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Jobs Act, contributi più alti per chi fa uso della Cassa Integrazione
Le aziende che fanno un massiccio ricorso alla cassa integrazione dovranno pagare l'anno successivo un contributo più alto. Oggi la cassa integrazione è finanziata anche con un contributo fisso a carico delle aziende. Il decreto attuativo dei Jobs act renderà mobile la soglia.
Kamsin Le aziende che faranno ricorso alla cassa integrazione pagheranno un contributo piu' elevato. Una sorta di bonus-malus, un criterio ben noto nelle assicurazioni auto. La novità sarà inserita nel quarto decreto attuativo del Jobs act, la riforma del mercato del lavoro, che dovrebbe arrivare il 20 febbraio sul tavolo del consiglio dei ministri, insieme a quello che ridurrà il numero dei contratti precari. «Il nostro obiettivo è cambiare la cassa integrazione, renderla sostenibile per evitarne la cancellazione», dice Filippo Taddei, il responsabile economia del Pd. Oggi la cassa integrazione è finanziata anche con un contributo fisso a carico delle imprese: il 2,9% del monte salari per quelle con meno di 50 dipendenti, il 3,2% per quelle che superano tale soglia.
Il decreto attuativo renderà mobile quella soglia: la forchetta non è stata ancora definita, possibile che si vada da un minimo del 2% ad un massimo del 4%. Tuttavia il principio è chiaro: le aziende che fanno un massiccio ricorso alla cassa integrazione pagheranno un contributo più alto mentre quelle che la usa meno dovranno versare una percentuale più bassa.
In altri termini il bonus malus rappresenterebbe un freno agli abusi e un premio a chi rispetta le regole, magari versando quel 3% senza mai vederlo tornare indietro. Oltre alla misura Taddei conferma che ci sarà anche una stretta sul monitoraggio delle richieste. Un monitoraggio diverso, concentrato sulla cosiddetta stagionalità: «Se anno dopo anno - spiega Taddei - si vede che la stessa azienda presenta le stesse richieste nello stesso periodo dell'anno, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Forse dietro non c'è una crisi aziendale, con il doveroso intervento a sostegno da parte dello Stato, ma solo un'impresa che sta ottimizzando il ciclo produttivo, utilizzando i contributi pubblici e delle altre imprese».
C'è poi una terza novità nel decreto allo studio del governo: la cancellazione della cassa integrazione a zero ore, in cui i lavoratori che prendono il sussidio non lavorano. Nei primi dieci mesi dell'anno scorso sono stati 540 mila. «Anche questo - conclude Taddei - è un uso distorto degli ammortizzatori sociali. Questa strada sarà percorribile solo in caso di vera e propria riconversione industriale, cioè quando si, passa a una produzione diversa, rendendo necessario lo stop agli impianti e la riqualificazione dei dipendenti».
Intanto, secondo i dati della Cgil, le ore di cassa integrazione richieste sono diminuite del 6% nel 2014, ma nonostante ciò il bilancio resta pesante: le ore autorizzate restano infatti abbondantemente sopra il miliardo (1,1 per la precisione) con una perdita di reddito complessiva pari a circa 4,3 miliardi. In pratica si sono perse ore di lavoro per 530.000 lavoratori equivalenti a tempo pieno, pari a un taglio in busta paga di 8.000 euro a testa. La Cgil segnala che il 2014 è il terzo peggior anno dal 2008, e porta il totale delle ore autorizzate in sette anni a 6,6 miliardi. L'anno scorso sono esplose soprattutto le richieste di cassa straordinaria (+18,4%) che nell'anno ha rappresentato il 60% delle richieste totali, mentre per la cassa ordinaria le richieste sono diminuite del 30% e per la cassa in deroga del 19%. «Con questi dati e una crescita pari allo zero - dice il segretario confederale Serena Sorrentino - ridimensionare gli ammortizzatori sociali, come contenuto nel Jobs act, sembra una follia».
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Isee 2015, le indennità ai disabili restano fuori dall'Isee
I Giudici dichiarano illegittima la riforma dell'Isee nella parte nella quale considera nel reddito disponibile anche le pensioni legate a situazioni di disabilità e le indennità di accompagnamento.
Kamsin Il Tar del Lazio ha giudicato illegittima la riforma dell'Isee nella parte nella quale considera nel reddito disponibile anche le pensioni legate a situazioni di disabilità e le indennità di accompagnamento. Così ha stabilito il Tribunale amministrativo a seguito di un ricorso presentato dall'Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva (Utim) e dall'Associazione promozione sociale (Anmil) riguardante l'articolo 4, comma 2, lettera f) del Dpcm 159/2014 con cui si è attuata la revisione dell'Isee.
Com'è noto l'indicatore della situazione economica equivalente è uno strumento che serve per valutare la ricchezza di un nucleo familiare al fine di avere accesso a condizioni agevolate a determinati servizi, quali per esempio mense scolastiche e asili prevista dal decreto legge 201/2011. L'articolo 5 del Dl ha stabilito che ai fini Isee si deve adottare una definizione di reddito disponibile che include «le percezioni di somme, anche se esenti da imposizione fiscale...valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero». L'obiettivo di questa disposizione, secondo i giudici, è correggere gli errori del passato per cui risultavano privi di reddito persone che non avevano risorse sottoponibili a dichiarazione Irpef, ma che in realtà non erano tali.
E' il caso, per esempio, delle pensioni estere non tassate in Italia, dei redditi prodotti e tassati all'estero, dell'assegno di mantenimento di figli percepito dal coniuge divorziato. Il Dpcm, invece, include nel reddito disponibile anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese carte di debito a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. Ebbene, secondo il Tar Lazio questa definizione, ricomprende, senza motivo, «gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazione di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni Inps alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo riconosciuti ai sensi delle legge 210/92 e 229/05».
Tali importi, invece, non possono essere considerati reddito e le deduzioni e detrazioni previste dal Dpcm per i disabili non sono sufficienti perché non tengono conto «dell'effettiva volontà del legislatore, costituzionalmente orientata e tesa a riequilibrare situazioni di carenza fittizia di reddito e non a introdurre specifiche detrazioni e franchige su un concetto di reddito allargato».
"È con soddisfazione - dice l'Anmil - che apprendiamo la notizia dell'accoglimento da parte del Tar del Lazio del ricorso presentato dai familiari dei disabili contro la riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) entrata in vigore a inizio 2015, che ha introdotto un nuovo meccanismo di calcolo del reddito per l'accesso ad aiuti e a prestazioni sociali agevolate, sfavorevole per le persone con disabilità più gravi".
Una pronuncia, quella del Tar, - conclude il comunicato - pienamente in linea con quanto denunciato dall'Anmil già nelle prime fasi di elaborazione del regolamento. Auspichiamo che ora il Governo prenda atto al più presto di questa importante pronuncia, risolvendo una questione che tutto il mondo della disabilità sta vivendo come una inaccettabile e ingiusta aggressione dei propri diritti".
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Riforma Pensioni, Damiano: quota 100 è una proposta "robusta e solida"
Il presidente della Commissione Lavoro della Camera chiede intanto un rapido intervento sull'opzione donna con la rimozione delle due Circolari Inps del 2012.
Kamsin "Aprire un tavolo di confronto serio sulla flessibilità in uscita, esodati e ricongiunzioni onerose dopo il 20 Febbraio." E' quanto torna a chiedere l'ex-ministro del lavoro e attuale presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano. "Il Ministro Poletti ha dichiarato che dopo il Jobs Act ci sarà spazio per un confronto, una riflessione seria, per una revisione dell'età pensionabile.
Accogliamo con positività l'apertura del Ministro ma nel frattempo che si decide su come ritoccare la legge Fornero sarebbe utile che il Ministero del Lavoro rimuova quelle restrizioni che impediscono alle lavoratrici di accedere all'opzione donna nel 2015, una interpretazione illegittima imposta dall'Inps nel 2012 in accordo però con i titolari del Lavoro e dell'Economia dell'epoca" ha ricordato Damiano. "Sarebbe un ulteriore segnale che il Governo, dopo lo stop alla penalizzazione approvato con la legge di stabilità 2015, si interessa ai problemi concreti dei lavoratori".
Tornando ai correttivi alla Legge Fornero Damiano ricorda come sia necessario rivedere il meccanismo degli adeguamenti alla speranza di vita. "L'articolo 12 del Decreto Legge 78 del 2010 ha applicato la speranza di vita in modo selvaggio verso tutti i lavoratori nell'AGO e nelle forme sostitutive ed esclusive senza tener conto delle specifiche esigenze di ciascun comparto". E' evidente però che non tutti i lavori sono uguali e quindi è necessario calibrare gli adeguamenti in funzione del tipo di attività svolta. E' una questione di giustizia sociale".
Quanto alla flessibilità in uscita le proposte avanzate da Damiano sono note da tempo. La minoranza Dem suggerisce due proposte, alternative, l'una all'altra per anticipare le uscite: l’introduzione di un criterio di flessibilita’ a partire dai 62 anni di eta’ con 35 di contributi per consentire l’accesso alla pensione con una piccola penalità sulle quote retributive dell'assegno, oppure l’adozione della “Quota 100″.
"Si tratta di proposte che hanno un costo piu' elevato rispetto ad altre ipotesi ventilate dai quotidiani le quali - a nostro avviso - rischiano però di essere solo dei "palliativi" sostiene Damiano. L'obiettivo deve essere piuttosto quello di ristabilire un meccanismo di gradualità semplice da comprendere per i lavoratori come accadeva con le quote della pensione di anzianità sino al 2011. In questo contesto le nostre due proposte sostenute dai dem appaiono "strutturali, robuste e solide" precisa Damiano.
"Deve comunque restare ferma la possibilità di accedere alla pensione, indipendentemente dall'età anagrafica, con 41 anni di contributi (sia per uomini che per donne, ndr) e senza l'applicazione di penalizzazioni, perchè chi ha lavorato una vita intera non deve vedersi ridursi l'assegno".
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Pensioni / Esodati, nessuna salvaguardia se la domanda è in ritardo
Chi ha ricevuto conferma dall'Inps di poter accedere alla salvaguardia deve presentare domanda di pensione entro la data di decorrenza indicata dall'Inps.
Kamsin Non presentare domanda di pensione dopo aver ricevuto la certificazione di poter fruire della salvaguardia espone al rischio di perdere il diritto al beneficio di ottenere la pensione con le vecchie regole pensionistiche. E' quanto ha indicato il messaggio inps 9305/2014 con riferimento a quei lavoratori che hanno avuto il via libera definitivo dall'Inps ad andare in pensione con le regole ante-fornero.
"I soggetti in possesso della lettera certificativa possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati. In tali casi, tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di pensione in salvaguardia risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta”.
La vicenda. La questione era nata da diverse interrogazioni poste agli uffici territoriali dell'Inps volte a comprendere se, dopo la ricezione della certificazione, fosse possibile ritardare la presentazione della domanda di pensione anche di diversi mesi al fine di conseguire un assegno piu' elevato. Secondo l’Inps, invece , il lavoratore che non rispetta la prima decorrenza utile della pensione in salvaguardia si assume il rischio di non avere poi diritto a pensione sulla base dei requisiti previsti per i salvaguardati.
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Inps, stretta sui medici che non segnalano il decesso del pensionato
I medici che accertano la morte di un pensionato devono darne notizia all'Inps entro 48 ore dalla data del decesso pena una sanzione fino a 300 euro.
Kasmin L'Inps avvia una nuova stretta contro una forma di truffa particolarmente macabra, quella attuata da coloro che nascondono la morte di un familiare per continuare a percepire la pensione. Grazie alle nuove disposizioni contenute nella legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014), che stanno per entrare in vigore, i margini di azione per i furbi si riducono notevolmente.
L'istututo ha pubblicato, infatti, la scorsa settimana la Circolare 33/2015 con la quale ricorda che i medici che accertano la morte di un pensionato devono darne comunicazione all'Inps entro 48 ore, pena una sanzione tra i 100 e i 300 euro. In particolare, per i medici necroscopi c'è l'obbligo di invio telematico all'Inps del certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall'evento con le stesse modalità per la trasmissione delle certificazioni di malattia online.
Dalla data del decesso, le prestazioni in denaro già erogate al pensionato da parte dell’INPS si intendono corrisposte con riserva, ai fini della verifica del diritto.
Gli Uffici pagatori (Banche e Poste), sui cui conti correnti tali somme sono accreditate, sono tenuti: 1) a restituire prontamente all’Istituto le somme corrisposte con riserva, nel caso in cui si accertasse che il beneficiario non ne avesse avuto diritto; 2) a fornire all’INPS le generalità del soggetto che ha disposto di tali somme, in caso di impossibilità sopravvenuta ad effettuare la restituzione.
La normativa è volta a correggere il ritardo dell'anagrafe nella comunicazione del decesso, ritardo che poteva arrivare anche ad alcune settimane, permettendo agli interessati di percepire comunque una o due rate di pensione non dovuta.
Al di là dell'aspetto penale, il fenomeno sebbene ridotto negli ultimi anni, comporta una perdita per l'Inps di alcuni milioni l'anno, somme che dovrebbero essere gradualmente recuperate grazie alle nuove procedure.
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Pensioni, contributi piu' difficili da valorizzare con lo stop ai Co.co.co
La soppressione delle collaborazioni coordinate e continuative potrebbe avere ripercussioni sulla possibilità di utilizzare la contribuzione accreditata dagli iscritti nella gestione separata ai fini pensionistici.
Kamsin Il Consiglio dei Ministri del prossimo 20 Febbraio ha in programma di abrogare, probabilmente dal 1° gennaio 2016, la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, il cui utilizzo improprio ha spesso provocato situazioni di precarietà che il Governo si propone di superare. Il venir meno di questa forma contrattuale avrà indubbie ripercussioni sul sistema pensionistico in generale e, soprattutto, su quello individuale degli iscritti nella gestione separata dell'Inps. Dai dati forniti dall'Inps per l'anno 2013 emerge che, su un totale di 1.239.198 iscritti alla gestione, i collaboratori a progetto sono 302.834. La soppressione della casistica potrebbe avere, quindi, conseguenze per la gestione in generale che perderà un pesante apporto contributivo annuo.
Non solo. L'abolizione di questa figura contrattuale avrà riflessi anche sugli stessi lavoratori le cui posizioni previdenziali rischiano di essere trasferite presso il Fpld, in quanto diventano titolari di un rapporto di lavoro subordinato; se così sarà la conseguenza è che questi lavoratori avranno maggiori difficoltà nella valorizzazione della contribuzione accumulata nella gestione separata accreditata sino al trasferimento.
La contribuzione della gestione separata non può, infatti, essere unificata alla contribuzione versata in altre gestioni dell'Ago, o nelle gestioni sostitutive, se non in base a specifiche disposizioni normative, fra cui rileva la disposizione introdotta dalla legge 228/2012, che dal 1° gennaio 2013 consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive, di cumulare gratuitamente i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione che può, però, essere, però, esclusivamente di vecchiaia, di inabilità assoluta ed ai superstiti.
Viceversa, gli iscritti alla gestione separata, in possesso di contribuzione in altri fondi precedente il 1° gennaio 1996, possono ai sensi dell'articolo 3 del Dm 282/1996 esercitare la facoltà di computare detta anzianità contributiva nella gestione accedendo al pensionamento di vecchiaia e anticipata, in base alle disposizioni previste per i soggetti, il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.
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Per quanto riguarda, invece, i riflessi sulla gestione separata, è opportuno evidenziare che l'obbligo di iscrizione interessa diverse tipologie di lavoro autonomo, talvolta solo dopo il superamento di determinate soglie reddituali: • i liberi professionisti, per i quali nonèprevistaunaspecificacassa previdenziale;
• i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche con modalità a progetto o di ridotte dimensioni; • i venditori a domicilio, ex articolo 36 della legge 426/71; • gli spedizionieri doganali non dipendenti; • gli assegni di ricerca.. • i beneficiari diborse di studioper la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; • i lavoratori autonomi occasionali; • gli associati in partecipazione; • i medici con contratto di formazione specialistica; • i prestatori di lavoro occasionale accessorio (voucher).
Pensione anticipata, stop alla penalizzazione solo sino al 2017
L'Inps in un recente messaggio ha già dato istruzione alle proprie sedi di non applicare la riduzione percentuale della pensione anticipata per le nuove prestazioni in attesa di ulteriori istruzioni.
Kamsin La riforma Monti Fornero ha previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1 % per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.
La penalizzazione non opera sull'intero trattamento di pensione ma solo sulla eventuale quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 2011. Quindi le prestazioni calcolate con il sistema contributivo (dal 1° gennaio 1996) e nella gestione separata non vengono comunque interessate dalla penalizzazione. Successivamente, il "decreto mille proroghe" del 2012 ha disposto la sospensione della penalizzazione per i soggetti che maturino il requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Tale sospensione opera, però, a condizione che l'anzianità contributiva necessaria al pensionamento sia maturata considerando solo contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro", a cui il legislatore ha esplicitamente assimilato solo i seguenti periodi di contribuzione figurativa: il congedo di maternità, il servizio militare, la malattia e infortunio e la cassa integrazione guadagni ordinaria.
La materia è stata, poi, ulteriormente modificata nel 2013 con due provvedimenti che hanno incluso tra i periodi assimilabili alla prestazione effettiva di lavoro quindi utili a evitare la penalizzazione anche le assenze dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 in favore del lavoratore disabile grave o di un suo familiare.
Da ultimo, con la legge di Stabilità 2015, il Parlamento è di nuovo intervenuto prevedendo uno stop generale alla penalizzazione con effetto sulle pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturino i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2017.
In altri termini, la penalizzazione per le pensioni anticipate con decorrenza da gennaio 2015 è in ogni caso esclusa, indipendentemente dalla qualità della contribuzione con cui si raggiunge il diritto. L'Inps in un recente messaggio ha già dato istruzione alle proprie sedi di non applicare la riduzione percentuale della pensione anticipata per le nuove prestazioni in attesa di ulteriori istruzioni.
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A cura del Patronato Acli
Partita Iva, Ok del Governo alla revisione del regime dei minimi 2015
Renzi promette un dietrofront in occasione del Cdm del 20 Febbraio. Sui contributi si pensa a una proroga dell'aliquota che resterebbe bloccata al 27% per il 2015 invece di salire al 30% e via via la 33% nel 2018. Novità in arrivo anche con i decreti attuativi del jobs act: stop dal 2016 i co.co.pro. e i contratti a termine non potranno durare più di due anni, contro i 3 attuali.
Kamsin Ancora pochi giorni prima di conoscere le intenzioni del Governo sul regime dei minimi delle partite Iva. Con un tweet ieri il premier Matteo Renzi ha tranquillizzato i professionisti penalizzati dalla legge di stabilità: il Consiglio dei ministri del 20 febbraio rimedierà a quello che lo stesso presidente del Consiglio ha definito il «più clamoroso autogol» del governo, cioè la stangata fiscale e contributiva ai danni delle partite Iva, soprattutto nel caso dei giovani professionisti free lance. In realtà la stangata contributiva non è opera diretta del Governo in quanto l'aumento era stato già programmato prima della legge di stabilità ma all'esecutivo va la responsabilità di non aver messo un argine all'aumento (l'aliquota è passata in un sol colpo da dal 27 al 30%).
I nuovi minimi. La correzione annunciata da Renzi riguarderà la norma della legge di stabilità che ha innalzato dal 5% al 15% l'aliquota forfettaria per le partite Iva introducendo soglie diverse di ricavi (da 15 mila dei professionisti a 40 mila euro dei commercianti) per accedere al regime agevolato (prima c'era una soglia unica di 30 mila euro). L'intervento prospettato è di modificare la soglia dei 15 mila euro prevista peri professionisti portandola almeno a 20 mila euro, avendo verificato che in molti denunciano ricavi tra i 15 e i 20 mila euro l'anno.
Si allarga così la platea dei beneficiari. Ma non basta. Si sta valutando anche l'ipotesi di ridurre l'aliquota al 10 contro il 15% disposta con la legge di stabilità. E, in questo caso, la modifica andrebbe a beneficio di tutte le partite Iva ammesse alla tassazione agevolata. Il nodo da sciogliere riguarda l'entrata in vigore delle modifiche, che potrebbero partire da gennaio 2016 perché il Tesoro vorrebbe evitare un cambio di aliquote in corso d'anno. In questo caso, nel Mileproroghe verrebbe prorogato per il 2015 il vecchio regime del 5% con la libertà di optare per quello previsto dalla legge di stabilità se ritenuto più favorevole. Sui contributi si pensa a una proroga dell'aliquota del 27% anche il 2015 invece di salire al 30%
I nuovi contratti. Cambio di passo anche per i contratti "flessibili" con i nuovi decreti del jobs act. Cambierà il regime per i co.co.co, che saranno meno convenienti dei nuovi contratti a tutele crescenti, mentre si va verso un superamento per i collaboratori a progetto (i co.co.pro.), che dovrebbero scomparire da gennaio 2016. Potrebbero sparire anche i contratti di associazione in partecipazione usati soprattutto nel commercio per mascherare come soci i lavoratori dipendenti. Qualche problema in più per i "lavori a chiamata", molto usati nei settori del commercio e della ristorazione.
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Congedi Maternità, tutele estese anche alle autonome
Nel consiglio dei Ministri del 20 Febbraio il Governo estenderà la maternità a tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'Inps, come per le partite Iva.
Kamsin Nel Consiglio dei ministri di venerdì prossimo sarà messa nero su bianco l'estensione della tutela della maternità a tutte le lavoratrici ricomprendendo anche le iscritte alla gestione separata dell'Inps e alle partite Iva. A prometterlo è stato ieri il premier Matteo Renzi su Twitter che ha confermato l'accelerazione sull'approvazione dei decreti attuativi della legge 183/2013 (il cd. Jobs Act).
A differenza di quanto avviene per le dipendenti, però, le «mamme autonome» non saranno obbligate a smettere di lavorare per cinque mesi, perché questo potrebbe essere un danno per la loro attività. Potranno scegliere se farlo oppure no. Se lo faranno, avranno diritto a un assegno finanziato in parte dallo Stato, in parte dai contributi di lavoratori e aziende. Il sostegno al reddito sarà garantito anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro: l'assegno sarà «anticipato» dall'Inps che poi si rivarrà sull'azienda. L'eventuale stop per maternità, non potrà portare all'interruzione del contratto. Tutte queste misure saranno contenute nel decreto attuativo del Jobs act che riguarda la cosiddetta conciliazione lavoro-famiglia.
Ma nel provvedimento in arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri ci sono altre due novità importanti che toccano tutte le madri lavoratrici, sia dipendenti sia autonome. «I giorni in cui il bambino è ricoverato in ospedale ha spiegato il sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova non saranno conteggiati come congedo di maternità, né obbligatorio né facoltativo». L'altro intervento riguarda i neonati prematuri: «Oggi se un bimbo nasce in anticipo rispetto alla data presunta del parto comunicata all'Inps quei giorni vengono persi ai fini del congedo obbligatorio. Il decreto dirà che sarà possibile recuperarli anche superando il limite dei tre mesì dopo la nascita».
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Enti Locali, congelate le assunzioni per il biennio 2015-2016
Una norma della legge di stabilità vincola tutta la spesa per le nuove assunzioni del 2015 e 2016 degli enti locali ad assumere solamente ai vincitori dei concorsi e alla sistemazione del personale in sovrannumero delle Province.
Kamsin Assunzioni a rischio nel prossimo biennio nelle Regioni e negli Enti Locali. E' l'effetto della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) che ha imposto agli enti locali nel 2015 e nel 2016 la possobilità di assumere solo i vincitori dei concorsi conclusi in precedenza e i dipendenti che le province collocheranno in sovrannumero.
Una limitazione che pesa perchè in pratica tutte le facoltà assunzionali degli enti locali per il 2015 e il 2016 devono essere indirizzate, infatti, in favore dei vincitori di concorsi non ancora nominati, ma la cui graduatoria deve essere in vigore al 1° gennaio 2015. Esauriti i vincitori, lo spazio assunzionale che rimane deve essere destinato ad assorbire i dipendenti della Provincia che non hanno trovato posto nell’area vasta o in Regione.
La vicenda. Com'è noto il comma 424 della legge 190/2014 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità dalle province presso regioni ed enti locali. La norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.
Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-quater, del d.l. 90/2014). Quindi la percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.
In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione. Vengono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007.
Rinvio stabilizzazione dei Precari. L'altro effetto è il rinvio delle stabilizzazioni dei precari: il termine per la conclusione delle relative operazioni, prima scadente il 31 dicembre 2016, viene prorogato a tutto il 2018. In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di “priorità”);.
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