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A seguito della Determinazione commissariale n. 9 del 17 febbraio, il dott. Antonello Crudo, direttore della Direzione centrale Pensioni, assume l’incarico di Direttore generale facente funzioni a decorrere dal 16 febbraio 2015. E' quanto precisa una nota diffusa in giornata dall'Inps. Kamsin Crudo succede a Mauro Nori il cui mandato era scaduto il 31 dicembre dello scorso anno. Resta da capire se questa soluzione vada letta come un percorso di avvicinamento a quella definitiva, che vedrebbe quindi Crudo insediarsi con i pieni poteri alla guida della tecnostruttura Inps, o se invece si tratti di un assetto temporaneo in una situazione ancora di stallo.

La nomina dovrebbe ora accelerare il processo di transizione all'Inps in vista soprattutto delle importanti scadenze connesse all'attuazione dei provvedimenti del governo, che si aggiungono alle impegnativa attività ordinaria in tema di previdenza e di assistenza. Si va dall'avvio del cosiddetto bonus bebè, per il quale l'istituto è chiamato a raccogliere le domande dei genitori interessati (per i figli nati o adottati tra il primo gennaio di quest'anno e il 31 dicembre 2017) fino alla gestione della complessa operazione che permetterà ai lavoratori dipendenti che lo desiderano di trasferire nella propria busta paga i versamenti del Trattamento di fine rapporto. Poi ci sono le norme attuative del taglio alle pensioni d'oro, attuate con la legge di stabilità 2015, e lo stop alla penalizzazione su cui si attendono le disposizioni normative.

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Nel milleproroghe arriva anche la proroga del blocco degli sfratti per quattro mesi per i casi di finita locazione. Sarà concessa dal giudice per consentire il passaggio "da casa a casa" degli inquilini.

Kamsin Tra le novità che approvate che saranno a breve licenziate dalla Camera con il decreto legge milleproroghe c'è da segnalare una piccola proroga degli sfratti. La questione, com'è noto, non era contenuta nel decreto originario in quanto il Governo è intervenuto con diversi provvedimenti, fra cui quello che stanzia risorse per il Fondo nazionale locazioni.

Nell'interlocuzione con il Governo i gruppi parlamentari hanno tuttavia approvato una soluzione che consente al giudice, nelle more del riparto delle risorse relative al 2015 del Fondo nazionale locazioni e della loro effettiva attribuzione alle regioni e comunque fino al centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge milleproroghe – cioè sino a fine giugno – di disporre, su richiesta delle parti interessate, al fine di consentire il passaggio da casa a casa, la sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013. Lo stop degli sfratti riguarderà, dunque, solo le categorie specifiche per finita locazione e per i soggetti disagiati, circa  duemila famiglie, l'8 per cento del totale degli sfratti dello scorso anno.

La mini-proroga conferma tuttavia come sia stata interrotta una sorta di liturgia che si ripeteva di anno in anno. Proprio in relazione all'assenza dell'ennesima proroga il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto sapere che, tra l'altro, la misura è saltata semplicemente perché, sul fronte affitti, sono già operativi due fondi previsti nel decreto casa: 200 milioni di Fondo per gli affitti e 266 milioni per quello per la morosità incolpevole con uno stanziamento di 466 milioni, fondi che arrivano poi a 849 milioni se si considerano le risorse destinate all'edilizia popolare.

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Tra le misure approvate anche la proroga al 30 giugno 2015 del termine per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto.

Kamsin Stop all'aumento dei contributi per i professionisti senza cassa, posticipo dei termini per presentare la domanda per il riconoscimento dei benefici connessi all'amianto previsti con la legge di stabilità per il 2014. Sono queste le principali novità che passano nel decreto legge milleproroghe (il Dl 192/2014) su cui l'Aula di Montecitorio darà il primo disco verde in giornata. Ma andiamo con ordine.

Partite Iva. L'articolo 10-bis, introdotto in sede referente, ridetermina l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati nelle seguenti misure: 27 per cento per gli anni 2014 e 2015 (in luogo, rispettivamente, del 27 e del 30 per cento previsti dalla normativa vigente); 28 per cento per l'anno 2016 (in luogo del 31 per cento previsto dalla normativa vigente); 29 per cento per l'anno 2017 (in luogo del 32 per cento previsto dalla normativa vigente).

Agli oneri finanziari derivanti, pari a 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede per 120 milioni per il 2016 e per 85 milioni per il 2017 mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e per 60 milioni per il 2015 e per 35 milioni per il 2017 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente. Ecco dunque come saranno rideterminate le aliquote nella gestione separata negli anni a venire.

Com'è noto è importante ricordare che nei prossimi quattro anni le aliquote previdenziali a carico dei soggetti titolari di partita IVA sarebbero dovute crescere fino al 33,5 per cento del reddito nel 2018, così come stabilito dalla riforma varata dall'ex Ministro del lavoro, Elsa Fornero. Il nuovo emendamento approvato blocca l'aliquota per il 2015 al 27 per cento e prevede un minimo di aumento, un punto percentuale di aumento, nel 2016 e nel 2017. Questo significa che molti piccoli lavoratori autonomi, per i quali l'apertura della partita IVA ha rappresentato una forma di auto impiego con cui mettere sul mercato quelle che erano le proprie competenze e capacità lavorative in un Paese dove, oggettivamente, la disoccupazione è importante, avrebbero avuto da questo provvedimento un colpo fatale.

Proroga dei termini sull'amianto. E' stato inoltre introdotto un emendamento che posticipa dal 31 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 il termine per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003), a condizione di avere ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge. Per la copertura finanziaria degli oneri, indicati in 0,3 milioni per il 2015, 0,5 milioni per il 2016 e in 0,6 milioni a decorrere dal 2017, il provvedimento indica che andranno a carico delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

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Il Minimale Inps per il 2015 è pari a 10.450 euro lordi annui per un totale di 870 euro al mese. Solo se non si scende sotto tale livello ci sarà la copertura contributiva delle 52 settimane.

Kamsin Attenzione al salario minimo. Per i lavoratori dipendenti del settore privato che guadagnano meno di 900 euro lordi al mese la pensione può allontanarsi. Questo perché il salario, per coprire tutti i mesi di contribuzione ai fini della pensione, deve rispettare un importo minimo settimanale. La misura è per legge pari almeno al 40% della pensione minima Inps e quindi nel 2015 è di 200,96 euro a settimana, 870,16 euro al mese e nell'anno 10.449,92 euro. In pratica per un lavoratore dipendente del settore privato devono essere versati all'Inps contributi per almeno 66,30 euro alla settimana, 287,08 al mese e 3.444,95 euro nell'anno.

Se si rispettano queste cifre minime si ha diritto ad essere assicurati per tutte e 52 le settimane. Ma se si guadagna di meno, e perciò si paga di meno, gli uffici riducono il periodo utile a pensione esattamente in misura proporzionale al versato. Ecco un esempio per renderci conto del sistema. Supponiamo che un lavoratore part-time versi i contributi su una retribuzione lorda annua di 5.800 euro. Poiché la legge vuole che i contributi siano versati almeno su 201 euro settimanali gli uffici dividono il salario realmente guadagnato per la cifra settimanale.

Ecco quindi che il salario dell'interessato sarà sufficiente a garantire copertura solo 29 volte il reddito minimo settimanale di 201 euro. Perciò gli uffici riconoscono in pensione poco piu' di 6 mesi di anzianità. Con il risultato che la persona ha lavorato 12 mesi, ha versato i contributi per 12 mesi, ma ne perde 6 ai fini della pensione. E questa riduzione può far perdere il diritto alla pensione oppure costringere l'interessato a prolungare il lavoro per raggiungere il minimo.

Nessun problema, invece, qualora il nostro lavoratore part-time nel corso del 2015 ha lavorato per 12 mesi a 1050 euro al mese; in tal caso avrà diritto all'accredito di tutte le 52 settimane ai fini dell'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia.

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Dovranno essere riesaminate d'ufficio le prestazioni dei lavoratori che hanno fruito dei congedi ai sensi della legge 124 del 2013 la cui decorrenza si colloca successivamente alla data del 6 gennaio 2015.

Kamsin Le prestazioni previdenziali dei lavoratori che hanno fatto domanda per fruire della quarta salvaguardia ma la cui decorrenza si situa oltre il 6 gennaio 2015 dovranno essere riesaminate d'ufficio dall'Inps per essere liquidate nella sesta salvaguardia. E' quanto ha comunicato il messaggio inps 9924/2014. "Le posizioni - ricorda la nota dell'Inps - per le quali il diritto alla pensione in salvaguardia ai sensi dell’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia) è già stato accertato, ma che non sono rientrati nel plafond numerico, saranno automaticamente trasferite e certificate nell’ambito della sesta salvaguardia, con la relativa modifica della prima decorrenza utile della pensione in salvaguardia; dovranno invece, essere riesaminate d’ufficio a cura delle sedi le posizioni per le quali il diritto alla pensione in salvaguardia ai sensi dell’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia) non è risultato accertato, in quanto la decorrenza si colloca oltre la data del 6 gennaio 2015."

Con successiva comunicazione sarà fornito alle sedi l’elenco dei lavoratori per i quali la domanda dovrà essere riaperta per la successiva trattazione.

L'istituto ricorda, peraltro, come già indicato nel messaggio inps 9305/2014 "che ai soggetti che, avendo presentato alla competente DTL domanda di accesso alla salvaguardia di cui all’art 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia – in quanto esclusi dal contingente numerico – viene concesso di non presentare una nuova domanda per la c.d. sesta salvaguardia. Per tali soggetti l’Istituto provvederà d’ufficio al monitoraggio delle domande ed alla certificazione del diritto".

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