L'istituto di previdenza dichiara che sono state certificate 97mila pensioni in regime di salvaguardia. Ma restano i problemi per i lavoratori in quarta salvaguardia e i migliaia di lavoratori esclusi dal perimetro.

Secondo l'Inps la vicenda esodati è sostanzialmente chiusa. A confermarlo sono stati ieri i vertici dell'Inps, il commissario Tiziano Treu e il direttore generale Mauro Nori, nel corso di una audizione al Senato in Commissione Lavoro. L'istituto ha comunicato di aver salvaguardato tutti i 162.130 esodati creati dalla riforma Fornero.

Kamsin Grazie a sei provvedimenti di tutela all'Inps risultano tutti tutelati i soggetti rimasti a ridosso della riforma delle pensioni in un limbo senza reddito. Secondo l'Istituto di previdenza, i vecchi numeri (si era parlato di 390.000 esodati) sono sorpassati. «Certo quella che si chiude è la fase emergenziale» ha detto Nori. Una fase che ha creato tante polemiche e battaglie di cifre. Fuori dai 162.130 ci possono essere ancora altri «casi specifici» che saranno individuati da un censimento attraverso il monitoraggio condotto dal sito della commissione senato, annunciato dalla senatrice Anna Maria Parente. Ma si tratta di numeri residuali.

Secondo l'Inps, al 27 Ottobre 2014, sono state emesse 97.267 certificazioni e sono state liquidate 56.274 pensioni. A noi di pensionioggi.it tuttavia risultano ancora diversi problemi aperti. Come evidenziato anche dall'atto di sindacato Ispettivo avviato dall'Onorevole Luisa Gnecchi (Pd) alla Camera dei Deputati lo scorso 15 Ottobre ancora non sono salvaguardati i lavoratori in quarta salvaguardia che hanno maturato un diritto a pensione dopo il 31 Ottobre 2012 (ed entro Dicembre 2013). Il sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba (Pd), ha tuttavia precisato che il ministero sta cercando di individuare una soluzione per la loro vicenda. Inoltre molti dei 162mila potenziali salvaguardati ancora devono ricevere conferma di salvaguardia.

Senza contare che ci sono molti lavoratori che sono rimasti fuori dal perimetro delle tutele previste dalla legge per mancanza dei requisiti. "Ribadiamo la nostra richiesta affinché nella Legge di Stabilità, attualmente all’esame del Parlamento, venga urgentemente prevista una precisa misura per salvaguardare almeno i 49.500 “esodati non salvaguardati” accertati dalla Commissione Lavoro della Camera". A ricordarlo è la Rete dei Comitati degli esodati presieduta da Francesco Flore.

Zedde 

Oltre 162 mila persone salvaguardate, più di 97 mila assegni certificati per un totale di pensioni liquidate che supera le 56 mila. Sono queste le cifre sui cosiddetti esodati riportate dall'Inps, secondo l'ultimo aggiornamento, in occasione di un incontro sul tema in Commissione Lavoro che si è tenuto oggi al Senato.

I numeri sono il risultato dell'applicazione dei sei provvedimenti di salvaguardia finora emanati, per tutelare quanti erano rimasti senza stipendio e senza pensione. L'ultimo report dell'Inps, datato 4 luglio 2014 cristallizzava a 89mila le pensioni certificate e a 56 mila quelle liquidate.

Kamsin Tutti salvaguardati fino al gennaio 2015 - Secondo l'Inps, a margine dell'intervento che si è tenuto in Senato a cui hanno partecipato il commissario Tiziano Treu e il dg Mauro Nori "tutti gli esodati sono stati salvaguardati. Sono finiti, restano soli casi specifici". Secondo l'istituto sarebbero stati tutti tutelati i soggetti rimasti senza sostegno a ridosso della riforma Fornero, "quindi fino al 6 gennaio 2015".

A noi di pensionioggi.it tuttavia non risulta così. Come evidenziato anche dall'atto di sindacato Ispettivo avviato dall'Onorevole Luisa Gnecchi (Pd) alla Camera dei Deputati lo scorso 15 Ottobre risultano ancora non salvaguardati i lavoratori in quarta salvaguardia che hanno maturato un diritto a pensione dopo il 31 Ottobre 2012 (ed entro Dicembre 2013).

Lo stesso istituto di previdenza ha indicato, infatti, che il plafond di 2500 posti riservato ai fruitori dei permessi e dei congedi per disabili si è fermato a tale data lasciando fuori chi avesse maturato un diritto a pensione successivamente. Sarebbe utile una comunicazione in favore di tali lavoratori circa il loro destino.

Zedde

 

La Circolare del Ministero del Lavoro 27/2014 conferma che i lavoratori hanno tempo sino al 5 gennaio 2015 per la presentazione delle istanze di accesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro. 

Kamsin Come anticipato ieri da pensionioggi.it il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare numero 27 del 7 novembre 2014 ha individuato le modalità per presentare le istanze di accesso ai benefici in materia di sesta salvaguardia, di cui alla legge 147/2014 per i lavoratori che sono "tenuti" al passaggio presso la Dtl. Il provvedimento regola, infatti, gli adempimenti necessari per i lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela individuati dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge 147/2014. 

Piu' nello specifico i lavoratori interessati sono:

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

I lavoratori che si riconoscono in tali profili dovranno produrre apposita istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro entro il 5 gennaio 2015, cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 147/2014 (avvenuta lo scorso 6 Novembre 2014). La direzione competente all'istanza è quella determinata in base alla residenza del lavoratore tranne negli accordi stipulati ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile. In tale caso l'istanza va presentata presso la dtl innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti. Qui il programma di pensionioggi.it per verificare se si rispettano i requisiti anagrafici e contributivi utili per l'accesso in salvaguardia.

Le istanze potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (patronati, i consulenti del lavoro o i dottori commercialisti), alle competenti dtl attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esame delle Domande da parte della DTL - La Circolare ricorda che le decisioni riguardo alle istanze dovranno essere assunte entro 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze (cioè entro il 4 febbraio 2015); le decisioni di rigetto dovranno essere comunicate e motivate all'interessato con la possibilità per questi di produrre istanza di riesame entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto presso la medesima DTL; le decisioni di accoglimento dovranno essere comunicate all'Inps per l'ulteriore verifica dei requisiti anagrafici e contributivi utili ad accedere alla sesta salvaguardia.

Gli altri lavoratori - Si ritiene che i profili di tutela non regolati dalla predetta Circolare (cioè lavoratori in mobilità ordinaria e i lavoratori autorizzati ai volontari - lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014) dovranno invece presentare istanza di accesso all'Inps secondo modalità e modelli che saranno a breve resi noti dall'Istituto di previdenza, come accaduto per le precedenti salvaguardie. 

Riferimenti

La Circolare è corredata, tra l’altro, dal modello di istanza che dovrà essere presentata dai lavoratori rientranti nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, come riportate nella medesima Circolare. Si riportano di seguito i documenti diffusi dal Ministero.

Allegati:
• Legge 147/2014
• Circolare n. 27 del 7 novembre 2014
• Modulo ISTANZA
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. c)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. d)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. e)
• Elenco indirizzi e-mail cui inoltrare l’ISTANZA

Zedde

I lavoratori interessati dalla sesta salvaguardia potranno da oggi formalmente presentare istanza di accesso ai benefici. C'è tempo sino al 5 Gennaio 2015. Ma mancano ancora i moduli.

Kamsin La legge 147/2014 che consente ad altri 32.100 lavoratori di accedere alla pensione in deroga alla Riforma Fornero del 2011 entra in vigore oggi. Il provvedimento, la sesta salvaguardia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 246 lo scorso 22 ottobre con un periodo di vacatio legis di alcuni giorni. 

Da oggi dunque parte il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso da parte dei lavoratori che vogliono partecipare ai benefici; c'è tempo sino al 5 gennaio 2015 per l'adempimento, cioè 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 147/2014.

Ad oggi, tuttavia, non sono ancora uscite le istruzioni del Ministero del Lavoro e/o dell'Inps per la compilazione delle istanze di accesso e, dunque, nè gli interessati, nè gli operatori dei patronati sanno come comportarsi. La legge 147/2014 è, infatti, molto generica al riguardo e prevede che si applichino per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia da ultimo stabiliti con il decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 il 16 aprile scorso.

È facile immaginare pertanto che i lavoratori dovranno presentare le istanze di accesso, a seconda del proprio profilo di tutela, all'Inps o alla Direzione territoriale del lavoro. 

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro; probabilmente, tuttavia, per i lavoratori che hanno fruito dei congedi per l'assistenza dei familiari con disabilità l'ordine della graduatoria dovrà avvenire sulla base della data di maturazione del requisito previdenziale (come previsto dal messaggio inps 522/2014 per la quarta salvaguardia) dato che, molti di loro non hanno ancora cessato l'attività lavorativa. 

Si attende, inoltre, che i provvedimenti attuativi regolino anche il destino per i lavoratori rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia per l'esaurimento del plafond a loro dedicato. Si tratta dei lavoratori che hanno fruito nel corso del 2011 dei congedi e dei permessi straordinari per l'assistenza di familiari con disabilità che hanno maturato un diritto a pensione, con la vecchia normativa, dopo il 31 Ottobre 2012 (ed entro Dicembre 2013). Per questi soggetti, come già anticipato sulle pagine di questo giornale, si dovrebbero attivare i cd. vasi comunicanti (articolo 1, comma 193 della legge 147/2013) per consentire loro di uscire con la salvaguardia senza gravare numericamente sul plafond destinato alla sesta salvaguardia. Ma è necessaria una conferma ufficiale in tal senso.

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Zedde

Una circolare del Ministero del lavoro e/o dell'Inps indicherà le modalità di presentazione delle istanze dei lavoratori che intendono avvalersi dei benefici in materia di sesta salvaguardia.

Kamsin Molti lettori ci chiedono quando sarà possibile iniziare a presentare le domande per l'ammissione ai benefici previsti dalla legge 147/2014 sulla sesta salvaguardia. E' bene ricordare che la legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 246 lo scorso 22 ottobre ma entrerà formalmente vigore il 6 novembre 2014.

E' stato previsto un periodo di vacatio legis piuttosto lungo (probabilmente per consentire l'adozione da parte del ministero e dell'Inps dei provvedimenti attuativi). Da quella data pertanto partirà il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso da parte dei lavoratori, che avranno quindi tempo sino al 5 gennaio 2015 per l'adempimento, cioè 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 147/2014.

Prima di giovedì sarà, quindi, formalmente impossibile presentare istanza di accesso ai benefici in parola. A breve, inoltre, usciranno le istruzioni del Ministero del Lavoro e dell'Inps per la compilazione delle domande di accesso e, dunque, è consigliabile attendere tali provvedimenti prima di presentare domanda. Per ora la legge 147/2014 è, infatti, molto generica al riguardo e prevede che si applichino per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia da ultimo stabiliti con il decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 il 16 aprile scorso.

È facile immaginare pertanto che i lavoratori dovranno presentare le istanze di accesso, a seconda del proprio profilo di tutela, all'Inps o alla Direzione territoriale del lavoro. 

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro; probabilmente, tuttavia, per i lavoratori che hanno fruito dei congedi per l'assistenza dei familiari con disabilità l'ordine della graduatoria dovrà avvenire sulla base della data di maturazione del requisito previdenziale (come previsto dal messaggio inps 522/2014 per la quarta salvaguardia) dato che, molti di loro non hanno ancora cessato l'attività lavorativa. 

La legge chiede all'Inps, inoltre, la pubblicazione nel proprio sito internet, in forma aggregata, i dati raccolti a seguito delle attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni (l'ultimo report dell'Inps sui salvaguardati è fermo ai primi di luglio). La legge prevede inoltre che sulla base dei dati di monitoraggio effettuati dall'Inps, il ministro del Lavoro, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine alla attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di coloro che sono stati salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

Ci si augura anche che il Ministero del Lavoro indichi come si dovranno comportare i lavoratori che hanno fruito dei permessi e dei congedi di cui alla legge 104/92. Questi lavoratori dovevano essere inclusi nella quarta salvaguardia ma, per esaurimento del relativo plafond, sono rimasti esclusi dalla tutela.

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Una lettura di pensionioggi.it sulle modalità d'ingresso alla sesta salvaguardia di cui alla legge 147 2014 riportata dal nostro collaboratore Franco Rossini secondo la quale la possibilità di accedere al profilo di tutela dedicato ai lavoratori che hanno maturato un diritto a pensione entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità di mobilità sia limitata al solo requisito contributivo, e non dunque estesa al requisito anagrafico, è stata da alcuni lettori non condivisa. Kamsin Legittima una diversa lettura ma, per quanto ci riguarda, ribadiamo che tale diversa interpretazione dovrà essere fornita in modo chiaro dagli organi competenti in primo luogo l'Inps e Ministero del Lavoro nei prossimi giorni.

Ciò in quanto una analoga disposizione prevista nella quinta salvaguardia di cui alla legge 147/2013 (lettera e del dm 14 febbraio 2014) ha previsto che l'attivazione di questo ulteriore periodo dopo la scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria sia a vantaggio dei soli lavoratori non riuscissero a maturare il requisito contributivo entro la scadenza dell' indennità di mobilità ordinaria, per l'appunto.

Naturalmente noi auspichiamo per una eventuale estensione del regime derogatorio in senso tale da poter includere anche coloro che maturino requisito anagrafico successivamente alla scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria.

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