Sono terminati prima del previsto i posti disponibili per la salvaguardia dei lavoratori che hanno fruito nel 2011 dei congedi e/o permessi per assistere i familiari con disabilità. L'ultimo beneficiario ha maturato il diritto previdenziale, con la vecchia disciplina, il 31 Ottobre 2012. Il Comitato: "ora subito i vasi comunicanti".

Kamsin L'ultimo lavoratore incluso nella salvaguardia di cui all'articolo 11-bis del Dl 102/2013 ha maturato il diritto previdenziale, con la vecchia normativa, alla data 31 Ottobre 2012. E' quanto si legge in un messaggio pubblicato oggi sul sito internet dell'istituto di previdenza.

L'istituto precisa che già in precedenza "era stato comunicato che, nelle more della definizione del monitoraggio volto a individuare i 2500 soggetti beneficiari, tenuto conto anche delle esigenze dei lavoratori appartenenti al comparto scuola, l’Istituto aveva ritenuto di inviare le lettere di certificazione ai soggetti che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 agosto del 2012, in base al criterio ordinatorio previsto dal citato art. 11 bis, comma 2, della legge 124/2013".

Ora però, a seguito della conclusione delle operazioni di monitoraggio, "risultano salvaguardati i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 ottobre del 2012" e pertanto, "le relative comunicazioni di certificazione del diritto a pensione sono in corso di spedizione".

I lavoratori che hanno maturato un diritto previdenziale (cioè la quota 96 o i 40 anni di contributi) successivamente al 31 Ottobre 2012 (per maturare il requisito c'era tempo sino al 2013 in quanto la decorrenza doveva avvenire entro il 6 gennaio 2015) dovranno attendere probabilmente l'attivazione del particolare meccanismo individuato dall'articolo 1, comma 193 della legge 143/2013 per fruire della salvaguardia. Tale strumento consente, previa adozione di apposito decreto interministeriale Lavoro-Economia, di utilizzare le economie derivanti dalle precedenti salvaguardie al fine di far fronte a situazioni in cui i posti disponibili in uno dei successivi provvedimenti dovessero risultare insufficienti. Una sorta di valvola di sicurezza.

"L'adozione di questo particolare provvedimento (denominato anche "vasi comunicanti") deve avvenire immediatamente - sostiene il Comitato Esodati Italiani - soprattutto per evitare che gli esclusi ripresentino in massa domanda di ammissione alla sesta salvaguardia contribuendo così ad erodere il plafond (ulteriori 1.800 posti per il profilo in parola, ndr) messo a disposizione di coloro che avrebbero avuto decorrenza della prestazione entro il 6 gennaio 2016".

In questa situazione, secondo il Comitato Esodati, dovrebbero trovarsi "almeno 6 mila persone considerando che le domande di ammissione per il profilo in questione sono state oltre 10mila ma che alcune di queste erano non accoglibili per mancanza dei requisiti di legge".

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Una norma della legge di stabilità 2014 consente l'allargamento del plafond per salvaguardare quei lavoratori per i quali i posti dovessero risultare insufficienti rispetto al numero delle domande presentate.

Kamsin I 2500 posti disponibili per consentire la salvaguardia di quei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104/1992 non sono sufficienti a coprire tutti gli aventi diritto. E' quanto denuncia il Comitato Esodati in un comunicato diffuso ieri con il quale chiede, pertanto, la rapida attivazione della procedura dei cd "vasi comunicanti" di cui all'articolo 1, comma 193 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Protagonisti della vicenda sono quei lavoratori, in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nel corso del 2011, che hanno fatto domanda di accesso ai benefici previsti dal decreto legge 102/2013.  L'Inps  dal mese di Settembre ha iniziato ad inviare le lettere di salvaguardia nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti previdenziali entro il 31 agosto 2012 e l'ultimo lavoratore incluso tra i 2.500 beneficiari dovrebbe (si attende una conferma ufficiale dall'Inps) aver maturato i requisiti per la pensione il 31 Ottobre 2012.

"Attualmente quindi - afferma il Comitato - le risorse complessivamente impiegate solo per salvaguardare questi soggetti hanno già saturato i 2.500 posti disponibili rendendo di fatto improbabile che il plafond, così come è stato ripartito, sia in grado di tutelare tutti gli aventi diritto". 

Tra le condizioni per l'ammissione ai benefici c'è la previsione che la decorrenza della pensione deve collocarsi entro il 6 gennaio 2015 e "pertanto molti lavoratori che hanno fatto domanda hanno maturato i requisiti previdenziali successivamente al 31 Ottobre 2012".

In loro favore tuttavia la legge viene in soccorso. Infatti, all'esito di una speciale procedura di monitoraggio che vede coinvolti Inps, Ministero del Lavoro e delle Finanze, la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) consente il trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente.

Si tratta di una procedura che in pratica consente di utilizzare le economie derivanti dalle precedenti salvaguardie, accantonate in un Fondo speciale istituito presso il Ministero del Lavoro dalla legge 228/2012, per coprire le eventuali carenze di posti che dovessero riscontrarsi in successive salvaguardie, previa adozione di uno specifico decreto interministeriale Lavoro-Finanze.

Il Comitato Esodati chiede pertanto che questo speciale meccanismo "sia attivato senza indugio in modo da consentire l'uscita a tutti coloro in possesso dei requisiti prima che decorrano i termini per la sesta salvaguardia. Bisogna evitare, infatti, che chi non ha ancora ricevuto conferma di tutela sia costretto, nel dubbio, a presentare nuovamente istanza per la sesta salvaguardia."

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I lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale per presentare le istanze di accesso ai benefici della sesta salvaguardia. Il testo del provvedimento in anteprima.

Kamsin Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in materia di deroghe alla Riforma Fornero (disegno di legge 1558) prima che parta il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici. I lavoratori avranno 60 giorni di tempo per presentare le istanze di accesso attraverso modalità che saranno individuate con una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ma in ogni caso un dato è certo. L'ombrello dello stato tutelerà altri 32.100 esodati. Il provvedimento è importante, il sesto a in meno di tre anni, perchè porta globalmente a 170 mila unità i tutelati, intrappolati nel «limbo» della mancanza di retribuzione e pensione dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ex ministro Elsa Fornero.

Com'è noto, con il provvedimento il governo ha ulteriormente esteso il periodo utile alla maturazione dei parametri per accedere alle prestazioni previdenziali di 12 mesi, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016 (in tutto il balzo va da 36 a 48 mesi, rispetto a quanto precedentemente stabilito).

Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

 Qui il testo della sesta salvaguardia approvata in via definitiva dal Senato.

La partita, tuttavia, non è completamente chiusa, dato che la Commissione ha dato parere favorevole a un ordine del giorno, a prima firma di Pietro Ichino (Sc), affinché scatti un'indagine conoscitiva per accertare ulteriori casi meritevoli di tutela nell'ambito tuttavia dei soli lavoratori che abbiano stipulato accordi di incentivazione all'esodo entro il 2011. E, nel contempo, preme perché si faciliti il reinserimento nel mercato dei lavoratori «adulti».

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Una norma della Legge Fornero continua a bloccare il pensionamento dei lavoratori autorizzati ai volontari prima del 20 Luglio 2007 nonostante le coperture fossero già state individuate dalla legge 247/07. Il Comitato Contributori Volontari: "siamo una delle categorie maggiormente penalizzate dalla controriforma previdenziale Fornero".

Kamsin Il comitato Contributori Volontari torna a chiedere al Governo Renzi e alle Commissioni Parlamentari la soluzione della vicenda dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 20 luglio 2007.

In base all'articolo 1, comma 8 della legge 247/07 tali soggetti possono infatti cristallizzare le regole previdenziali della legge Dini che consentivano il pensionamento già con 57 anni di età (58 gli autonomi) e 35 anni di contributi, al netto della stima di vita e dell'anno di finestra mobile. Un diritto tuttavia che è stato compresso fortemente con l'approvazione della Riforma Fornero del 2011 che ha subordinato il mantenimento di tali requisiti agevolati, al rispetto di un preciso termine di decorrenza della prestazione pensionistica, alla mancanza di rioccupazione dopo il conseguimento dell'autorizzazione e, soprattutto, alla circostanza che i lavoratori in questione debbano aver almeno un contributo accreditato al 4 dicembre 2011. Paletti che in realtà non erano previsti nella legge originaria istitutiva della deroga.

“Nell'attuazione delle pregresse riforme previdenziali - si legge nel comunicato del Comitato dei Contributori Volontari - , in virtù del loro patto con lo Stato, costoro sono sempre stati ritenuti legittimati a deroga (vedasi deroghe L. 503/1992, L. 243/2004 e L.247/2007) e, in teoria, anche la manovra del dicembre 2011, alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 24, ha confermato tale prassi consolidata, ponendo, come unico vincolo, la data dell’autorizzazione entro il  4.12.2011. Ma c’è un però: “Fu lo stesso Ministro Fornero con i suoi DM attuativi, a cancellare di fatto tale deroga (ponendo un numero tale di condizioni aggiuntive, non previste dalla legge di riferimento, da renderla attuabile solo per pochi “fortunati”), con il risultato di far gravare l’obiettivo del risanamento del Bilancio dello Stato, quasi esclusivamente,  sulle spalle dei cittadini nati tra il 1952 e il 1962”.

Negli ultimi anni, anche con riferimento all'approvazione della sesta salvaguardia, diversi paletti imposti per la fruizione della deroga sono stati, almeno in parte, allentati. Ma restano almeno due criticità di cui il Comitato chiede la pronta rimozione. La prima è relativa al rispetto di una precisa data entro cui la decorrenza della prestazione pensionistica debba essere verificata (attualmente, con l'ultima salvaguardia, il termine è stato spostato al 6 gennaio 2016). 

L'altra questione è quella della necessità che al 4 Dicembre 2011 sussista almeno un contributo accreditato. "Questo vincolo illegittimo fu attenuato con l'introduzione della lettera f) nella legge 147/2013, con la quale in alternativa al contributo volontario accreditato o accreditabile si accetta almeno  un contributo accreditato, derivante da  effettiva attività lavorativa svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013, a condizione che alla data del 30 novembre 2013 non si svolga attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Di fatto però l'introduzione della lettera f) non risulta sufficiente a stralciare del tutto il paletto, perché non è applicabile a tutti quei casi di autorizzati che non hanno svolto più alcuna attività lavorativa dopo l'autorizzazione, ma che in aggiunta si trovano, inoltre, a non aver effettuato versamenti perché al momento della loro espulsione dal mondo del lavoro erano già in possesso della soglia contributiva necessaria" .

La denuncia dei contributori volontari arriva all'indomani dell'approvazione dell'Ordine del Giorno con il quale il Parlamento dichiara sostanzialmente preclusa la possibilità di nuovi interventi in materia di deroghe alla Riforma Fornero: "Prendiamo atto con vivo sgomento, forte disappunto e costernazione" di tale documento. "In questi 32 mesi abbiamo subissato ogni ordine e grado degli organi parlamentari, di nostri argomentati documenti  volti a motivare, in termini di normativa, la legittimità della rivendicazione del ripristino del nostro diritto alla pensione, ma, evidentemente, tali documenti non sono stati presi in alcuna considerazione".

Il comitato ricorda peraltro come il pieno riconoscimento della deroga di cui all'articolo 1, comma 8 della legge 247/04 non comporti ulteriori oneri per lo stato in quanto tale legge “stabiliva le risorse necessarie a garantire la copertura  per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007".

L’appello è dunque uno e uno solo: quello di "vedersi riconosciuta la pensione con le norme in vigore alla data della autorizzazione ricevuta dall’INPS o dall’INPDAP, senza alcuna limitazione e senza alcuna delle condizioni capestro inserite illegittimamente nei decreti attuativi delle salvaguardie finora previste”.

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Con il sesto provvedimento salgono a 170.230 i lavoratori che complessivamente potranno mantenere le previgenti regole pensionistiche. Cinque i profili di tutela ammessi al beneficio. Domande entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge in GU. Il testo del provvedimento in anteprima.

Kamsin Il disegno di legge numero 1558, già approvato dalla Camera il 3 luglio scorso, ha ricevuto il via libera all'unanimità della commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato in sede deliberante. Il ddl assorbe e sostituisce i disegni di legge 217 e 1169 presentati nei mesi scorsi dalle forze politiche e non ha subito modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura.

Il provvedimento prevede cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterlae); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

Con questo intervento salgono complessivamente a 170.230 i lavoratori che potranno, in via eccezionale, mantenere in vigore le regole pensionistiche previgenti come si evince dalla tabella elaborata da pensionioggi.it.

Sulla carta il provvedimento tutela 32.100 nuovi lavoratori ma, nella sostanza, le posizioni realmente finanziate ex novo sono solo 8.100:  sono stati infatti cancellati 20mila posti dalla seconda salvaguardia e 4mila dalla quarta in quanto si trattava di posizioni eccedenti rispetto alle domande pervenute e dunque non utilizzate. E 4mila posti sono a vantaggio di una nuova categoria di salvaguardati, cioè chi dopo un contratto a termine finito tra il 2007 e il 2011 non ha più trovato un impiego a tempo indeterminato e maturerà la decorrenza della pensione con le vecchie regole entro gennaio 2016. Qui il testo della sesta salvaguardia approvata in via definitiva dal Senato.

I prossimi passi - Per accedere ai benefici, che consentiranno di andare in pensione con alcuni anni di anticipo rispetto alle regole attualmente vigenti, i lavoratori dovranno presentare le domande di accesso alla salvaguardia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge approvata ieri. I dettagli sulle modalità di presentazione delle istanze di accesso ricalcheranno quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014 e saranno individuate da un'apposita Circolare del Ministero del Lavoro nei prossimi giorni.

Pensioni Oggi ha messo a disposizione dei lettori un programma gratuito, qui disponibile, per verificare in anteprima la propria posizione previdenziale alla luce della sesta salvaguardia con la corretta data di decorrenza della prestazione pensionistica e l'eventuale inclusione nella tutela.

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"Opportuna che la Commissione Lavoro avvii l'indagine conoscitiva sugli esodati rimasti esclusi dalle tutele". Possibile ulteriori limature per "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica".

Kamsin "Sarà assai opportuna quella indagine relativa ai casi meritevoli di salvaguardia che l'ordine del giorno approvato in Commissione Lavoro, a firma del senatore Ichino, affida alla Commissione lavoro". E' quanto ha precisato l'ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi (Ncd) ieri a margine dell'approvazione del testo relativo al sesto provvedimento di salvaguardia rispetto agli attuali requisiti previdenziali.

L'ordine del giorno approvato dichiara infatti sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie e chiede al governo di impegnarsi per individuare soluzioni alternative, come forme di active ageing e di flessibilizzazione dell'età pensionabile, per la gestione degli ultracinquantenni che abbiano perso il posto di lavoro. Ma il documento apre ai "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine della Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia". Sacconi ricorda infatti che è possibile che siano rimasti fuori dalle tutele alcuni lavoratori esodati in gran parte da aziende "riconducibili all'area dei vecchi monopolisti pubblici, che hanno realizzato le loro ristrutturazioni caricando sul bilancio dello Stato le rispettive insufficienze".

Sacconi apre inoltre ad una revisione della Riforma Fornero per smussare i punti più critici: "occorrerà inoltre esaminare la rigidità del sistema previdenziale, individuando modalità più duttili anche per il recupero del periodo di laurea ed esaminando in profondità, quanto alla flessibilità per età, i meccanismi di penalizzazione in passato ipotizzati dal Governo" ha indicato l'ex ministro del Lavoro.

Nell'Odg approvato si sottolinea comunque come il lavoro svolto dal Parlamento in questi due anni abbia sostanzialmente offerto una scialuppa di salvataggio a tutti coloro che, "avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla riforma stessa, si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015), nonché tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a "fondi di solidarietà" istituiti in funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali o di settore".

"Con gli stessi provvedimenti di salvaguardia - si legge nell'odg - è stata inoltre assicurata l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per coloro che fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della riforma, in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015)".

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