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La Uil propone un "patto d'azione" a Cgil e Cisl su contratti, fisco e pensioni. La proposta intende creare "una nuova struttura e una nuova politica della contrattazione collettiva" con i leader di Cgil e Cisl, Susanna Camusso e Annamaria Furlan.

Kamsin Un unico modello contrattuale valido per tutti i lavoratori, pubblici e privati, che allunghi la sua durata da 3 a 4 anni, che confermi i due livelli, e che ancori gli aumenti salariali all'aumento del Pil. La sostanziale reintroduzione della pensione con le quote per flessibilizzare le uscite a partire da 60 anni di età o 40 anni di contributi. E' questa la proposta per un nuovo modello del welfare, che il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, invia ai sindacati cugini per una riflessione comune. 

La lettera ai leader Susanna Camusso e Anna Maria Furlan è partita ieri in serata, ora si attendono le risposte. Intanto la Uil dettaglia meglio il piano d'attacco di un rinnovato sindacato unitario. Sul fisco, infatti, la Uil apre, anche se con qualche riserva, al ddl di iniziativa popolare presentato nei giorni scorsi dalla Cisl come possibile base di discussione da implementare mentre sulla previdenza l'obiettivo vorrebbe essere quello di ottenere un incontro con il ministro del lavoro Giuliano Poletti per riaprire il capitolo comune sulla flessibilità, gli esodati e la governance dell'Inps, ormai urgente dopo l'avvenuto riassetto dei vertici dell'istituto.

Secondo la Uil i tempi dopo il cambio della guardia al vertice dell'Inps, l'approvazione del Jobs Act, sono ormai maturi. "Lo stesso Poletti ha detto che così com'è creerà problemi sociali e le imprese ribadiscono come la rigidità in uscita non favorisce la ripresa occupazionale", aggiunge ancora Barbagallo in attesa quindi di ricevere l'ok di Camusso e Furlan per inviare al ministro la richiesta di un incontro urgente.

La proposta del sindacato va nel senso di reintrodurre, sostanzialmente, la pensione di anzianità abrogata dal 2012 con la Riforma Fornero: "siamo tutti d'accordo sulla necessità di un ripristino dell'uscita a 60 anni con il perfezionamento di un requisito contributivo (le cosiddette quote, ndr) e il riportare l'asticella dell'uscita indipendentemente dall'età a 40-41 anni di contributi" ha indicato Barbagallo. "Si può discutere dei dettagli ma serve una boccata d'ossigeno per immettere sul mercato del lavoro i giovani, fortemente penalizzati dall'allungamento dell'età pensionabile".

Anche il Fisco è in agenda. "Noi avevamo negli anni scorsi mesi a punto una piattaforma unitaria. Ma siamo disponibili a partire anche dal piano presentato dalla Cisl anche se una legge di iniziativa popolare in Italia, per la verità, non ha mai avuto successo e l'estensione delle detrazioni fiscali agli autonomi ci lascia perplessi", ha detto Barbagallo.

E poi il modello contrattuale che dovrà essere "unico per tutti, privati e pubblici" per scommettere sulla ripresa stimolando i salari, da legare all'aumento del Pil, ma anche la produttività e nuove relazioni industriali."Il 2015 deve essere l'anno della contrattazione", dice ancora Barbagallo per il quale "le prospettive più favorevoli dell'economia consentono ed impongono al sindacato di elaborare piattaforme che, per la prima volta dal 1992, si misurino non con la necessità di tutelare i salari dall'inflazione, ma con l'opportunità di governare la politica contrattuale del salario per promuovere la crescita".

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Coloro che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti, riconosciuti come usuranti, hanno la possibilità di andare in pensione prima rispetto all'età ordinaria per la vecchiaia con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni ed un'età di 61 anni e 3 mesi.

Kamsin Ultimi giorni per presentare le domande per accedere ai benefici dei lavori usuranti. I lavoratori addetti a «lavorazioni particolarmente faticose e pesanti», che perfezionano il diritto al pensionamento anticipato nell'anno 2015, hanno tempo fino al 1° marzo prossimo per presentare la domanda di riconoscimento del beneficio all'Inps. Il decreto legislativo 67/2011 riconosce ai lavoratori addetti ad attività usuranti il diritto di andare in pensione con un regime agevolato.

Le attività in questione sono individuate nell'articolo 1 del Dlgs 67/2011 e sono riconducibili a quattro macro-categorie.

a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999.

Si tratta dei lavoratori adibiti a lavori svolti in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’ asportazione dell’ amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; i lavori nella catena di montaggio; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.

b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del dlgs 67/2011 nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numoero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

c) i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

Si tratta dei lavoratori indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.

d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il periodo minimo di attività - Per godere dei benefici i lavoratori devono avere svolto queste attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa (per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018 tali attività devono essere state svolte per almeno la metà della vita lavorativa complessiva).

Il Pensionamento nei lavori usuranti. Per maturare il diritto al pensionamento anticipato nel 2015, un lavoratore addetto ad attività usurante deve raggiungere quota 97,3 con almeno 35 anni di contributi e 61 anni e 3 mesi di età. Per i notturni con meno di 78 notti lavorate i requisiti da raggiungere sono elevati sino a due anni, così come per i lavoratori autonomi (si veda la tabella riassuntiva dei requisiti).

Una volta perfezionati i requisiti, si dovrà attendere, per la decorrenza della pensione, l'apertura della cosiddetta finestra mobile. La decorrenza è fissata 12 o 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti, a seconda che la pensione sia liquidata a carico di una gestione dei dipendenti o degli autonomi.

La domanda. Per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS entro il 1° Marzo 2015 se in tale anno si maturano i requisiti agevolati; la domanda è volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante e quindi non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accogliemento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante (che avviene entro il 30 Ottobre 2015).

Un esempio. Immaginiamo un lavoratore che ha svolto attività usuranti e che matura la quota 97,3, ad esempio, nel settembre 2015: costui sarà chiamato a presentare la domanda volta al riconoscimento del beneficio entro il prossimo 1° marzo. Entro il 30 Ottobre 2015 riceverà, se tutto fila liscio, la conferma dall'Inps di poter accedere al beneficio con l'indicazione della data di decorrenza (si presume dal 1° Ottobre 2016, per via delle finestre mobili). A questo punto, per accedere alla pensione non gli resterà altro che fare domanda di pensione verso agosto-settembre 2016.

Il rispetto della scadenza del 1° marzo è importante. Infatti la presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.

Nello specifico il differimento è pari:
- ad un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
- a due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
- a tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

La possibilità di fruire dei benefici in parola dipende inoltre dalle coperture finanziarie che sono state messe a disposizione dal Dlgs 67/2011 di anno in anno. Qualora risultassero insufficienti la data di decorrenza indicata dall'inps potrebbe spostarsi.

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La Naspi potrà essere fruita anche dai lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa. Sostituirà l'Aspi, la Mini-Aspi e, dal 2017, l'indennità di mobilità ordinaria. 

Kamsin La Naspi sarà sempre piu' un ammortizzatore universale destinato ad inglobare la maggior parte dei sostegni economici attualmente erogati nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro. E' questo il disegno che emerge nel decreto legislativo attuativo per il riordino dell'intera normativa in materia di ammortizzatori sociali licenziato dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso.

L'ammortizzatore unico. La Naspi sarà applicabile a tutti i lavoratori che abbiano perduto involontariamente il lavoro a decorrere dal 1° maggio 2015 e sostituirà, dalla stessa data, le prestazione di Aspi e miniAspi introdotte dalla Legge Fornero. Il regime sarà pertato riunificato in un unico ammortizzatore che assorbirà, dal 2017, anche i lavoratori che attualmente percepiscono l'indennità di mobilità ordinaria (legge 223/1991), il trattamento speciale edile e tutti i trattamenti in deroga che saranno soppressi.

I destinatari. L'ammortizzatore sarà applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli per i quali continua a trovare applicazione una normativa ad hoc. Per accedere è necessario poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione e, contestualmente, far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono il periodo appena citato. Naturalmente è necessario essere in stato di disoccupazione ai sensi del dlgs 181/2000.

Il perimetro della tutela sarà tuttavia piu' ampio. Potranno fruire del sostegno sia quei lavoratori che hanno perso involontariamente il posto di lavoro, sia in caso di dimissioni per giusta causa (ad esempio il mancato pagamento della retribuzione; l'aver subito molestie sessuali nel luogo di lavoro; il non accettare modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; il Mobbing; ecccetera) nonché nelle ipotesi di risoluzione consensuale sottoscritta presso la Dtl in seno al tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dalla riforma Fornero. 

La NASPI spetterà anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, cioè nei casi di conciliazione con esito positivo. 

La misura. L'importo della Naspi sarà rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni e ancorata a un sistema di calcolo che porta l'indennità concedibile sino ad massimo di 1.300 euro, con un decremento del 3% mensile a decorrere dal quarto mese di fruizione. Il tutto per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, al netto dei periodi contributivi utilizzati per la percezione dell'indennità di disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Naspi non potrà essere corrisposta per un periodo che ecceda le 78 settimane.

La Richiesta. Nulla cambia sulle modalità di richiesta, visto che in ogni caso la richiesta sarà telematica con le relative tempistiche, 68 giorni oltre il quale si va in decadenza, e decorrenza: dall'ottavo giorno della cessazione del rapporto di lavoro se la richiesta viene presentata in tale intervallo ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione negli altri casi.

Condizioni per beneficiare della Naspi saranno la partecipazione del beneficiario a iniziative di attivazione lavorativa ovvero a percorsi di riqualificazione, ma anche attività di politiche attive per ricollocarsi sul mercato del lavoro le cui azioni verranno definite da un decreto ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Nell'intero sistema di riordino, infine, rientra anche il Contratto di ricollocazione, ovvero una dote individuale spendibile presso i soggetti accreditati al fine di trovare, in tempi rapidi, un'occupazione stabile. L'intera procedura sarà curata dal soggetto accreditato e l'assegno di ricollocazione sarà incassato solamente a occupazione avvenuta. Un insieme di misure, quindi, che riorganizzano in un tutt'uno le politiche attive e passive del lavoro che si inseriscono nel più ampio disegno di riforma del mercato del lavoro rappresentato dal Jobs Act.

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Una nota dell'Inca ricorda che in moltissimi non hano trovato posto all'interno della sesta salvaguardia e si sono visti respingere le istanze di accesso dalle DTL. Ci sono autonomi, parasubordinati, i lavoratori del settore agricolo e con contratti di lavoro atipico.

Kamsin Moltissime domande di ammissione al beneficio della sesta salvaguardia continuano ad essere respinte da parte delle Direzioni territoriali del Lavoro. E' quanto commenta una nota diffusa oggi dal Patronato Inca della Cgil. “L’ultima salvaguardia in ordine di tempo risale al novembre scorso (legge 147/2014, ndr) e le domande di tutti coloro che avevano un potenziale diritto, secondo i requisiti individuati, sono state inviate alle Direzioni territoriali del lavoro e all’Inps, nei termini prescritti e cioè entro il 5 gennaio 2015”.

“Negli ultimi tempi sono intervenute purtroppo alcune novità negative riguardanti i lavoratori e le lavoratrici con contratti di lavoro a tempo determinato a cui erano state riservate 4.000 posizioni da salvaguardare. Le ultime salvaguardie sono state costruite in modo tale da contingentare un numero specifico di posizioni individuali in relazione a stanziamenti economici predeterminati”.

“Nelle scorse settimane le  Direzioni Territoriali del Lavoro, emanazioni locali del Ministero del Lavoro, hanno cominciato, fuori tempo massimo, - continua l’Inca Cgil - a negare la possibilità di entrare in salvaguardia ai lavoratori titolari di contratti a termine del settore agricolo e ai lavoratori somministrati, respingendone le domane, che in alcuni casi avevano già avuto l’approvazione”.

“Abbiamo portato all’attenzione dell’Inps il grave comportamento delle sedi decentrate del Ministero e riteniamo che la posizione del Governo sia pretestuosa e finalizzata alla solo alla riduzione del numero degli aventi diritto, dopo aver ingenerato speranze e attese per il riconoscimento di diritti previdenziali" sostengono dall'Inca.

Nei giorni scorsi c'è stata anche una dura presa di posizione da parte della Cisl che ha denunciato al Governo come le salvaguardie abbiano trascurato del tutto il tema dei lavoratori autonomi e parasubordinati: "la salvaguardia interessa, prevalentemente, solo i lavoratori dipendenti. Sono stati tralasciati del tutto i lavoratori autonomi, i lavoratori a progetto e coloro che seppur subordinati, erano impiegati con contratti di lavoro precario, in primis i somministrati. Ci sono decine di migliaia di lavoratori che si sono visti respingere l'istanza di accesso al beneficio" ricorda la Cisl.

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Gli aderenti ai fondi di previdenza complementare che possono vantare un periodo di inoccupazione superiore ai due anni e si trovino a meno di dieci anni dal raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione pubblica potranno ottenere la prestazione complementare in forma anticipata.

Kamsin Gli aderenti che hanno perso il lavoro da almeno 2 anni potranno ricevere un aiuto in piu' dai fondi di previdenza complementare. E' quanto prevede l'articolo 15 del disegno di legge sulla concorrenza licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso venerdì.

La modifica proposta dall'esecutivo dispone che "le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza". Chi ha perso il lavoro da oltre 2 anni potrà dunque chiedere in anticipo l'erogazione della prestazione previdenziale maturata nel fondo di previdenza complementare a condizione che manchino non piu' di 10 anni dal pensionamento pubblico.

La novità è in realtà una estensione di quanto prevede attualmente l'articolo 11, comma 4 del Dlgs 252/2005. La possibilità di erogare prestazioni anticipate, infatti, costituisce un’opzione già presente ma limitata agli iscritti che si trovano in un periodo di inoccupazione da più di quattro anni e risultano essere a meno di cinque anni dal raggiungimento del diritto alla prestazione obbligatoria. L'estensione appare quindi un ulteriore aiuto, a costo praticamente zero per lo stato, riservato però solo a coloro che sono iscritti a forme di previdenza complementare. La scelta, per quanto opportuna, deve essere soppesata adeguatamente: anticipare l'accesso alla rendita previdenziale complementare di dieci anni comporterà l'erogazione di un rateo assai piu' contenuto.

Non solo. Nel provvedimento si concede anche agli aderenti dei fondi pensione individuali la facoltà di riscatto dell'intera prestazione maturata nelle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo antecedenti il pensionamento (si pensi, ad esempio alle dimissioni o al licenziamento). Oggi com'è noto questa facoltà sussiste solo nei fondi di pensione collettivi. La norma conferma anche la tassazione, al 23%, delle prestazioni erogate in tali casi.

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