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Pensioni, la revocabilità degli assegni è triennale
Il trattamento pensionistico liquidato a titolo definitivo ai pubblici dipendenti, ivi compresi i dipendenti della scuola, può essere revocato o modificato d'ufficio dall'amministrazione che ha emanato il provvedimento o a domanda dell'interessato non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso o entro sessanta giorni dal rinvenimento di nuovi documenti. Kamsin E' quanto ha indicato la Corte costituzionale con la sentenza n. 208 del 16 luglio 2014 secondo quanto apprende il Quotidiano Italia Oggi.
La Consulta ha dichiarato non fondata la legittimità costituzionale dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 nella parte in cui non consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico anche nel caso di errore di diritto.
Secondo la Consulta il termine di tre anni trova applicazione nel caso in cui, nel predisporre il provvedimento di pensione, vi sia stato un errore di fatto o sia stato omesso di tenere conto di elementi risultanti dagli atti o vi sia stato un errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità. Quello di sessanta giorni è il termine entro il quale l'amministrazione o l'interessato potranno chiedere la revoca o la modifica del provvedimento nel caso siano stati rinvenuti nuovi documenti o si è avuto notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti agli atti.
Nessuna revoca o modifica è invece possibile quando, successivamente all'emanazione del provvedimento definitivo di pensione, si riscontra esserci stata una errata interpretazione o applicazione di norme di diritto. Secondo la Consulta, la mancata inclusione nell'articolo 204 dell'errore di diritto, tra le cause che rendono possibile la richiesta di revocare o modificare un provvedimento pensionistico, non solo non viola la Costituzione ma è finalizzato a rafforzare e garantire la sicurezza giuridica delle aspettative del dipendente collocato a riposo, sicurezza giuridica che non è invece assicurata dall'errore di fatto o di calcolo.
Zedde
'Duello' Renzi-Confcommercio sugli 80 euro. Italicum, si lavora all'accordo
- Roma, 5 ago. - Matteo Renzi fa spallucce. Confcommercio denuncia una ripresa della domanda da encefalogramma semipiatto, a indicare che gli 80 euro del famoso bonus introdotto a maggio non hanno sortito l'effetto sperato. Lui replica: in 11 milioni non la pensano cosi'. Quindi avanti per la strada intrapresa, con il passo del maratoneta. Prossimo passo della maratona l'accordo sulla legge elettorale. "Sono ottimista", dice il Presidente del Consiglio alla vigilia di un pluriannunciato incontro con Silvio Berlusconi. Nel frattempo, stamane ha visto Angelino Alfano per preparare il terreno, anche perche' l'Ncd ha dato vita al Senato ad una riunione con tutte le componenti minori della maggioranza di governo. Sul tappeto non sono l'Italicum con le sue aborrite soglie di sbarramento, ma anche la situazione economica in vista del Def. Insomma, si prepara il lavoro per l'autunno, ognuno pronto a far valere il proprio peso politico. Nell'immediato pero' si registra una doppia votazione di fiducia per il governo. Una al Senato, l'altra alla Camera. La prima sul decreto riguardante la Pubblica Amministrazione. Preannunciata ieri, la richiesta ufficiale da parte dell'esecutivo e' puntualmente stata presentata oggi. Finisce come previsto: 160 a favore del governo, 106 contro. Nel secondo caso, alla Camera, si votera' nell'ambito del decreto competitivita': si finira' intorno alla mezzanotte. .
Sforbiciata di Renzi sulle missioni all'estero, -27% di fondi
Decreto Cig, così cambiano le regole per la cig e la mobilità in deroga
Cambiano le regole per l'accesso alla mobilità ed alla cassa integrazione in deroga. Con l'entrata in vigore del decreto interministeriale Lavoro-Finanze firmato lo scorso 1° Agosto (di cui si attende la pubblicazione ufficiale), in concomitanza con un nuovo stanziamento di risorse che, per il 2014, porta a una copertura complessiva di 1 miliardo e 720 milioni di euro vengono stabiliti nuovi criteri per l'accesso a questi due ammortizzatori sociali in vista della loro definitiva abolizione prevista per il 2017. Kamsin
La legge 92/2012, in attesa che vada a regime il sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali, costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, ha infatti previsto un regime di transizione per il 2013-2016 in considerazione del perdurante stato di debolezza dei livelli produttivi del paese. Per il periodo transitorio però le risorse sono state ridotte rispetto al passato e quindi i criteri sono oggi piu' restrittivi. Ecco quindi che il nuovo Dm prevede che possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alle nome vigenti esclusivamente le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile, ossia coloro che svolgono con continuità una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Il che, per orientamento consolidato porta a escludere dal novero dei fruitori i liberi professionisti che non sono considerati "imprenditori" salvo che agiscano in forma di società di persone o di capitali. Inoltre il diritto alle imprese è subordinato alla preventiva adozione degli altri strumenti di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue. Quanto ai lavoratori, le tutele interessano i soli dipendenti, a eccezione dei dirigenti, con un'anzianità lavorativa di almeno 12 mesi
Cig in deroga - Il decreto stabilisce che la cig in deroga può essere concessa e prorogata solo ai dipendenti di imprese (ex art. 2082 del codice civile), con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e somministrati. Pertanto, come anticipato, restano fuori i dipendenti di studi professionali. Inoltre, i lavoratori beneficiari sono quelli in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo di cig in deroga. L'ammortizzatore è concesso, inoltre, solo nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa (in nessun caso per l'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa o di parte di essa) per le seguenti motivazioni: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Inoltre la concessione della cig in deroga è ancorata al fatto che l'impresa abbia previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
Per quanto riguarda la durata il provvedimento fissa l'asticella in 11 mesi per l'anno 2014 e in 5 mesi per l'anno 2015. Infine, per la richiesta il decreto stabilisce che l'impresa presenti in via telematica una domanda all'Inps e alla regione, corredata dell'accordo quadro stipulato in sede regionale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Mobilità in deroga - L'indennità di mobilità in deroga può essere erogata dalle regioni e province autonome, nel limite delle risorse rese disponibili, ai lavoratori privi di altra tutela legata alla cessazione del rapporto di lavoro. Anche in questo caso il decreto stabilisce che i lavoratori interessati sono soltanto quelli provenienti da imprese, con l'esclusione degli studi professionali. Potenziali beneficiari del provvedimento sono: 1) i lavoratori che alla decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo che, unito ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima dell'entrata in vigore dei nuovi criteri, non superi cinque mesi, non prorogabili, più altri tre mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno (dpr n. 218/1978); 2) i lavoratori che alla decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di mobilità in deroga per meno di tre anni, per altri sette mesi, non prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno.
Zedde
Pensioni Quota 96, Damiano: risolvere la vicenda entro fine Agosto
L’anno scolastico, per un insegnante, comincia il primo settembre e quindi entro il mese di agosto la normativa deve entrare in vigore se non si vuole saltare un altro anno”. Così Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro alla Camera, e la senatrice Pd Maria Luisa Gnecchi, hanno fatto oggi il punto della situazione sulla vicenda dopo la bocciatura al provvedimento sui ‘quota 96 della scuola′, avvenuta ieri in Senato. Kamsin Gli esponenti del Pd invitano a risolvere al più presto la situazione.
“Il Governo – sottolineano – non può votare alla Camera la fiducia su un decreto per poi cambiarlo al Senato, magari con una nuova fiducia e pretendere che quel testo, nel momento in cui ritorna alla Camera, venga ratificato senza colpo ferire. Ci vuole coerenza poltica: se un ministro si affida al parere delle commissioni di merito non può, successivamente, cambiare strada perché la ragioneria non approva”. “È imbarazzante – continuano – la marcia indietro su ‘quota 96′ degli insegnanti, sulle penalizzazioni da cancellare per chi va in pensione di anzianità prima dei 62 anni e sui benefici per i famigliari delle vittime del terrorismo: una soluzione a questi problemi va trovata”. I parlamentari democratici ritengono positiva la promessa del premier, Matteo Renzi, di risolvere entro il mese di agosto il problema, ma chiedono “un confronto immediato con il Governo perché è necessario che già nei prossimi giorni, prima della chiusura del Parlamento, si decida in che modo procedere.
Nel senso di una pronta soluzione della vicenda anche il Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia che nel corso dell'approvazione del decreto sulla Pa, avvenuta oggi in Senato, ha ribadito che non c'erano le condizioni per un intervento sui quota 96: "Ieri il presidente del Consiglio ha detto che entro agosto ci sarà un intervento strutturale sulla scuola, all'interno del quale si affronterà il tema delle entrate degli insegnanti nella scuola, delle precarietà e del rinnovamento".
Zedde
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Stop alla deroga per i quota 96 della scuola, via la misura che salvava dalla penalizzazione quei lavoratori che avrebbero raggiunto i requisiti per la pensione anticipata entro il 2017, i docenti e i primari potranno restare sul posto di lavoro sino a 70 anni; no ai benefici previdenziali alle vittime di terrorismo. Kamsin Sono queste le misure che sono state stralciate dal testo della legge di conversione del Dl sulla Pa che erano state approvate in prima lettura alla Camera la settimana scorsa. Insomma al Senato è arrivato, come anticipato ieri da Pensioni Oggi, il contrordine su gran parte di quelle misure previdenziali che avevano fatto tirare un sospiro di sollievo per molti lavoratori. Ora il testo sarà votato dal Senato dove il governo ha posto la questione di fiducia e poi dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. Il tutto dovrebbe concludersi entro Venerdì in modo da rispettare la breve pausa estiva del Parlamento.
Con lo stralcio delle innovazioni l'esecutivo ha dunque deciso di accogliere i rilievi della Ragioneria generale dello Stato, che aveva sollevato dubbi di copertura nel documento presentato venerdì scorso. Nel dettaglio, secondo la Ragioneria, la norma sui quota 96 della scuola, che avrebbe regalato il pensionamento a settembre a 4mila insegnanti e addetti della scuola (platea che potrebbe allargarsi), risulta «scoperta in termini di fabbisogno e indebitamento netto». E quindi per assicurare «la neutralità degli effetti per il 2014 la riduzione da apportare si deve attestare a 45 milioni di euro» (e non 34 milioni come indica la relazione tecnica del provvedimento).
Nella legge di conversione dovrebbero quindi vedere la luce sono alcune delle misure discusse nei giorni scorsi su Pensioni Oggi. In particolare resta l'abolizione del trattenimento in servizio nelle Pa a decorrere dal 31 Ottobre 2014 (31 Agosto 2014 per il personale scolastico) con la deroga prevista in favore dei magistrati (che vedono il termine dell'istituto spostato al 31 Dicembre 2015). Resta salva la facoltà per le Pa di risolvere il rapporto di lavoro in favore dei dipendenti che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) a condizione tuttavia che abbiano perfezionato il 62° anno di età (65 per i dirigenti medici e di ruolo sanitario). La facoltà non sarà esercitabile nei confronti dei magistrati, dei professori universitari e dei responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Questi lavoratori quindi potranno rimanere in servizio sino al 70° anno di età.
Saltata anche la norma che limitava il ricorso all'ausiliaria dei militari e quella che consentiva benefici previdenziali in favore delle vittime di terrorismo. Dovrebbe invece passare la misura che consente il prepensionamento dei giornalisti di imprese editoriali in crisi per favorire i processi di ristrutturazione (il governo infatti non ha formulato una proposta di soppressione dell'articolo 1-ter).
Nel commentare le novità sull'abolizione della deroga per i quota 96 della scuola Matteo Renzi ha difeso ieri la misura indicando che non c'entrava nulla con la "ratio" del decreto ma ha fatto sapere che sulla scuola è in preparazione un intervento entro fine agosto assai più ampio, come perimetro di riferimento, della platea dei 4mila interessati dalla misura cancellata. Insomma il governo ha minimizzato le tensioni con la Ragioneria indicando che entro pochi giorni la politica potrà prevalere sulle obiezioni tecniche.
Zedde
Esodati, in pensione anche chi è stato rioccupato
Il beneficio di andare in pensione con le regole ante riforma Fornero spetta anche a chi, in attesa della pensione, ha trovato un nuovo lavoro. Kamsin E' quanto ha stabilito il Tribunale di Perugia (Ordinanza del 15 Luglio 2014) che ha ordinato all'Inps di erogare immediatamente il trattamento di pensione anticipata, disapplicando il decreto 1° giugno 2012 (sulla prima salvaguardia), nella parte in cui ha bloccato il pensionamento per gli esodati che abbiano trovano nuova occupazione.
Il caso prendeva le mosse da un lavoratore che aveva terminato di lavorare a seguito di accordi con il datore il 31/12/2011 e che aveva raggiunto la fatidica quota 96 nel Dicembre 2012. La sua richiesta di andare in pensione, tuttavia, è stata respinta in quanto aveva, nel frattempo, trovato nuova occupazione. Vincolo che tuttavia non trovava riscontro nella norma di legge (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in quanto solo con il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 è stata aggiunta tale condizione e cioè che il lavoratore sia cessato senza successiva rioccupazione.
Il Tribunale di Perugia ha disapplicato il decreto ministeriale, proprio in questa parte che è stata ritenuta eccedente e, quindi, in violazione di legge. Il tribunale ha aggiunto che sarebbe paradossale l'effetto derivato dalla diversa interpretazione: non si farebbe altro che incentivare il lavoro nero. Il giudice non ha considerato idonea a bloccare il provvedimento di urgenza neppure la buonuscita ricevuta dall'interessato. Nella sua motivazione il giudice ha affermato, dunque, il seguente principio: ha diritto ad andare in pensione il lavoratore cessato, il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali o collettivi sottoscritti, anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412ter codice di procedura civile, entro il 31/12/2011, e che sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011.
I giudici rilevano poi come sia irrilevante la eventuale rioccupazione del lavoratore successiva alla cessazione dell'originario rapporto subordinato, in quanto tale condizione ostativa, prevista dal decreto attuativo, non risulta in alcun modo esplicitata nelle richiamate disposizioni di rango primario. Queste ultime si limitano a riservare alla disciplina regolamentare la sola verifica delle risorse disponibili e dunque il monitoraggio da parte dell'Inps delle domande di pensionamento ai fini del controllo del raggiungimento del limite numerico massimo consentito dalle risorse disponibili, ma risulta privo di alcuna idoneità all'enucleazione di ulteriori requisiti integrativi del diritto di accesso al trattamento pensionistico. Consegue che è illegittimo il rigetto da parte dell'ufficio territoriale del lavoro dell'istanza di accesso alla salvaguardia presentata dal lavoratore cessato in quanto rioccupato.
L'indirizzo emerso dovrebbe pertanto travolgere anche gli ulteriori paletti in materia introdotti nella seconda salvaguardia e nella terza salvaguardia (dove il limite è stato temperato ma risulta ancorato ad un vincolo di reddito).
Zedde