Notizie

Notizie

Il trattamento pensionistico liquidato a titolo definitivo ai pubblici dipendenti, ivi compresi i dipendenti della scuola, può essere revocato o modificato d'ufficio dall'amministrazione che ha emanato il provvedimento o a domanda dell'interessato non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso o entro sessanta giorni dal rinvenimento di nuovi documenti. Kamsin E' quanto ha indicato la Corte costituzionale con la sentenza n. 208 del 16 luglio 2014 secondo quanto apprende il Quotidiano Italia Oggi.

La Consulta ha dichiarato non fondata la legittimità costituzionale dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 nella parte in cui non consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico anche nel caso di errore di diritto.

Secondo la Consulta il termine di tre anni trova applicazione nel caso in cui, nel predisporre il provvedimento di pensione, vi sia stato un errore di fatto o sia stato omesso di tenere conto di elementi risultanti dagli atti o vi sia stato un errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità. Quello di sessanta giorni è il termine entro il quale l'amministrazione o l'interessato potranno chiedere la revoca o la modifica del provvedimento nel caso siano stati rinvenuti nuovi documenti o si è avuto notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti agli atti.

Nessuna revoca o modifica è invece possibile quando, successivamente all'emanazione del provvedimento definitivo di pensione, si riscontra esserci stata una errata interpretazione o applicazione di norme di diritto. Secondo la Consulta, la mancata inclusione nell'articolo 204 dell'errore di diritto, tra le cause che rendono possibile la richiesta di revocare o modificare un provvedimento pensionistico, non solo non viola la Costituzione ma è finalizzato a rafforzare e garantire la sicurezza giuridica delle aspettative del dipendente collocato a riposo, sicurezza giuridica che non è invece assicurata dall'errore di fatto o di calcolo.

Zedde

- Roma, 5 ago. - Matteo Renzi fa spallucce. Confcommercio denuncia una ripresa della domanda da encefalogramma semipiatto, a indicare che gli 80 euro del famoso bonus introdotto a maggio non hanno sortito l'effetto sperato. Lui replica: in 11 milioni non la pensano cosi'. Quindi avanti per la strada intrapresa, con il passo del maratoneta. Prossimo passo della maratona l'accordo sulla legge elettorale. "Sono ottimista", dice il Presidente del Consiglio alla vigilia di un pluriannunciato incontro con Silvio Berlusconi. Nel frattempo, stamane ha visto Angelino Alfano per preparare il terreno, anche perche' l'Ncd ha dato vita al Senato ad una riunione con tutte le componenti minori della maggioranza di governo. Sul tappeto non sono l'Italicum con le sue aborrite soglie di sbarramento, ma anche la situazione economica in vista del Def. Insomma, si prepara il lavoro per l'autunno, ognuno pronto a far valere il proprio peso politico. Nell'immediato pero' si registra una doppia votazione di fiducia per il governo. Una al Senato, l'altra alla Camera. La prima sul decreto riguardante la Pubblica Amministrazione. Preannunciata ieri, la richiesta ufficiale da parte dell'esecutivo e' puntualmente stata presentata oggi. Finisce come previsto: 160 a favore del governo, 106 contro. Nel secondo caso, alla Camera, si votera' nell'ambito del decreto competitivita': si finira' intorno alla mezzanotte. .

- Roma, 5 ago. - Il decreto legge del Governo Renzi per il rifinanziamento delle missioni italiane all'estero stanzia meno soldi per il secondo semestre 2014 rispetto alla precedente analoga legge del Governo Letta per il primo semestre 2014. Complessivamente il decreto legge di Renzi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, stanzia 452,7 milioni di euro dal primo luglio al 31 dicembre 2014. Il precedente decreto Letta stanzio' 619 milioni per i primi sei mesi dell'anno. Nel dettaglio ci sono meno soldi per l'Afghanistan (da 253,1 a 185 milioni di euro), per il Libano (da 81,5 a 76,2 milioni), per i Balcani (da 40,7 a 36 milioni), per la Guardia di Finanza in Libia (da 3,6 a 1,6 milioni), per il contrasto alla pirateria (da 25,1 a 23,9 milioni). Aumentano, invece, gli stanziamenti per la Somalia e il Corno d'Africa (da 7 a 17,8 milioni), anche perche' il nuovo decreto prevede "il funzionamento della base militare nazionale a Gibuti". Nel decreto legge di Renzi c'e' uno stanziamento per la nuova missione nella Repubblica Centrafricana con una spesa di 2,9 milioni di euro per il secondo semestre 2014. Sostanzialmente confermati, con variazioni minime, i dati per le altre missioni: Bosnia, Albania, Cipro, Hebron, Rafah, Palestina, Georgia, Mali. Confermati i soldi per la cooperazione internazionale: da 34,7 milioni per il primo semestre 2014 a 34,8 milioni per il secondo semestre. Gli stanziamenti serviranno per migliorare le condizioni di vita e sostenere la ricvostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica Centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e Paesi limitrofi. Rispetto al Governo Letta, Renzi ha inserito due new entry: Repubblica Centrafricana e Yemen. Calano gli stanziamenti per interventi operativi di emergenza e sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero: da 12,7 a 8,8 milioni. .

Cambiano le regole per l'accesso alla mobilità ed alla cassa integrazione in deroga. Con l'entrata in vigore del decreto interministeriale Lavoro-Finanze firmato lo scorso 1° Agosto (di cui si attende la pubblicazione ufficiale), in concomitanza con un nuovo stanziamento di risorse che, per il 2014, porta a una copertura complessiva di 1 miliardo e 720 milioni di euro vengono stabiliti nuovi criteri per l'accesso a questi due ammortizzatori sociali in vista della loro definitiva abolizione prevista per il 2017. Kamsin

La legge 92/2012, in attesa che vada a regime il sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali, costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, ha infatti previsto un regime di transizione per il 2013-2016 in considerazione del perdurante stato di debolezza dei livelli produttivi del paese. Per il periodo transitorio però le risorse sono state ridotte rispetto al passato e quindi i criteri sono oggi piu' restrittivi. Ecco quindi che il nuovo Dm prevede che possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alle nome vigenti esclusivamente le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile, ossia coloro che svolgono con continuità una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Il che, per orientamento consolidato porta a escludere dal novero dei fruitori i liberi professionisti che non sono considerati "imprenditori" salvo che agiscano in forma di società di persone o di capitali. Inoltre il diritto alle imprese è subordinato alla preventiva adozione degli altri strumenti di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue. Quanto ai lavoratori, le tutele interessano i soli dipendenti, a eccezione dei dirigenti, con un'anzianità lavorativa di almeno 12 mesi

Cig in deroga - Il decreto stabilisce che la cig in deroga può essere concessa e prorogata solo ai dipendenti di imprese (ex art. 2082 del codice civile), con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e somministrati. Pertanto, come anticipato, restano fuori i dipendenti di studi professionali. Inoltre, i lavoratori beneficiari sono quelli in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo di cig in deroga. L'ammortizzatore è concesso, inoltre, solo nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa (in nessun caso per l'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa o di parte di essa) per le seguenti motivazioni: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Inoltre la concessione della cig in deroga è ancorata al fatto che l'impresa abbia previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Per quanto riguarda la durata il provvedimento fissa l'asticella in 11 mesi per l'anno 2014 e in 5 mesi per l'anno 2015. Infine, per la richiesta il decreto stabilisce che l'impresa presenti in via telematica una domanda all'Inps e alla regione, corredata dell'accordo quadro stipulato in sede regionale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Mobilità in deroga -  L'indennità di mobilità in deroga può essere erogata dalle regioni e province autonome, nel limite delle risorse rese disponibili, ai lavoratori privi di altra tutela legata alla cessazione del rapporto di lavoro. Anche in questo caso il decreto stabilisce che i lavoratori interessati sono soltanto quelli provenienti da imprese, con l'esclusione degli studi professionali. Potenziali beneficiari del provvedimento sono: 1) i lavoratori che alla decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo che, unito ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima dell'entrata in vigore dei nuovi criteri, non superi cinque mesi, non prorogabili, più altri tre mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno (dpr n. 218/1978); 2) i lavoratori che alla decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di mobilità in deroga per meno di tre anni, per altri sette mesi, non prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno.

Zedde

L’anno scolastico, per un insegnante, comincia il primo settembre e quindi entro il mese di agosto la normativa deve entrare in vigore se non si vuole saltare un altro anno”. Così Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro alla Camera, e la senatrice Pd Maria Luisa Gnecchi, hanno fatto oggi il punto della situazione sulla vicenda dopo la bocciatura al provvedimento sui ‘quota 96 della scuola′, avvenuta ieri in Senato. Kamsin Gli esponenti del Pd invitano a risolvere al più presto la situazione.

 “Il Governo – sottolineano – non può votare alla Camera la fiducia su un decreto per poi cambiarlo al Senato, magari con una nuova fiducia e pretendere che quel testo, nel momento in cui ritorna alla Camera, venga ratificato senza colpo ferire. Ci vuole coerenza poltica: se un ministro si affida al parere delle commissioni di merito non può, successivamente, cambiare strada perché la ragioneria non approva”. “È imbarazzante – continuano – la marcia indietro su ‘quota 96′ degli insegnanti, sulle penalizzazioni da cancellare per chi va in pensione di anzianità prima dei 62 anni e sui benefici per i famigliari delle vittime del terrorismo: una soluzione a questi problemi va trovata”. I parlamentari democratici ritengono positiva la promessa del premier, Matteo Renzi, di risolvere entro il mese di agosto il problema, ma chiedono “un confronto immediato con il Governo perché è necessario che già nei prossimi giorni, prima della chiusura del Parlamento, si decida in che modo procedere.

Nel senso di una pronta soluzione della vicenda anche il Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia che nel corso dell'approvazione del decreto sulla Pa, avvenuta oggi in Senato, ha ribadito che non c'erano le condizioni per un intervento sui quota 96: "Ieri il presidente del Consiglio ha detto che entro agosto ci sarà un intervento strutturale sulla scuola, all'interno del quale si affronterà il tema delle entrate degli insegnanti nella scuola, delle precarietà e del rinnovamento".

Zedde

Il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere richiesto in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione. In nessun caso ii trattamento può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.
La stretta tocca anche i percettori dei trattamenti economici, che possono essere riconosciuti a operai, impiegati e quadri - compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati - con una anzianità contributiva presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio dell'intervento, anzianità ridotta per il solo 2014 ad almeno otto mesi. Diminuisce sensibilmente anche la durata: massimo 11 mesi nel 2014, non più di cinque mesi nel 2015.
Cambiano anche le procedure: la domanda (corredata dall'accordo sindacale) deve essere presentata, in via telematica, all'Inps e alla Regione entro venti giorni da quando ha inizio la sospensione o la riduzione di orario, prima devono però essere utilizzati tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue. Per il 2014 le Regioni potranno derogare ai nuovi criteri entro il limite del 5% delle risorse a esse attribuite o, coprendo le eventuali eccedenze con mezzi finanziari propri.

Anche la mobilità in deroga subisce cambiamenti, in particolare potranno fruirne, fino al 31 dicembre 2016, i lavoratori disoccupati privi di altra prestazione collegata alla cessazione del rapporto di lavoro. La durata dell'intervento varia a seconda che i beneficiari abbiano o meno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per oltre tre anni e delle aree territoriali di residenza, in misura decrescente dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016.
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati