Non ho ancora ricevuto la lettera di salvaguardia. Vorrei sapere se questa comunicazione è una certificazione vera e propria del mio diritto ad accedere alla salvaguardia oppure si tratta dell'ennesimo inganno. Inoltre cosa succederà ai salvaguardati del secondo decreto sui 55 mila e a quelli dei 10 mila? Francesco 

Le lettere ricevute certificano il diritto alla salvaguardia e dunque la possibilità per i destinatari di mantenere le regole di pensionamento e di decorrenza vigenti prima del Decreto Legge 201 del 2011. Tale interpretazione è stata data anche dal Direttore Generale Inps Mauro Mori che ha precisato che «Le lettere che stanno arrivando in questi giorni ai primi lavoratori oggetto della salvaguardia certificano il loro diritto alla pensione». Nelle prossime settimane l'Inps procederà all'istruttoria delle altre 55mila posizioni definite dal DM del 5 Ottobre 2012, pubblicato solo a Gennaio sulla Gazzetta Ufficiale. Per il terzo Decreto (dato dalla legge di stabilità numero 228/2012) si deve ancora attendere.


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 08-02-2013

Messaggio n. 2526


OGGETTO: Invio comunicazioni ai soggetti interessati alla salvaguardia 65.000 di cui all’art. 24 commi 14 e 15 della legge 214/2011 s.m.i

 

Sono nata il 24 Luglio 1953.Lavoratrice Telecom, a dicembre 2006 sono stata collocata in mobilità in base ad un accordo collettivo del 2005 con la prospettiva di maturare la pensione di vecchiaia (avendo maturato complessivamente 33 anni di contributi) al compimento del 60° anno.Ho finito la mobilità a dicembre 2010 e da allora non ho più lavorato. Ora Le chiedo,a seguito delle riforme intervenute,quando maturerò il diritto alla pensione Maria

Con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità le norme attuali salvaguardano - e cioè consentono il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento - i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4.12.2011 che - tra le altre condizioni - maturano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Nel suo caso ciò non si verifica e per tale ragione si ritiene che non sia coperta dalla salvaguardia. Tuttavia un emendamento alla legge di stabilità, in corso di approvazione al Senato, potrebbe tutelare la sua posizione. L'emendamento infatti tra l'altro estenderebbe la salvaguardia ai lavoratori in mobilità che maturino i requisiti per il pensionamento in ogni caso entro il 31.12.2014. E' necessario dunque attendere l'approvazione della legge per conferma. In caso di esclusione dalla salvaguardia i requisiti per il pensionamento di vecchiaia maturerebbero nel giugno 2020 (considerando anche l'adeguamento probabile alla stima di vita).

Sono un lavoratore che ha compiuto 58 anni il 13/02/2012,attualmente in mobilita' ordinaria dal 01/01/2012 per 4 anni. Procedura avviata con  accordo collettivo sindacale per riduzione del personale del 02/05/2010  in base agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n°223.  Ho cominciato a lavorare il 16 agosto 1978 ininterrottamente fino  al 30/12/2011 + 12 mesi di militare,quindi 34 anni 4 mesi 15 gg + 4 anni di  mobilita' somma 38+61 di eta' fa quota 99.Ho presentato domanda di  salvaguardia il 26/10/2012 al DPL di Cagliari ancora non ho ricevuto risposta.La mia domanda e': rientro fra i salvaguardati e se si quando  vado in pensione? GianCarlo

L'articolo 22 comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.

In definitiva se il suo accordo è stato stipulato presso la sede di governo potrà beneficiare di questa disposizione e risultare tra i potenziali salvaguardati. In tal caso i requisiti saranno perfezionati nel maggio 2015 (raggiungimento di quota 97,3 con 61 anni e 3 mesi di età) con decorrenza dal giugno 2016.

Si ricorda tuttavia che anche qualora l'accordo non fosse stato stipulato presso la sede di governo potrebbe comunque risultare beneficiario della salvaguardia con l'approvazione della legge di stabilità. In particolare con la legge si propone di ampliare di oltre 10.000 unità la platea dei soggetti salvaguardati (c.d. esodati), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi) anche nei confronti dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. 


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Sono nato il 22 novembre 1954, al 30 settembre 2015 maturo i requisiti per la pensione anticipata ( 42 anni e 5 mesi).  il patronato a cui mi sono rivolto, mi ha detto che non ci sarà penalizzazione pur avendo alla data di uscita, meno di 62 anni, ma non mi ha saputo spiegare la motivazione. Chiedo se è così e perché.
Ringrazio per la sua consueta disponibilità e competenza.  cordiali saluti Renzo

L'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 ha precisato che qualora la contribuzione minima per la pensione anticipata sia integrata entro il 31.12.2017 esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro - includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria - la riduzione percentuale per coloro che hanno meno di 62 anni viene esclusa. Si tratta della norma che tutela in una limitata misura i cd. lavoratori precoci. E' probabile che dai calcoli del suo patronato rientri in tale fattispecie.

 


 Sono nato al 22-01-1952 ;al 31-12-2010 sono stato collocoto in mobilità dall'azienda la quale mi disse che potevo andare in pensione a gennaio 2013 sfruttando la legge del luglio 2009 riferita al coefficente 96 .  ho compiuto 60 a gennaio di quest'anno e siccome al 31-12-2012 avrò maturato 39 anni e 4 settimane ho i requisiti per poter andare in pensione con le regole indicatomi dall'azienda. Con le disposizioni sugli esodati della Fornero ,posso andare in pensione ? e se è confermato posso fare la domanda ? Stefano

L'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 attuato dal decreto interministeriale del Giugno scorso ha sancito - per i lavoratori in mobilità - la possibilità di mantenere le previgenti regole a condizione che questi lavoratori maturino i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità e che abbiano cessato l'attività lavorativa al 4.12.2011. Nel suo caso i requisiti sono rispettati. Si consiglia pertanto di rivolgersi ad un patronato e/o alla sede Inps di zona per gli approfondimenti del caso.

 


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Con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità le norme attuali salvaguardano - e cioè consentono il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento - i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4.12.2011 che - tra le altre condizioni - maturano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Nel suo caso ciò non si verifica e per tale ragione si ritiene che non sia coperta dalla salvaguardia. Tuttavia un emendamento alla legge di stabilità, in corso di approvazione al Senato, potrebbe tutelare la sua posizione. L'emendamento infatti tra l'altro estenderebbe la salvaguardia ai lavoratori in mobilità che maturino i requisiti per il pensionamento in ogni caso entro il 31.12.2014. E' necessario dunque attendere l'approvazione della legge per conferma. In caso di esclusione dalla salvaguardia i requisiti per il pensionamento di vecchiaia maturerebbero nel giugno 2020 (considerando anche l'adeguamento probabile alla stima di vita).

Sono un lavoratore che ha compiuto 58 anni il 13/02/2012,attualmente in mobilita' ordinaria dal 01/01/2012 per 4 anni. Procedura avviata con  accordo collettivo sindacale per riduzione del personale del 02/05/2010  in base agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n°223.  Ho cominciato a lavorare il 16 agosto 1978 ininterrottamente fino  al 30/12/2011 + 12 mesi di militare,quindi 34 anni 4 mesi 15 gg + 4 anni di  mobilita' somma 38+61 di eta' fa quota 99.Ho presentato domanda di  salvaguardia il 26/10/2012 al DPL di Cagliari ancora non ho ricevuto risposta.La mia domanda e': rientro fra i salvaguardati e se si quando  vado in pensione? GianCarlo

L'articolo 22 comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.

In definitiva se il suo accordo è stato stipulato presso la sede di governo potrà beneficiare di questa disposizione e risultare tra i potenziali salvaguardati. In tal caso i requisiti saranno perfezionati nel maggio 2015 (raggiungimento di quota 97,3 con 61 anni e 3 mesi di età) con decorrenza dal giugno 2016.

Si ricorda tuttavia che anche qualora l'accordo non fosse stato stipulato presso la sede di governo potrebbe comunque risultare beneficiario della salvaguardia con l'approvazione della legge di stabilità. In particolare con la legge si propone di ampliare di oltre 10.000 unità la platea dei soggetti salvaguardati (c.d. esodati), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi) anche nei confronti dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. 


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