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La Deputata del Pd fa notare in Commissione Lavoro alla Camera come il Governo abbia disatteso le promesse in favore dei lavoratori precoci e del comparto scuola. "Non ci sono impegni chiari sulla previdenza".

Kamsin "La materia previdenziale è stata poco considerata dal Governo nel disegno di legge di stabilità, non essendo state prese in considerazione misure per risolvere in via definitiva le questioni dei lavoratori esodati, dei lavoratori della scuola appartenenti alla cosiddetta «quota 96» e dei lavoratori precoci, nonostante la Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiami specificamente gli impegni del Governo in materia previdenziale." E' quanto ha detto Anna Giacobbe (Pd) in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati nel corso dell'esame della legge di stabilità.

La deputata osserva come sarebbe stato opportuno intervenire per alleggerire il carico fiscale sui trattamenti pensionistici e per garantire una perequazione automatica delle prestazioni piuttosto che procedere all'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Sono interventi che "rischiano di pregiudicare lo sviluppo del settore della previdenza complementare, soprattutto a danno dei giovani" ha concluso.

Per la Giacobbe, inoltre, è grave la riduzione degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale. La deputata ha lasciato intendere la possibilità di intervenire su tutti questi aspetti attraverso "opportune" correzioni in sede di esame degli emendamenti al ddl.

La deputata ha fatto notare, quindi, che le disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS, vanno nella direzione di un consolidamento del processo di separazione tra assistenza e previdenza e che sia effettivamente risolta la questione del pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali da parte dell'INPS prevista dal comma 3 dell'articolo 26, così come sembra evincersi dagli ultimi sviluppi, garantendone una erogazione dal primo giorno del mese.

Zedde

E' positivo il giudizio degli avvocati per l'approvazione definitiva del decreto legge sulla Giustizia Civile avvenuto oggi alla Camera dei Deputati. Il Consgilio Nazionale Forense si spinge a sino ad evidenziare come sia stata promossa "la cultura della conciliazione tra le parti", mediante negoziazione assistita ed arbitrato. E si compie un "primo passo nel percorso di risanamento del sistema giustizia". Kamsin  L'Ordine degli avvocati guarda "con favore alla introduzione nel sistema della giurisdizione dei due nuovi istituti alternativi al processo per risolvere controversie in campo civile e di famiglia, la negoziazione assistita e il passaggio in arbitrato delle cause pendenti", ricordando come i legali abbiano "offerto il proprio contributo per promuovere l'efficienza del sistema giustizia a vantaggio delle persone" consapevoli che una giustizia che non fornisce risposte in tempi celeri e con procedure rispettose dei diritti delle parti, è una denegata giustizia.

Del resto, il provvedimento prevede la possibilità di trasferire - su istanza congiunta delle parti al giudice - dalla sede giudiziaria a quella arbitrale le cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il trasferimento è, tuttavia, escluso per le cause già assunte in decisione; per quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi, per le cause in materia di lavoro con la precisazione che il lodo pronunciato ha, a tutti gli effetti, il valore di sentenza.

Il giudice deve trasferire il fascicolo di causa al presidente dell'ordine circondariale degli avvocati, che nomina tra gli iscritti all'ordine - a seconda del valore della stessa (inferiore o superiore a 100.000 euro) - un arbitro unico o un collegio arbitrale. In primo grado, il termine di termine di pronuncia del lodo è quello di 240 gg. del codice di procedura civile. Mentre in appello sono stabiliti 120 gg. Se il lodo in appello non viene pronunciato nel termine, la causa va riassunta entro 60 gg. davanti al giudice pena l'estinzione (e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado). Analoga riassunzione, entro 60 gg., va fatta in caso sia dichiarata la nullità del lodo.

Per incentivare il ricorso a questa forma di soluzione delle controversie, un decreto Ministro della giustizia potrà stabilire riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Lo stesso decreto potrà introdurre criteri di assegnazione degli arbitrati in riferimento alle specifiche competenze necessarie nonché a criteri di rotazione negli incarichi.

La nuova negoziazione assistita - Poi c'è la negoziazione assistita, altro strumento, su cui il Governo ha puntato nel tentativo di deflettere il numero di cause che arrivano in tribunale. In pratica l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale: per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

Viene, poi, aumentato un aumento (dall'1% all'8,15%) il tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale in modo da rendere non più conveniente, per il debitore, dilatare la definizione della causa per pagare una somma inferiore a quella prevista.

Zedde

"E' ormai ufficiale quanto da tempo sosteniamo: con il calo pluriennale del Pil si opera un altro taglio alle pensioni pubbliche, per effetto del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi che, per la prima volta, diventa negativo". Lo dicono i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Vera Lamonica, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti. Kamsin "Riproponiamo con forza quanto da noi gia' sostenuto nella piattaforma unitaria su fisco e previdenza - proseguono - va attuata una correzione nel funzionamento del sistema contributivo, prevedendo un tasso di capitalizzazione minimo che impedisca la svalutazione del montante quando il Pil e' negativo.

Bisogna intervenire con urgenza correggendo questa grave anomalia per non impoverire ulteriormente il futuro pensionistico di milioni di italiani. Chiediamo al Governo e al Parlamento un emendamento in tal senso alla legge di stabilita', che si unisca all'altro, egualmente indispensabile, di eliminazione del previsto aumento dall'11,5% al 20% sui rendimenti annuali dei fondi pensione. Colpire la previdenza pubblica, per effetto della recessione, e quella integrativa, per effetto di una scelta politica sbagliata, produce conseguenze disastrose che non sono piu' tollerabili".

Zedde

Una sentenza del Giudice del Lavoro di Salerno ha accolto il ricorso di 42 docenti salernitani promosso dallo Snals. Gli insegnanti potranno essere collocati in pensione con effetto giuridico dal 1.9.2012.

Kamsin ll giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, Ippolita Laudati, ha riconosciuto con sentenza numero 31595 del 3 novembre il diritto al pensionamento di 42 prof salernitani in Quota 96, di fatto bocciando la Legge Fornero che li aveva costretti a restare in servizio. Secondo quanto si legge nel dispositivo, il ricorso dei 42 docenti salernitani «deve essere accolto e per l'effetto accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell'1.9.2012». La sentenza, a quanto ci risulta, non è immediamente esecutiva in quanto il Miur e/o l'Inps hanno ancora tempo per effettuare ricorso.

Nella citata sentenza, il giudice ha fondato il proprio pronunciamento sulla richiamata specificità della scuola “laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie”.

Al contempo il giudice ha intravisto una incongruenza insita nella citata circolare n. 2 dell’8.3.2012 del dipartimento della Funzione Pubblica che “non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa)." Sempre secondo la sentenza: "La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza. Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa… Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene “imposto” di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modificato il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato”.

Come già anticipato da pensionoggi.it ad analoghe considerazioni era giunto nel 2012 il giudice dr.ssa Baroncini del Tribunale di Roma, collocando in quiescenza due docenti in deroga alla vigente riforma Fornero, senza che il M.I.U.R. proponesse specifico ricorso in appello. Mentre altri giudici del Lavoro si sono espressi differentemente da quelli di Roma e Salerno: in taluni casi hanno respinto la richiesta dei ricorrenti; in altri si sono dichiarati incompetenti per materia e hanno rinviato alla Corte dei Conti; in altri, ancora, hanno rinviato alla Corte Costituzionale per eventuali profili di incostituzionalità.

La Consulta, il 19 Novembre 2013, si è espressa sull’inammissibilità del ricorso per la sua formulazione: conseguentemente, due ricorsi sono stati ripresentati (da parte dei tribunali di Siena e Ragusa) e sono in attesa di sentenza della Corte stessa.

Tra le particolarità della sentenza che ci appaiono interessanti c'è il fatto che il personale ricorrente sarà posto in quiescenza dal 1° settembre 2012. Ciò dovrebbe far pensare che il tribunale abbia ritenuto inapplicabile anche l'articolo 1, comma 21 del decreto legge 138/2011 che aveva introdotto, dal 1° gennaio 2012, la finestra mobile "suppletiva" anche al comparto in parola.

Zedde

Non ci saranno sanzioni penali per l'abuso del diritto. È uno dei punti principali su cui si sta lavorando nella stesura dei decreti attuativi della delega fiscale sulla certezza del diritto e la revisione delle sanzioni amministrative e penali.

Kamsin Il governo accelera sull'attuazione della delega fiscale. Ieri, infatti, si è tenuta una riunione a Palazzo Chigi tra Renzi, Padoan e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, per stilare il calendario definitivo dei provvedimenti attuativi della delega la cui scadenza è fissata a marzo. Il decreto sulla semplificazione, che contiene il modello 730 precompilato, è stato già approvato in via definitiva ma mancano quelli sulle accise, sulle commissioni censuarie per la riforma del catasto e quello sull'abuso del diritto.

Proprio quest'ultimo tema è quello piu' spinoso per l'esecutivo. L'intervento infatti dovrebbe non considerare più reato l'abuso del diritto: i casi di elusione fiscale non saranno piu' sanzionati penalmente, almeno nelle forme meno gravi. L'unica sanzione comminata sarebbe quella amministrativa. In alcuni casi, tuttavia, quelli più gravi in cui si configura il dolo, il decreto dovrebbe mantenere il doppio binario della sanzione tributaria e penale. Il nodo, tuttavia, è tutto sull'entità della sanzione amministrativa. Infatti nelle prime bozze del decreto delegato la sanzione era fissata al 50 per cento delle somme non dichiarate ma l'Agenzia delle Entrate starebbe spingendo per alzare la soglia almeno al 75 per cento.

Qualche certezza in più invece arriverà sul delicato tema del raddoppio dei termini di accertamento: la notitia criminis dovrà essere attivata entro gli ordinari termini di accertamento. Oggi sta accadendo invece che si riesce a procrastinare la scadenza dei termini di accertamento mediante rilievi formulati dopo lo spirare dei termini ordinari solo perché si "connette" al rilievo un elemento di reato tributario. La conseguenza è che in molti casi si assiste a un raddoppio dei termini del tutto lesivo della certezza del diritto.

Zedde

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