Pubblico Impiego
Riforma Pa, incarichi ai pensionati solo a titolo gratuito
Le pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche non' potranno piu' conferire, se non a titolo gratuito, incarichi di studio e di consulenza a personale pubblico o privato collocato in pensione. E' quanto ha previsto l'articolo 6 del decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione. Kamsin L’articolo 6 estende la norma dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 che aveva previsto il divieto di incarichi professionali (ricomprendendo anche le autorità indipendenti e la Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
Con l’articolo 6 il divieto è esteso ai lavoratori privati in quiescenza; oltre all’ambito soggettivo di applicazione viene esteso anche l’ambito oggettivo di applicazione del divieto con la previsione secondo cui le suddette amministrazioni non possono attribuire ai medesimi soggetti incarichi di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o cariche in organi di governo delle amministrazioni.
Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.
Zedde
Riforma Pa, licenziabile il dipendente con i requisiti per la pensione anticipata
Le pubbliche amministrazioni potranno risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro in favore dei dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata. E' questa l'altra importante misura introdotta con il decreto sulla riforma della pubblica amministrazione in materia previdenziale (oltre all'abolizione del trattenimento in servizio). Kamsin E' quanto precisa l'articolo 1, comma 5 del decreto legge 90/2014 che chiarisce la portata dell'articolo 72 del Dl 112/2008, in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Fornero. Viene precisato che, per procedere in tal senso i dipendenti devono aver maturato i 40 anni di servizio, se hanno raggiunto un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011; mentre dopo tale data, valgono i requisiti previsti dal Dl 201/2011, che, per il 2014, sono fissati in 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.
Il comma 5 precisa che la norma è attivabile nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Si ritiene, nel silenzio della norma, che le amministrazioni potranno procedere in tal senso solo in presenza dei requisiti individuati dalla Circolare della Funzione Pubblica 2/2012 che aveva indicato che la risoluzione del rapporto di lavoro non può essere esercitata fin tanto che il lavoratore sia interessato alla penalizzazione di cui all'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011.
Zedde
Riforma Pa, stop ai trattenimenti in servizio. Ecco cosa cambia
Dal 25 Giugno è arrivato l'atteso stop ai trattenimenti in servizio per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni. E' questa una delle principali novità contenute nel decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 1 del decreto legge 90/2014) che di fatto, introduce la regola generale, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, del collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età. Kamsin L'intervento è contenuto nei primi quattro commi del citato articolo con il quale si prevede l'abolizione dell'articolo 16 del decreto legislativo 503/1992 e degli interventi legislativi conseguenti. Trova, quindi, lo stop definitivo una disposizione che agli albori rappresentava il diritto del dipendente a rimanere in servizio, per un biennio (o 5 anni in alcuni casi), una volta raggiunti i limiti di età.
La norma opera immediatamente solo per i trattenimenti già disposti e non ancora efficaci al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del Dl 90), i quali devono essere revocati. Quelli già in essere continuano a spiegare gli effetti, ma solo fino al 31 ottobre prossimo. Resta ferma la scadenza anteriore, se originariamente fissata. Periodo transitorio piu' lungo per per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati dello Stato e dei militari, per i quali i trattenimenti in servizio in essere hanno efficacia fino al 31 dicembre 2015, ovvero fino alla loro scadenza originaria, se antecedente.
L'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio può essere comunque salutato positivamente per favorire il ricambio generazionale, in un momento di crisi del sistema economico nel suo complesso e di blocco delle assunzioni. Infatti la misura aumenta la già elevata età media dei dipendenti pubblici in quanto coloro che normalmente potrebbero essere collocati in pensione per raggiunti limiti di età, possono ottenere altri due anni di servizio arrivando a lavorare fino a 67 o 68 anni (75 anni per alcune categorie), a seconda della data di maturazione del requisito pensionistico; e non consente inoltre di realizzare risparmi da cessazione che, in relazione al regime del turn-over, alimentano il budget spendibile per nuove assunzioni. L'istituto, lo si ricorda, è considerato dalla normativa vigente alla stessa stregua di una nuova assunzione, con la conseguenza che per finanziarlo vengono distratte le risorse assunzionali che potrebbero essere meglio finalizzate all’assunzione di giovani.
Con l'abrogazione del trattenimento in servizio la maggior parte dei lavoratori pubblici (con l'eccezione dei magistrati e dei professori universitari) non potranno però di fatto godere dell'incentivazione alla permanenza al lavoro sino a 70 anni, possibilità incentivata dal decreto legge 201/2011 (e poi già parzialmente limitata dal Dl 101/2013), per conseguire una pensione piu' "succulenta" tramite coefficienti di rivalutazione piu' elevati.
Zedde
Riforma Pa, resta il nulla osta nella mobilità volontaria
Con la pubblicazione del decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione si definiscono le modalità per la mobilità volontaria dei dipendenti pubblici. E nel desto del dl 90/2014 rimane, contrariamente a quanto si era ipotizzato nelle prime bozze del provvedimento, il nulla osta per la mobilità volontaria, salvo che nell'ambito di una sperimentazione limitata ai soli ministeri. Kamsin E' quanto recita l'articolo 4, comma 1: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza».
L'assenso dell'amministrazione di appartenenza resta quindi un requisito imprescindibile. Rispetto alla bozza del decreto legge quindi gli estensori hanno ribadito la necessità del nulla osta circostanza che garantisce le amministrazioni pubbliche contro unilaterali iniziative dei dipendenti, che avrebbero potuto avere mano libera nel decidere se e quando andarsene rendendo di fatto difficile la gestione del personale nelle Pa interessate.
La sperimentazione - Nel testo del provvedimento è però prevista una sperimentazione per verificare a quali condizioni se ne possa fare a meno. "In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza". L'assenso preventivo, in tale ipotesi, non sarà necessario tra amministrazioni statali e sempre in caso che la mobilità volontaria distribuisca meglio il personale.
Zedde
Riforma Pa, piu' facile il demansionamento nel pubblico impiego
La riforma della dirigenza pubblica non è stata inserita nel decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione che è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ma nel disegno di legge che accompagnerà il provvedimento e che, dunque, avrà un iter più lento i dirigenti pubblici saranno di fatto licenziabili con maggiore facilità. Kamsin Quelli che rimarranno per un certo periodo senza incarico (il numero di anni non è stato ancora stabilito) potranno vedere risolto il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Tra le norme contenute nel disegno di legge "Repubblica Semplice" ci sarà anche il ruolo unico e l'abolizione della distinzione in fasce dei dirigenti. Anche per l'accesso ci saranno delle novità con due strade: il concorso unico - i soggetti assunti in tale modo saranno inseriti nei ranghi per tre anni ed alla fine di questo triennio dovranno sostenere un esame per poter passare a tempo indeterminato - ; oppure il Corso-concorso della Scuola della pubblica amministrazione - in tale ipotesi si entrerà come funzionari e sempre dopo un triennio, sarà necessario sostenere un esame per diventare dirigenti. Tra le norme pare saltare invece la retribuzione di risultato legata al Pil, in quanto troppo complessa da applicare.
La riforma del governo mette in campo fondamentalmente due distinti strumenti per gestire poi i dipendenti pubblici di troppo, cioè coloro che saranno collocati in disponibilità. Il primo è la mobilità obbligatoria entro i 50 chilometri. Il secondo è quello che tecnicamente si chiama «demansionamento» e che all'interno del dl 90/2014 (all'articolo 5) è indicato come «assegnazione di nuove mansioni». Il testo recita che «il personale in disponibilità può presentare (...) istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o posizione economica inferiore della stessa, o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione». I lavoratori della Pubblica amministrazione potranno quindi decidere di accettare mansioni e stipendi più bassi di quelli percepiti fino a quel momento, anche con trasferimenti da un'amministrazione ad un'altra.
Zedde
Riforma Pa, la staffetta generazionale perde per ora l'opzione donna
Il programma della "staffetta generazionale" nel settore pubblico, avviata con il decreto legge sulla riforma della Pubblica Amministrazione avverrà attraverso 3 passi principali: il rilancio dei pensionamenti, una revisione delle norme sulla mobilità volontaria e obbligatoria (per sostenere la quale il Governo ha attivato al ministero dell'Economia un fondo di 15 milioni per il secondo semestre dell'anno e di 30 milioni a regime dal 2015) e la riduzione graduale del blocco del turn-over. Kamsin Il mix di queste misure, già discusse su Pensioni Oggi, dovrebbero portare alla liberazione, secondo il ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia, di almeno 10-15 mila posti in un triennio, posti che sarebbero stati disponibili per assumere giovani.
I tecnici però che hanno scritto la relazione che accompagna il provvedimento di riforma della Pubblica amministrazione appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, hanno messo nero su bianco una cifra molto piu' bassa a quella ipotizzata dal governo: «Sulla base dei dati desunti dal conto annuale», si legge nel testo, «risultano in corso trattenimenti in servizio per circa 1.200 soggetti, di cui circa 660 relativi al comparto della magistratura».
Dalla relazione tecnica non giunge nessuna conferma, inoltre, sulla stima dei posti aggiuntivi che potrebbero liberarsi nel prossimo triennio grazie alla norma (comma 5 dell'articolo 1) che consente alle amministrazioni di mettere in pensione i dipendenti che hanno raggiunto la massima contribuzione. La Madia aveva indicato che "molti andranno in pensione comunque, ma si tratta di uno spazio assunzionale in più rispetto alla cancellazione del trattenimento in servizio».
Le altre misure per il ricambio generazionale nella Pa sono modeste: c'è il divieto, ora esteso anche ai privati, di incarichi dirigenziali o di consulenze nella Pa ai soggetti in pensione, c'è la possibilità di ricorrere alla chiamata diretta fino al 30% dei dirigenti in Regioni e enti locali ma mancano le norme che avrebbero portato ad una riduzione piu' consistente dell'organico. La verità però è che ci si aspettava una maggiore decisione dell'esecutivo sul fronte delle pensioni. In particolare si sperava che potesse esserci nel decreto l'estensione dell'opzione donna in favore di tutti i lavoratori, norma che avrebbe potuto in qualche modo temperare le rigidità della Riforma Fornero ed agevolare il ricambio generazionale che la Madia aveva annunciato. Ma della novità non c'è traccia.
Zedde