Statali, la penalizzazione ha riflessi anche sulla buonuscita

Bernardo Diaz Giovedì, 17 Settembre 2015
L'Istituto, dopo la Circolare 74/2015, fornisce ora ulteriori istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento.
Il termine di pagamento dell'indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici ai quali la pubblica amministrazione risolva unilateralmente il rapporto di lavoro per raggiungimento della massima anzianità contributiva (cioè i 42 anni e 6 mesi di contributi o 41 anni e 6 mesi le donne) ai sensi del decreto legge 90/2014, è sempre pari a 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Solo nei casi, del tutto residuali, in cui il trattamento pensionistico è colpito dalle riduzioni percentuali sulla pensione, taglio dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni, il termine di pagamento slitta a 24 mesi dalla data di cessazione dal servizio. Lo precisa l'Inps, tra l'altro, con la Circolare 154/2015 pubblicata oggi dall'Istituto di previdenza.

La precisazione arriva dopo l'entrata in vigore del decreto legge 90/2014 che ha modificato il potere unilaterale di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'articolo 113 della legge 190/2014, legge di stabilità, che ha congelato l'applicazione della penalizzazione con riferimento ai lavoratori che maturano il diritto a pensione anticipata entro il 31.12.2017 la cui decorrenza della pensione sia successiva al 31 dicembre 2014. 

In considerazione della modifica normativa indicata, venendo temporaneamente meno il vincolo dell’età anagrafica, in precedenza  associato alla possibilità per le amministrazioni e gli enti datori di lavoro di utilizzare la risoluzione del rapporto di lavoro, con riferimento alle risoluzioni unilaterali che hanno determinato e determineranno accessi alla pensione con decorrenza successiva al 2014  e con requisiti pensionistici maturati entro il 31/12/2017, l'Inps sospende le indicazioni circa i termini di pagamento date con il messaggio 8680 del 12 novembre 2014.

In quel messaggio si era precisato che le cessazioni dal servizio derivanti da atti unilaterali del datore di lavoro associate ad accessi alla pensione con penalizzazioni (non configurabili come risoluzioni a norma dell’art. 72, comma 11, del DL 112/2008, come modificato dalla legge 114/2014), ha trovato applicazione il termine generale di 24 mesi, per il pagamento dei Tfs e dei Tfr, invece dei termini di 105 giorni ovvero di 6 o 12 mesi. Termini che attualmente vengono ripristinati temporaneamente posto che la legge di stabilità ha congelato l'applicazione delle predette riduzioni sino al 31 dicembre 2017. Questi lavoratori, pertanto, possono a prescindere dalla penalizzazione, giovarsi di una decorrenza piu' vantaggiosa rispetto a quella in precedenza stabilita. 

L'Inps precisa, tuttavia, che resta fermo il termine di 24 mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto conseguenti a dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla pensione anticipata.

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Documenti: Circolare Inps 154/2015

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