Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera plaude alla approvazione avvenuta oggi dal Senato alla sesta salvaguardia. E rilancia "bisogna introdurre un criterio di flessibilità nel sistema pensionistico". Parente (Pd): presto indagine conoscitiva per chi è rimasto escluso.

Kamsin Ottima l’approvazione definitiva, al Senato, della sesta salvaguardia per gli “Esodati”. In totale sono oltre 170.000 lavoratori salvaguardati con un impegno di spesa di 11,6 miliardi di euro. E' quanto afferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano. Molta strada resta ancora da fare: proseguire per mettere al sicuro altri lavoratori rimasti senza reddito e introdurre un criterio di flessibilità nel sistema pensionistico. La legge di Stabilità rappresenta l’occasione per affrontare questo problema, ha detto Damiano.

Soddisfazione arriva anche dal Partito Democratico "Come Partito Democratico in Commissione Lavoro siamo molto soddisfatti sia nel metodo che nel merito perche' la sesta salvaguardia, in favore di altri 32 mila lavoratori esodati, e' stata approvata in via definitiva, in sede deliberante e all'unanimita'. Importante anche l'ordine del giorno, che contiene un punto al quale teniamo in particolare. La commissione Lavoro del Senato sara' a breve impegnata in un'indagine conoscitiva per individuare ulteriori eventuali casi di lavoratrici e lavoratori meritevoli di salvaguardia e risolvere, cosi', una volta per tutte, questa vicenda". Lo dice la senatrice Annamaria Parente, capogruppo del Pd nella commissione Lavoro.

Zedde

Esodati, la sesta salvaguardia è legge

Mercoledì, 01 Ottobre 2014
Il disegno di legge sulla sesta salvaguardia è stato approvato in via definitiva dal Senato. Via libera alla salvaguardia di ulteriori 32.100 lavoratori

Kamsin Alla fine la data è stata rispettata. Il ddl 1558 è stato convertito in legge in via definitiva dalla Commissione Lavoro di Palazzo Madama riunita in sede deliberante. Le forze politiche hanno dato l'ok unanime.

Come già anticipato da PensioniOggi.it il testo non è stato modificato rispetto alla versione uscita a luglio da Montecitorio; il ddl ha infatti messo d'accordo tutte le forze politiche che chiedevano da tempo un nuovo intervento sulla materia e quindi non sono state inserite modifiche per evitare una terza lettura da parte della Camera. Il testo dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per acquisire valore di legge.

Nei prossimi giorni pensionioggi.it dedicherà opportuni approfondimenti alla normativa in questione con le indicazioni ufficiali provenienti dal Ministero del Lavoro e dall'Inps.

Si ricorda che il provvedimento dispone l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche in favore di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili di tutela: 

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31   dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

I lavoratori sopra individuati potranno accedere alla pensione in deroga alla disciplina Fornero a condizione che la finestra mobile, secondo la previgente disciplina pensionistica, si apra entro e non oltre il 6 gennaio 2016.

Fanno eccezione a questo principio solo i lavoratori del profilo "mobilità" per i quali è richiesto, si ritiene, il perfezionamento di un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità o, tramite il versamento della contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa. (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

Le prestazioni pensionistiche in oggetto non potranno avere comuque decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento (si suppone a breve con la pubblicazione in GU). I lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione in GU del testo per presentare apposita istanza di accesso ai benefici.

seguifb

Il testo del progetto di legge è qui disponibileZedde

Secondo il disegno di legge i lavoratori dovranno presentare domanda di ammissione ai benefici entro 60 giorni dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Kamsin Il ddl sulla sesta salvaguardia viaggia verso il via libera definitivo del Senato. Nella giornata di domani la Commissione Lavoro di Palazzo Madama potrebbe infatti già dare il disco verde alla proposta di legge che tutela 32.100 lavoratori. I prossimi passi? Il testo dovrà arrivare in Gazzetta Ufficiale e quindi i lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla sua entrata in vigore, presumibilmente sino ai primi di Dicembre, per presentare apposita istanza di accesso. 

Insomma gli interessati non dovranno attendere la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale (il sesto) come è accaduto in passato ma potranno presentare subito le istanze di accesso alla DTL o all'Inps, non appena avverrà la pubblicazione in GU della legge, sulla base di quanto già previsto dalla precedente tornata.

L'articolo 2, comma 4 del progetto di legge recita infatti che "ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia (...) da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014". In pratica i lavoratori dovranno presentare istanza o alla DTL o all'Inps secondo quanto era previsto dalla quinta salvaguardia. 

Ad ogni modo sarà oppportuno attendere la pubblicazione (praticamente inevitabile) di una Circolare del Ministero del Lavoro che avrà modo di fissare puntualmente l'iter da seguire per la presentazione delle istanze di accesso al regime derogatorio.

Presentate le domande l'Istituto nazionale della previdenza sociale Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Inps sarà inoltre tenuta a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione previsto per la salvaguardia in oggetto l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci.

Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetterà inoltre alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

(Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

Il testo del progetto di legge è qui disponibileZedde

Il disegno di legge sulla sesta salvaguardia sarà approvato dalla Commissione Lavoro del Senato la prossima settimana in sede deliberante.

Kamsin Il ddl 1558 sarà molto probabilmente approvato la settimana prossima dalla Commissione lavoro del Senato in sede deliberante, senza il passaggio in Aula. La data non è stata ancora fissata ma il calendario dei lavori della Commissione riprenderà mercoledì 1° Ottobre e dunque in tale occasione è lecito attendersi il disco verde definitivo. Come già anticipato da PensioniOggi.it il testo non è stato modificato rispetto alla versione uscita a luglio da Montecitorio; il ddl ha infatti messo d'accordo tutte le forze politiche che chiedevano da tempo un nuovo intervento sulla materia e quindi non sono state inserite modifiche per evitare una terza lettura da parte della Camera. 

Il ddl 1558 prevede l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche in favore di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili di tutela: 

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31   dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

I lavoratori sopra individuati potranno accedere alla pensione in deroga alla disciplina Fornero a condizione che la finestra mobile, secondo la previgente disciplina pensionistica, si apra entro e non oltre il 6 gennaio 2016. Fanno eccezione a questo principio solo i lavoratori del profilo "mobilità" per i quali è richiesto, si ritiene, il perfezionamento di un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità o, tramite il versamento della contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa. (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

Le prestazioni pensionistiche in oggetto non potranno avere comuque decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del ddl medesimo.

Il testo del progetto di legge è qui disponibileZedde

Un ordine del giorno approvato da Palazzo da Madama chiude a nuove salvaguardie ma apre ad una indagine per verificare i casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica.

Kamsin Il disegno di legge in materia di sesta salvaguardia si avvia alla sua definitiva approvazione, probabilmente già la prossima settimana. L'accordo tra le forze politiche in Commissione lavoro a Palazzo Madama ha retto ed il testo sarà confermato nella versione uscita a Luglio da Montecitorio.

Nella giornata di Mercoledì è stato anche approvato un emendamento a firma di Pietro Ichino (Sc). L'emendamento dichiara sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie e chiede al governo di impegnarsi per individuare soluzioni alternative, come forme di active ageing e di flessibilizzazione dell'età pensionabile, per la gestione degli ultracinquantenni che abbiano perso il posto di lavoro.

Nell'Odg si sottolinea infatti come il lavoro svolto dal Parlamento in questi due anni abbia sostanzialmente offerto una scialuppa di salvataggio a tutti coloro che, "avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla riforma stessa, si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015), nonché tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a "fondi di solidarietà" istituiti in funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali o di settore".

"Con gli stessi provvedimenti di salvaguardia - si legge nell'odg - è stata inoltre assicurata l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per coloro che fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della riforma, in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015)".

Il documento invita a "voltar pagina rispetto a una prassi che ha visto troppo diffusamente utilizzato il sistema pensionistico come strumento di politica del lavoro, per risolvere problemi di disoccupazione con l'espulsione precoce dei lavoratori interessati dal mercato del lavoro; è necessario, per altro verso, evitare che l'attesa di provvedimenti ulteriori di salvaguardia induca una parte dei potenziali interessati ad astenersi da possibili opportunità di occupazione; è invece tempo di incominciare a operare in modo efficace e incisivo per l'aumento del tasso di occupazione della popolazione italiana in età superiore ai 50 anni".

L'Odg impegna pertanto il Governo "a sviluppare – anche sulla scorta delle migliori esperienze straniere di politiche di active ageing – un insieme organico di interventi volti a incentivare e facilitare la permanenza e/o il reinserimento dei cinquantenni e dei sessantenni nel tessuto produttivo, con forme di flessibilizzazione dell'età del pensionamento, di combinazione del lavoro a tempo parziale con pensionamento parziale, di incentivo economico alle iniziative delle imprese volte a ridisegnare le posizioni di lavoro in funzione della migliore valorizzazione delle doti di esperienza, equilibrio e affidabilità delle persone nell'ultima fase della loro vita attiva, nonché a integrare queste misure con l'attivazione di versamenti volontari per il recupero di periodi non lavorati o di studio, a carico del lavoratore anziano e del suo datore di lavoro; inoltre, laddove nessuna delle anzidette misure di promozione dell'invecchiamento attivo possa essere adottata o risulti sufficiente a risolvere il problema occupazionale, nonchè ad affrontare il problema degli ultrasessantenni che abbiano perduto l'occupazione senza avere ancora i requisiti per il pensionamento e che si trovino in difficoltà nella ricerca di una nuova occupazione, attivando strumenti di sostegno del reddito, di assistenza intensiva nella ricerca e di contributo economico per l'assunzione, mirati a incentivare il loro reinserimento nel tessuto produttivo e non la loro uscita dal mercato del lavoro".

In questo contesto non sarenno presi in considerazione ulteriori provvedimenti di salvaguardia anche se il documento apre ai soli "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine della Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia".

Zedde

La commissione lavoro del Senato ha respinto ieri gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni che chiedevano al governo un nuovo intervento in materia di deroghe alla Riforma Fornero.

Kamsin Sono stati bocciati ieri in commissione Lavoro del Senato i tre ordini del giorno presentati dalle opposizioni (Lega-Sel-M5S) al disegno di legge in materia di sesta salvaguardia. Gli interventi presentati erano volti ad impegnare il governo ad un nuovo intervento in materie di deroghe pensionistiche alla Riforma Fornero.

La lega Nord, per via della Senatrice Munerato, chiedeva al governo di mettere fine una volta per tutte al problema degli esodati. "In sede di prima lettura del provvedimento - si legge nell'odg - il sottosegretario Bobba, nella seduta della Commissione XI Camera del 24 giugno scorso, ha ribadito la volontà del Governo di individuare soluzioni definitive alla problematica, annunciando a mezzo stampa una conclusione con la legge di stabilità 2015".

La lega chiedeva pertanto al governo "di non disattendere ancora una volta gli impegni assunti in sede parlamentare e le promesse fatte a mezzo stampa, inserendo nell'imminente legge di stabilità per il 2015 la soluzione definitiva della vicenda degli esodati che tenga conto di tutte le categorie dei soggeti coinvolti, nessuna esclusa, e quindi anche del personale marittimo e ferroviario, nonché a garantire nelle more di attuazione della sesta salvaguardia, l'equivalenza degli accordi di mobilità sottoscritti in sede governativa con quelli stipulati in qualunque altra sede".

Non è passato l'odg presentato da Sel e M5S che impegnava il governo ad una abrogazione della Riforma Fornero. Respinta anche la richiesta al governo di considerare le esigenze dei lavoratori della IBM che nel mese di aprile 2011 hanno sottoscritto un accordo individuale con il proprio datore di lavoro, ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile e hanno avuto la risoluzione del rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre del 2012. Si tratta di lavoratori che  attualmente non vengono salvaguardati nell'ambito della categoria di contributori volontari perchè l'INPS ritiene che la copertura contributiva volontaria ha avuto luogo in regime di "sospensione dal lavoro" e non di "cessazione del lavoro". L'odg chiedeva al governo di intervenire in via amministrativa sulla vicenda.

E' stato approvato - seppur riscritto rispetto alla prima versione - l'ordine del giorno di Pietro Ichino (Sc), che dichiara comunque sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie "salvi i casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine di questa Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia, gli altri casi di disoccupazione di sessantenni non ancora in età di pensionamento devono essere affrontati con misure di sostegno nel mercato del lavoro e non con l'estromissione permanente da esso". 

L'odg chiede "di voltar pagina rispetto a una prassi che ha visto troppo diffusamente utilizzato il sistema pensionistico come strumento di politica del lavoro, per risolvere problemi di disoccupazione con l'espulsione precoce dei lavoratori interessati dal mercato del lavoro; è necessario, per altro verso, evitare che l'attesa di provvedimenti ulteriori di salvaguardia induca una parte dei potenziali interessati ad astenersi da possibili opportunità di occupazione".

Il testo del ddl 1558 non è stato comunque modificato rispetto alla versione approvata lo scorso 3 luglio dalla Camera dei Deputati; il provvedimento si avvia dunque verso la definitiva conversione in legge. Già la prossima settimana il testo potrebbe ricevere (senza passare dall'aula) il via libera conclusivo.

Zedde

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