzianità contributiva maturata dal 1° maggio 2014 fino all’effettiva cessazione dal servizio, rapportata all’intera anzianità contributiva posseduta.
In sostanza un dirigente cessato dal servizio in data 31/10/2014 con 43 anni di anzianità contributiva pari a 516 mesi in possesso di un'anzianità contributiva al 30/04/2014 pari a 42 anni e 6 mesi (510 mesi) e 6 mesi di anzianità contributiva dal 1° maggio 2014 al 31 Ottobre 2014 avrà una retribuzione da utilizzare per il calcolo della Quota A pari a 310.825 euro annui [(€. 311.658,53*510)+(€.240.000,00*6)]/516 = €.310.825,29. GamsinBuonuscite. Per quanto riguarda l'indennità di buonuscita con riferimento ai Tfr l'Inps precisa che la salvaguardia introdotta non modifica i meccanismi di computo in quanto già insita nelle regole di calcolo della prestazione. La riduzione della retribuzione utile che interviene dal 1° maggio 2014 determina, infatti, una proporzionale riduzione solo degli accantonamenti di Tfr maturati a partire dalla stessa data i quali si aggiungono a quelli maturati precedentemente e commisurati alla retribuzione utile prima della riduzione stessa.
Diverso, invece, è l’effetto delle disposizioni suddette sui trattamenti di fine servizio, in quanto modificano, esclusivamente per le categorie di cui al punto 2.1, le regole di calcolo della prestazione, che risulta così determinata dalla somma di due importi parziali: a) il primo importo, calcolato tenendo conto delle anzianità utili e della retribuzione contributiva utile (in ogni caso non superiore al precedente limite di € 311.658,53) alla data del 30 aprile 2014; b) il secondo importo, calcolato tenendo conto della retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (in ogni caso non superiore al limite di € 240.000 annui) e delle anzianità utili maturate a partire dal 1° maggio 2014.
Documenti: Circolare Inps 153/2015