Cresce l'attesa per conoscere il destino dei lavoratori che sono rimasti fuori dalla quarta salvaguardia per l'esaurimento dei posti. I lavoratori chiedono l'attivazione dei cd. vasi comunicanti.

Kamsin Ancora nulla di ufficiale circa l'attivazione dei cd. vasi comunicanti per la tutela dei lavoratori rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia dopo l'esaurimento dei posti.

Come si ricorderà, per tale platea l'INPS aveva stimato l'esistenza di 2.500 beneficiari, ma in un recente messaggio il medesimo Istituto ha comunicato che la platea si è esaurita consentendo di salvaguardare solo i lavoratori che maturino i requisiti entro il 31 ottobre 2012. Sono pertanto rimasti fuori dalla tutela i lavoratori che hanno maturato il diritto previdenziale dal 1° Novembre 2012 al 31 dicembre 2013. Si tratta, secondo stime sindacali, di almeno 4-5mila persone.

Per questi lavoratori esiste, tuttavia, la possibilità di essere salvaguardati comunque. Infatti, l'articolo 1, comma 193 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) consente, previa l'adozione di un decreto interministeriale, il trasferimento delle risorse nell'ambito delle platee delle precedenti salvaguardie rimaste sotto-utilizzate, per tutelare proprio eventuali carenze in altre platee di lavoratori.

Proprio sul punto l'Onorevole Gnecchi (Pd) nell'interrogazione alla Camera dello scorso 15 Ottobre ha indicato al Sottosegretario al Welfare Luigi Bobba la necessità di attivare al piu' presto la suddetta procedura al fine di consentire l'uscita dei lavoratori rimasti attualmente senza tutela. Se tale valvola di sfogo, infatti, non dovesse essere attivata in tempo utile questi lavoratori si troverebbero costretti a fare domanda per l'ammissione alla sesta salvaguardia con il rischio di sottrarre i posti disponibili per i lavoratori di tale contingente.

La procedura prevista dall'articolo 1, comma 193 della legge di stabilità 2014 prevede infatti il trasferimento delle risorse nell'ambito delle platee previste dalla legislazione vigente, in relazione all'effettivo utilizzo delle somme stanziate previa adozione di un decreto interministeriale Lavoro-Economia. "Come testimoniato dalla copertura finanziaria della cosiddetta «sesta salvaguardia», - ricorda la Gnecchi - , esistono sovrastime, anche consistenti, nella determinazione di alcune platee, mentre sussistono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dalle salvaguardie per questioni prevalentemente nominalistiche".

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Una circolare del Ministero del lavoro e/o dell'Inps indicheranno le modalità di presentazione delle istanze dei lavoratori che intendono avvalersi dei benefici in materia di sesta salvaguardia.

Kamsin Legge 147/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 246 lo scorso 22 ottobre entrerà formalmente vigore il 6 novembre 2014. Da quella data pertanto partirà il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso da parte dei lavoratori, che avranno quindi tempo sino al 5 gennaio 2015 per l'adempimento, cioè 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 147/2014.

Nei prossimi giorni una Circolare dell'INPS e/o del Ministero del Lavoro preciseranno le modalità di presentazione delle istanze di accesso tenendo conto che il comma 4 dell'articolo 2 della legge in parola prevede che si applichino per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia da ultimo stabiliti con il decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 il 16 aprile scorso.

È facile immaginare pertanto che i lavoratori dovranno presentare le istanze di accesso, a seconda del proprio profilo di tutela, all'Inps o alla Direzione territoriale del lavoro. 

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro e dovrà provvedere altresì a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata, i dati raccolti a seguito delle attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. La legge prevede inoltre che sulla base dei dati di monitoraggio effettuati dall'Inps, il ministro del Lavoro, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine alla attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di coloro che sono stati salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 147/2014 si completa il quadro che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin E' stato compiuto un altro passo in avanti dell'iter del disegno di legge che intende salvaguardare altri 32.100 lavoratori dalle regole di pensionamento introdotte dalla Riforma Fornero del 2011. Il ddl 1558, dopo l'approvazione definitiva in Senato lo scorso 1° Ottobre è arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale (GU 246 del 22 Ottobre 2014) ed entrerà formalmente in vigore il prossimo 6 Novembre 2014.

Il provvedimento conferma sostanzialmente tutte le novità anticipate da pensionioggi.it nei giorni scorsi. Vediamo di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.

Innanzitutto è bene menzionare quali sono i profili di tutela ammessi. Eccoli:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

Le regole - La legge prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016. 

La tabella sottostante riepiloga pertanto, le date entro cui deve essere maturato un diritto a pensione, con la previgente disciplina, in modo da centrare la decorrenza della prestazione entro la data del 6 gennaio 2016.

Per i lavoratori di cui alla lettera h) si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si potrà andare anche oltre tale data. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.

Questo ulteriore lasso di tempo, anche se si attendono conferme da parte dell'Inps nei prossimi tempi, potrà essere attivato solo per consentire a coloro che non hanno raggiunto il requisito contributivo utile all'accesso delle prestazioni pensionistiche entro il termine della mobilità di raggiungerlo, attraverso i contributi volontari, entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità di mobilità.

La decorrenza - La legge 147/2014 precisa che per i beneficiari della sesta salvaguardia il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 147/2014. Le prestazioni pertanto non potranno coprire periodi antecedenti al 6 Novembre 2014 ancorchè i lavoratori hanno maturato prima di tale data, secondo le vecchie regole, la decorrenza della prestazione.

Le domande - I lavoratori interessati a partecipare ai benefici avranno 60 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge per presentare istanza di accesso (quindi ci sarà tempo sino al 5 Gennaio 2015). Le modalità saranno comunicate nei prossimi giorni dal Ministero del Lavoro e/o dall'Inps ma dovrebbero ricalcare quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014 (quinta salvaguardia).

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E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).

Le posizioni Disponibili - La numerosità delle posizioni disponibili suddivise per ciascun profilo di tutela è sintetizzata dalla tabella sottostante.

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I lavoratori avranno tempo sino al 5 Gennaio 2015 per presentare le istanze di accesso ai benefici della sesta salvaguardia. Qui il testo della legge 147/2014.

Kamsin E' stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la legge 147/2014 che estende i benefici in materia di deroghe alla Riforma Fornero in favore di ulteriori 32.100 lavoratori.

Con la pubblicazione in Gazzetta parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di accesso ai benefici. Gli interessati avranno 60 giorni di tempo (probabilmente entro il 5 Gennaio 2015 dato che la legge entrerà in vigore il 6 Novembre 2014) per presentare le istanze di accesso attraverso modalità che saranno individuate - nei prossimi giorni - con una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con l'entrata in vigore della legge, il legislatore porta quindi globalmente a 170 mila unità i tutelati, intrappolati nel «limbo» della mancanza di retribuzione e pensione dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ex ministro Elsa Fornero nel 2011.

Com'è noto, con il provvedimento il governo ha ulteriormente esteso il periodo utile alla maturazione dei parametri per accedere alle prestazioni previdenziali di 12 mesi, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016 (in tutto il balzo va da 36 a 48 mesi, rispetto a quanto precedentemente stabilito).

Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

La partita, tuttavia, non è completamente chiusa, dato che la Commissione ha dato parere favorevole a un ordine del giorno, a prima firma di Pietro Ichino (Sc), affinché scatti un'indagine conoscitiva per accertare ulteriori casi meritevoli di tutela nell'ambito tuttavia dei soli lavoratori che abbiano stipulato accordi di incentivazione all'esodo entro il 2011. E, nel contempo, preme perché si faciliti il reinserimento nel mercato dei lavoratori «adulti».

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Un atto ispettivo della Commissione Lavoro della Camera dei deputati accerta i potenziali interessati da un ulteriore intervento in favore dei lavori che hanno perso il posto di lavoro nel 2011 e che sono senza stipendio e pensione.

Kamsin Sono circa 46.200 i lavoratori attualmente rimasti senza pensione e lavoro che potrebbero essere salvaguardati se il disegno di legge 1558 sulla sesta salvaguardia estendesse al 6 gennaio 2019 (invece del 6 gennaio 2016 come attualmente prevede il citato ddl) i termini utili per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica. E' quanto si legge nella risposta fornita dal Sottosegretario del Ministero del Lavoro Luigi Bobba all'atto di sindacato ispettivo promosso dall'Onorevole MariaLuisa Gnecchi (Pd) presso la Commissione Lavoro della Camera de Deputati lo scorso 15 Ottobre.

A questo numero si devono sommare altre 3.300 persone se si ricomprendessero nel profilo di tutela anche i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi stipulati in sede non governativa entro il 31 dicembre 2011 che sono cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014.

La vicenda - L'atto di sindacato ispettivo chiedeva al Governo di fornire il numero dei potenziali beneficiari delle misure di salvaguardia per l'accesso al trattamento pensionistico nell'ipotesi in cui venissero modificati alcuni requisiti attualmente previsti dalla normativa. Il Sottosegretario Bobba ha indicato che il Parlamento, lo scorso 1° ottobre, ha approvato in via definitiva l'Atto Senato 1558 recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico». Tale provvedimento, "che è segno del costante interesse del Governo per i lavoratori cd «esodati»", garantisce tutela ad ulteriori 32.100 soggetti, appartenenti alle categorie dei: lavoratori collocati in mobilità; prosecutori volontari;  beneficiari dei permessi per assistenza ai soggetti con disabilità; soggetti cessati dal lavoro per accordo individuale o collettivo o mediante risoluzione unilaterale.

Bobba ha quindi fornito due tabelle, secondo le stime dell'INPS, concernenti il numero dei soggetti che potrebbero essere oggetto degli interventi normativi nel senso auspicato dall'On. Gnecchi, oggi esclusi dalle sei salvaguardie. Ebbene la prima tabella mostra in particolare i dati relativi: – ai lavoratori autorizzati ai versamenti volontari indicati alla lettera b) dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge S. 1558; – ai lavoratori cessati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 2; – a quelli beneficiari di permessi e congedi indicati nella lettera d) della medesima disposizione; – e ai lavoratori con contratto a tempo determinato di cui alla successiva lettera e); che sarebbero interessati dall'intervento prevedendo la maturazione del trattamento pensionistico, rispettivamente, al 6 gennaio 2017, al 6 gennaio 2018 e al 6 gennaio 2019.

"L'INPS ha tuttavia precisato - si legge nella risposta del Sottosegretario - che il numero totale dei potenziali beneficiari – pari a 46.200 – non tiene conto dei soggetti esclusi dalle precedenti salvaguardie poiché eccedenti rispetto ai contingenti determinati dalla norma. Mi riferisco, in particolare ai soggetti previsti dalla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 2".  "Per quanto riguarda il quesito inerente i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 – di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1, – la seconda tabella mostra i possibili inclusi se la data di cessazione del rapporto di lavoro venisse spostata (dal 30 settembre 2012) al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014" ha indicato il Sottosegretario.

"Evidenzio, inoltre, che tale platea include soltanto coloro che hanno sottoscritto accordi di tipo non governativo, in quanto tutti coloro che hanno sottoscritto un accordo governativo risultano essere già beneficiari di salvaguardia anche se il rapporto di lavoro è cessato dopo il 30 settembre 2012.  Da ultimo preciso che la tabella 2 è stata elaborata dall'INPS sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, non essendo disponibili i dati certi sugli accordi di tipo non governativo" ha concluso il Sottosegretario.

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La Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati chiede la rapida attivazione della speciale procedura dei "vasi comunicanti" per includere nella quarta salvaguardia i lavoratori che hanno maturato il diritto previdenziale dopo il 31 Ottobre 2012.

Kamsin Sarà necessario che il governo attivi la speciale procedura dei cd. vasi comunicanti di cui all'articolo 1, comma 193 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) per tutelare i lavoratori che hanno fruito nel corso del 2011 dei permessi e dei congedi per assistere familiari con disabilità gravi e che sono rimasti esclusi dal contingente delle 2500 posizioni in materia di quarta salvaguardia. E' quanto ha ricordato l'Onorevole Maria Luisa Gnecchi (Pd) nel corso di un'interrogazione avvenuta lo scorso 15 Ottobre in Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

L'Onorevole ha ricordato al Sottosegretario al Lavoro Luigi Bobba le difficoltà che si sono poste nell'attuazione della cosiddetta «quarta salvaguardia», relativa ai lavoratori che assistono familiari disabili. Per tale platea l'INPS aveva stimato l'esistenza di 2.500 beneficiari, ma in un recente messaggio il medesimo Istituto ha comunicato che detta platea si è esaurita consentendo di salvaguardare solo i lavoratori che maturino i requisiti entro il 31 ottobre 2012. Sono pertanto rimasti fuori dalla tutela i lavoratori che hanno maturato il diritto previdenziale dal 1° Novembre 2012 al 31 dicembre 2013.

"Si rende pertanto necessario attivare il richiamato meccanismo dei «vasi comunicanti», introdotto nella legge di stabilità per il 2014 grazie alla costanza del collega Dell'Aringa, allora Sottosegretario, per porre rimedio a tale situazione, che sicuramente sarà seguita con attenzione dal Sottosegretario Bobba" ha indicato la Gnecchi.

La procedura prevista dall'articolo 1, comma 193 della legge di stabilità 2014 prevede infatti il trasferimento delle risorse nell'ambito delle platee previste dalla legislazione vigente, in relazione all'effettivo utilizzo delle somme stanziate previa adozione di un decreto interministeriale Lavoro-Economia. "Come testimoniato dalla copertura finanziaria della cosiddetta «sesta salvaguardia», - ricorda la Gnecchi - , esistono sovrastime, anche consistenti, nella determinazione di alcune platee, mentre sussistono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dalle salvaguardie per questioni prevalentemente nominalistiche".

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