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Riforma Pensioni, Giacobbe (Pd): ora emendamenti su quota 96 e precoci
La Deputata del Pd fa notare in Commissione Lavoro alla Camera come il Governo abbia disatteso le promesse in favore dei lavoratori precoci e del comparto scuola. "Non ci sono impegni chiari sulla previdenza".
Kamsin "La materia previdenziale è stata poco considerata dal Governo nel disegno di legge di stabilità, non essendo state prese in considerazione misure per risolvere in via definitiva le questioni dei lavoratori esodati, dei lavoratori della scuola appartenenti alla cosiddetta «quota 96» e dei lavoratori precoci, nonostante la Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiami specificamente gli impegni del Governo in materia previdenziale." E' quanto ha detto Anna Giacobbe (Pd) in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati nel corso dell'esame della legge di stabilità.
La deputata osserva come sarebbe stato opportuno intervenire per alleggerire il carico fiscale sui trattamenti pensionistici e per garantire una perequazione automatica delle prestazioni piuttosto che procedere all'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Sono interventi che "rischiano di pregiudicare lo sviluppo del settore della previdenza complementare, soprattutto a danno dei giovani" ha concluso.
Per la Giacobbe, inoltre, è grave la riduzione degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale. La deputata ha lasciato intendere la possibilità di intervenire su tutti questi aspetti attraverso "opportune" correzioni in sede di esame degli emendamenti al ddl.
La deputata ha fatto notare, quindi, che le disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS, vanno nella direzione di un consolidamento del processo di separazione tra assistenza e previdenza e che sia effettivamente risolta la questione del pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali da parte dell'INPS prevista dal comma 3 dell'articolo 26, così come sembra evincersi dagli ultimi sviluppi, garantendone una erogazione dal primo giorno del mese.
Zedde
Giustizia, Cnf: ok a negoziazione assistita ed arbitrato. Ecco le novità
E' positivo il giudizio degli avvocati per l'approvazione definitiva del decreto legge sulla Giustizia Civile avvenuto oggi alla Camera dei Deputati. Il Consgilio Nazionale Forense si spinge a sino ad evidenziare come sia stata promossa "la cultura della conciliazione tra le parti", mediante negoziazione assistita ed arbitrato. E si compie un "primo passo nel percorso di risanamento del sistema giustizia". Kamsin L'Ordine degli avvocati guarda "con favore alla introduzione nel sistema della giurisdizione dei due nuovi istituti alternativi al processo per risolvere controversie in campo civile e di famiglia, la negoziazione assistita e il passaggio in arbitrato delle cause pendenti", ricordando come i legali abbiano "offerto il proprio contributo per promuovere l'efficienza del sistema giustizia a vantaggio delle persone" consapevoli che una giustizia che non fornisce risposte in tempi celeri e con procedure rispettose dei diritti delle parti, è una denegata giustizia.
Del resto, il provvedimento prevede la possibilità di trasferire - su istanza congiunta delle parti al giudice - dalla sede giudiziaria a quella arbitrale le cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il trasferimento è, tuttavia, escluso per le cause già assunte in decisione; per quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi, per le cause in materia di lavoro con la precisazione che il lodo pronunciato ha, a tutti gli effetti, il valore di sentenza.
Il giudice deve trasferire il fascicolo di causa al presidente dell'ordine circondariale degli avvocati, che nomina tra gli iscritti all'ordine - a seconda del valore della stessa (inferiore o superiore a 100.000 euro) - un arbitro unico o un collegio arbitrale. In primo grado, il termine di termine di pronuncia del lodo è quello di 240 gg. del codice di procedura civile. Mentre in appello sono stabiliti 120 gg. Se il lodo in appello non viene pronunciato nel termine, la causa va riassunta entro 60 gg. davanti al giudice pena l'estinzione (e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado). Analoga riassunzione, entro 60 gg., va fatta in caso sia dichiarata la nullità del lodo.
Per incentivare il ricorso a questa forma di soluzione delle controversie, un decreto Ministro della giustizia potrà stabilire riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Lo stesso decreto potrà introdurre criteri di assegnazione degli arbitrati in riferimento alle specifiche competenze necessarie nonché a criteri di rotazione negli incarichi.
La nuova negoziazione assistita - Poi c'è la negoziazione assistita, altro strumento, su cui il Governo ha puntato nel tentativo di deflettere il numero di cause che arrivano in tribunale. In pratica l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale: per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.
L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.
Viene, poi, aumentato un aumento (dall'1% all'8,15%) il tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale in modo da rendere non più conveniente, per il debitore, dilatare la definizione della causa per pagare una somma inferiore a quella prevista.
Zedde
Pensioni, ora serve modificare la legge di stabilità
"E' ormai ufficiale quanto da tempo sosteniamo: con il calo pluriennale del Pil si opera un altro taglio alle pensioni pubbliche, per effetto del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi che, per la prima volta, diventa negativo". Lo dicono i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Vera Lamonica, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti. Kamsin "Riproponiamo con forza quanto da noi gia' sostenuto nella piattaforma unitaria su fisco e previdenza - proseguono - va attuata una correzione nel funzionamento del sistema contributivo, prevedendo un tasso di capitalizzazione minimo che impedisca la svalutazione del montante quando il Pil e' negativo.
Bisogna intervenire con urgenza correggendo questa grave anomalia per non impoverire ulteriormente il futuro pensionistico di milioni di italiani. Chiediamo al Governo e al Parlamento un emendamento in tal senso alla legge di stabilita', che si unisca all'altro, egualmente indispensabile, di eliminazione del previsto aumento dall'11,5% al 20% sui rendimenti annuali dei fondi pensione. Colpire la previdenza pubblica, per effetto della recessione, e quella integrativa, per effetto di una scelta politica sbagliata, produce conseguenze disastrose che non sono piu' tollerabili".
Zedde
Pensioni Quota 96, in 42 vincono il ricorso contro la Riforma Fornero
Una sentenza del Giudice del Lavoro di Salerno ha accolto il ricorso di 42 docenti salernitani promosso dallo Snals. Gli insegnanti potranno essere collocati in pensione con effetto giuridico dal 1.9.2012.
Kamsin ll giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, Ippolita Laudati, ha riconosciuto con sentenza numero 31595 del 3 novembre il diritto al pensionamento di 42 prof salernitani in Quota 96, di fatto bocciando la Legge Fornero che li aveva costretti a restare in servizio. Secondo quanto si legge nel dispositivo, il ricorso dei 42 docenti salernitani «deve essere accolto e per l'effetto accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell'1.9.2012». La sentenza, a quanto ci risulta, non è immediamente esecutiva in quanto il Miur e/o l'Inps hanno ancora tempo per effettuare ricorso.
Nella citata sentenza, il giudice ha fondato il proprio pronunciamento sulla richiamata specificità della scuola “laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie”.
Al contempo il giudice ha intravisto una incongruenza insita nella citata circolare n. 2 dell’8.3.2012 del dipartimento della Funzione Pubblica che “non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa)." Sempre secondo la sentenza: "La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza. Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa… Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene “imposto” di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modificato il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato”.
Come già anticipato da pensionoggi.it ad analoghe considerazioni era giunto nel 2012 il giudice dr.ssa Baroncini del Tribunale di Roma, collocando in quiescenza due docenti in deroga alla vigente riforma Fornero, senza che il M.I.U.R. proponesse specifico ricorso in appello. Mentre altri giudici del Lavoro si sono espressi differentemente da quelli di Roma e Salerno: in taluni casi hanno respinto la richiesta dei ricorrenti; in altri si sono dichiarati incompetenti per materia e hanno rinviato alla Corte dei Conti; in altri, ancora, hanno rinviato alla Corte Costituzionale per eventuali profili di incostituzionalità.
La Consulta, il 19 Novembre 2013, si è espressa sull’inammissibilità del ricorso per la sua formulazione: conseguentemente, due ricorsi sono stati ripresentati (da parte dei tribunali di Siena e Ragusa) e sono in attesa di sentenza della Corte stessa.
Tra le particolarità della sentenza che ci appaiono interessanti c'è il fatto che il personale ricorrente sarà posto in quiescenza dal 1° settembre 2012. Ciò dovrebbe far pensare che il tribunale abbia ritenuto inapplicabile anche l'articolo 1, comma 21 del decreto legge 138/2011 che aveva introdotto, dal 1° gennaio 2012, la finestra mobile "suppletiva" anche al comparto in parola.
Zedde
Elusione fiscale, Stop alle sanzioni penali
Non ci saranno sanzioni penali per l'abuso del diritto. È uno dei punti principali su cui si sta lavorando nella stesura dei decreti attuativi della delega fiscale sulla certezza del diritto e la revisione delle sanzioni amministrative e penali.
Kamsin Il governo accelera sull'attuazione della delega fiscale. Ieri, infatti, si è tenuta una riunione a Palazzo Chigi tra Renzi, Padoan e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, per stilare il calendario definitivo dei provvedimenti attuativi della delega la cui scadenza è fissata a marzo. Il decreto sulla semplificazione, che contiene il modello 730 precompilato, è stato già approvato in via definitiva ma mancano quelli sulle accise, sulle commissioni censuarie per la riforma del catasto e quello sull'abuso del diritto.
Proprio quest'ultimo tema è quello piu' spinoso per l'esecutivo. L'intervento infatti dovrebbe non considerare più reato l'abuso del diritto: i casi di elusione fiscale non saranno piu' sanzionati penalmente, almeno nelle forme meno gravi. L'unica sanzione comminata sarebbe quella amministrativa. In alcuni casi, tuttavia, quelli più gravi in cui si configura il dolo, il decreto dovrebbe mantenere il doppio binario della sanzione tributaria e penale. Il nodo, tuttavia, è tutto sull'entità della sanzione amministrativa. Infatti nelle prime bozze del decreto delegato la sanzione era fissata al 50 per cento delle somme non dichiarate ma l'Agenzia delle Entrate starebbe spingendo per alzare la soglia almeno al 75 per cento.
Qualche certezza in più invece arriverà sul delicato tema del raddoppio dei termini di accertamento: la notitia criminis dovrà essere attivata entro gli ordinari termini di accertamento. Oggi sta accadendo invece che si riesce a procrastinare la scadenza dei termini di accertamento mediante rilievi formulati dopo lo spirare dei termini ordinari solo perché si "connette" al rilievo un elemento di reato tributario. La conseguenza è che in molti casi si assiste a un raddoppio dei termini del tutto lesivo della certezza del diritto.
Zedde
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Lo Sblocca Italia conferma il bonus per chi compra e affitta casa
Il decreto-legge sblocca Italia è passato con 157 voti al Senato dopo essere già stato approvato alla Camera. Via libera dunque a quelle misure che prevedono lo sblocco dei cantieri, che partiranno con tempi più certi, agli interventi contro le calamità naturali, all'introduzione di diverse semplificazioni per l'edilizia, alla realizzazione della banda larga e ultralarga, e ad alcuni vantaggi fiscali per il rilancio del mercato immobiliare fortemente compromesso da questi anni di crisi. Kamsin A spiccare nel decreto, infatti, sono soprattutto le norme sul cosiddetto pacchetto casa, quella parte del contenuto che, secondo le intenzioni dell'esecutivo, dovrebbe aiutare a far riprendere il mercato immobiliare.
Come già anticipato sulle pagine di pensionioggi.it nei giorni scorsi, il decreto sblocca Italia prevede un bonus per chi acquista una casa nuova o un appartamento ristrutturato da un costruttore pari al 20 per cento del prezzo d'acquisto in 8 anni fino ad un importo massimo di 300 mila euro.
Per la fruizione del bonus, l'acquirente dovrà affittare l'immobile per 8 anni ad un canone calmierato. Nello specifico, l'immobile deve essere dato, entro 6 mesi, in locazione per almeno otto anni continuativi e il canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni di edilizia convenzionata, ovvero non superiore al minore importo tra il canone concordato e il canone
speciale
Per la fruizione del bonus, inoltre, l'immobile deve avere destinazione residenziale e non appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); non deve essere ubicato nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee classificate E ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968); deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B; e tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.
Tra le altre novità, il decreto prevede la possibilità per le amministrazioni comunali di concedere particolari esenzioni fiscali per le comunità di cittadini che decidono di provvedere in proprio a funzioni di decoro urbano come il mantenimento delle aree verdi, la risistemazione di piazze e strade. L'esenzione sarà concessa per un periodo limitato e definito per specifici tributi e per attività individuate dai comuni in anticipo.
Zedde
Riforma pensioni, parte la protesta per lo stop alle penalizzazioni
"Di promesse non si vive. I pensionati vogliono risposte certe". È lo slogan che ha aperto ieri la protesta contro il governo guidata dai sindacati dei pensionati della Cgil, Cisl e Uil. I sindacati di ieri hanno messo in campo una giornata di mobilitazione nazionale in 3 città contemporaneamente: Roma Milano e Palermo. Kamsin I manifestanti hanno chiesto al governo la modifica della legge di stabilità al fine di consentire la soluzione dei diversi problemi che li vedono protagonisti.
Al centro delle richieste c'è l'estensione del bonus di 80 euro e la rivalutazione degli assegni "perché la soglia di povertà si allarga sempre più" si legge nel comunicato diffuso dalla Cgil. Ma tra le richieste di ieri c'era un espresso riferimento anche alla necessità di eliminare le penalizzazioni per i lavoratori precoci e l'introduzione di uno scivolo pensionistico in grado di attenuare le rigidità dell'età pensionabile prevista dalla riforma Fornero del 2011 che oggi chiede di raggiungere oltre i 66 anni di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia. I lavoratori chiedono in particolare il ripristino della pensione di anzianità abolita nel 2011 soprattutto per fare spazio ai giovani.
Zedde
Esodati Sesta Salvaguardia, istanze da oggi al via. Ma manca la modulistica
I lavoratori interessati dalla sesta salvaguardia potranno da oggi formalmente presentare istanza di accesso ai benefici. C'è tempo sino al 5 Gennaio 2015. Ma mancano ancora i moduli.
Kamsin La legge 147/2014 che consente ad altri 32.100 lavoratori di accedere alla pensione in deroga alla Riforma Fornero del 2011 entra in vigore oggi. Il provvedimento, la sesta salvaguardia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 246 lo scorso 22 ottobre con un periodo di vacatio legis di alcuni giorni.
Da oggi dunque parte il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso da parte dei lavoratori che vogliono partecipare ai benefici; c'è tempo sino al 5 gennaio 2015 per l'adempimento, cioè 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 147/2014.
Ad oggi, tuttavia, non sono ancora uscite le istruzioni del Ministero del Lavoro e/o dell'Inps per la compilazione delle istanze di accesso e, dunque, nè gli interessati, nè gli operatori dei patronati sanno come comportarsi. La legge 147/2014 è, infatti, molto generica al riguardo e prevede che si applichino per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia da ultimo stabiliti con il decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 il 16 aprile scorso.
È facile immaginare pertanto che i lavoratori dovranno presentare le istanze di accesso, a seconda del proprio profilo di tutela, all'Inps o alla Direzione territoriale del lavoro.
L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro; probabilmente, tuttavia, per i lavoratori che hanno fruito dei congedi per l'assistenza dei familiari con disabilità l'ordine della graduatoria dovrà avvenire sulla base della data di maturazione del requisito previdenziale (come previsto dal messaggio inps 522/2014 per la quarta salvaguardia) dato che, molti di loro non hanno ancora cessato l'attività lavorativa.
Si attende, inoltre, che i provvedimenti attuativi regolino anche il destino per i lavoratori rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia per l'esaurimento del plafond a loro dedicato. Si tratta dei lavoratori che hanno fruito nel corso del 2011 dei congedi e dei permessi straordinari per l'assistenza di familiari con disabilità che hanno maturato un diritto a pensione, con la vecchia normativa, dopo il 31 Ottobre 2012 (ed entro Dicembre 2013). Per questi soggetti, come già anticipato sulle pagine di questo giornale, si dovrebbero attivare i cd. vasi comunicanti (articolo 1, comma 193 della legge 147/2013) per consentire loro di uscire con la salvaguardia senza gravare numericamente sul plafond destinato alla sesta salvaguardia. Ma è necessaria una conferma ufficiale in tal senso.
Guidaesodati
Zedde
Negoziazione assistita, ecco come cambiano le liti stragiudiziali
Arriva un nuovo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il decreto legge 132/2014 introduce, infatti, un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, la negoziazione assistita da uno o più avvocati, con l'intento di evitare il ricorso innanzi al tribunale e deflettere il numero di giudizi pendenti. Kamsin Vediamo dunque di comprendere le linee chiave di questa novità.
La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è prima di tutto un accordo attraverso il quale le parti, che non si sono rivolte a un giudice o a un arbitro, dichiarano di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole.
All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato dovrà, pertanto, informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento con la precisazione che la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato. La convenzione non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:
- per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.
L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.
La condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della negoziazione assistita entro 30 gg dall'invito nonché per lo spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento. Diversi, poi, gli effetti che la legge riconnette all'accordo o alla sua richiesta formulata alle parti. Prima di tutto la legge specifica che l'invito all'accordo di negoziazione assistita deve contenere l'avviso all'altra parte che il giudice può valutare la mancata risposta o il rifiuto dell'invito con mala fede o colpa grave ai fini di una possibile condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata; per gli stessi motivi, deve essere avvertita l'altra parte della possibilità che il giudice valuti l'esecuzione provvisoria di una pretesa creditoria quando il credito appaia fondato su titolo certo.
L'accordo che definisce la lite ha, inoltre, valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; l'accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto. E' sancita, poi, l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugna l'accordo di cui ha contribuito alla redazione. Infine, l'invito alla stipula della convenzione è causa interruttiva del corso della prescrizione.
Zedde
Separazioni e Divorzi possibili anche davanti al sindaco
Giovedì la Camera voterà in via definitiva la conversione in legge del decreto sulla giustizia civile, il dl 132/2014, il provvedimento che cambierà il modo di lasciarsi delle coppie italiane. Per loro infatti vengono rivoluzionate la modalità per ottenere il divorzio e la separazione consensuale che non dovranno piu' essere effettuate davanti al giudice. Kamsin Viene infatti introdotta la soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto, precisa il nuovo testo su cui è stata apposta la fiducia, è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo.
Nel testo si precisa, inoltre, che la convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Ma le novità non finiscono qui. Viene anche introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita, appena indicata. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura in parola non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Con esclusione dell'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell'accordo:il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 gg. per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.
Zedde