Vorrei inoltre porvi alcune domande sulla situazione del mio compagno nato nel novembre 1954. Dall' 1.1.2010 è stato collocato nel fondo solidarietà credito con 1.833 settimane di anzianità lavorativa (comprensive di 12 mesi di servizio militare). Secondo la lettera di accoglimento inviata dall'INPS, la corresponsione dell'assegno straordinario cesserà il 1.1.2015 (data nella quale avrebbe maturato il requisito allora vigente di 40 anni di contributi oltre 3 mesi di finestra).
I quesiti:
-1) Dovrebbe risultare salvaguardato dal recente decreto Fornero pur non rientrando tra i 10.000 esentati dal D.L. 31.5.2010 n. 78?
-2) Rischia quindi di rimanere senza alcun reddito nei mesi intercorrenti tra la data di cessazione dell'assegno e la nuova finestra?
-3) Quale sarà la nuova decorrenza della pensione e quando dovrebbe presentare la domanda e con quali richieste di avvalimento di eventuali deroghe?
-4) Il successivo trattamento pensionistico dovrà subire, oltre all'applicazione del contributivo dall'1.1.2012, anche la penalizzazione/riduzione di circa l'1% in virtù dell'anticipo rispetto ai 62 anni di età? Lara

Con riferimento alla questione è utile fare un passo indietro. Cronologicamente:

- L'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 ha consentito a 10 mila lavoratori - tra cui coloro che avevano al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del citato decreto legge) la titolarità della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore - di mantenere le finestre vigenti sino al 31.12.2010 (le cd. finestre di accesso).

- Il Messaggio Inps numero 20062/2011 ha precisato che l'ultimo lavoratore incluso nella graduatoria ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008. Pertanto non è possibile avvalersi del beneficio nel caso in questione.

- L'articolo 12, comma 5 bis del Dl 78/2010, il Decreto del Ministero del Lavoro numero 63655 del 5 Gennaio 2012 e il messaggio Inps numero 1648/2012 hanno consentito tuttavia ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria al 31 Maggio 2010 che hanno risolto il rapporto successivamante al 30 Ottobre 2008 (e dunque a coloro che non sono rientrati nella precedente gradutoria rimanendo soggetti alle nuove regole di decorrenza cioè finestra mobile di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito) di ottenere la proroga dell'assegno di sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre risultanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 2 del sopra citato decreto.

- La legge 111/2011 ha ulteriormente innalzato le finestre mobili per i soli lavoratori quarantisti che maturano i requisiti per la pensione dal 2012 in poi (l'innalzamento è pari ad un mese in piu' per il 2012, 2 mesi per il 2013, 3 mesi dal 2014 in poi). Per cui le finestre diventano rispettivamente di 13, 14 e 15 mesi per la generalità dei lavoratori dipendenti. Si ritiene che queste ulteriori mensilità non siano coperte dalla proroga dell'assegno di cui all'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010. 

- L'articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011 ha consentito il mantenimento delle previgenti regole di accesso e di decorrenza - tra l'altro - ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria alla data del 4.12.2011 nei limiti quantitativi indicati nel decreto interministeriale del 1° Giugno 2012 (17.710 unità) che risulteranno inclusi al termine della speciale procedura di monitoraggio indicata nel comma 15 del sopra citato articolo.

- Si ritiene che il requisito contributivo di 40 anni non sia soggetto all'adeguamento della speranza di vita istat (secondo quanto vigeva al 5 Dicembre 2011 data di entrata in vigore del Dl 201/2011). L'inps non ha precisato il punto ma il ministero del lavoro nell'agosto 2012 ha supportato questo orientamento. 

In definitiva ritengo che il compagno sia in possesso dei requisiti per essere tra i salvaguardati rispetto alla Riforma Fornero. Se incluso al termine della procedura di monitoraggio viene confermata la maturazione dei 40 anni nel Settembre 2014 con decorrenza dal Gennaio del 2016 (stante una finestra mobile di 15 mesi). Nel lasso di tempo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre (nei limiti di quanto sopra precisato) può ottenere la proroga dell'assegno di sostegno al reddito facendone espressa richiesta nella domanda di pensione nel momento in cui questa potrà essere presentata. Si consiglia di far seguire tutta la procedura ad un patronato.

Quanto alla penalizzazione sull'accesso prima dei 62 anni ritengo che questa non sia applicabile ai lavoratori salvaguardati. L'articolo 24, comma 14, primo capoverso del Dl 201/2011 mantiene per questi la disciplina di accesso alla pensione vigente al 5 Dicembre 2011. E questa normativa non includeva le penalizzazioni indicate nell'articolo 24, comma 10 del medesimo Dl.


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nato nel novembre 1953, dipendente MPS dal 1.4.1974, ho aggiunto ulteriori sei mesi di contributi per il riscatto del periodo di studi precedenti (sei mesi) e una ulteriore anzianità mi dovrebbe essere pervenuta per l'invalidità civile, per la quale ero titolare di ass. IO, che è di oltre il 90% per la ASL e del 67 % per l'INPS. A tale assegno ho dovuto rinunciare, non richiedendo il rinnovo, per poter accedere al fondo. Ho aderito al fondo di solidarietà a partire dal 1..4.2010. L'INPS in proposito mi scrisse allora che l'assegno sarebbe stato corrisposto fino al 1.1.2013 data dalla quale avrei percepito la pensione.
Posso sapere da voi, se possibile, in che situazione mi trovo? Carlo

Nella domanda non si specifica il maturato contributivo dunque è difficile comprendere quando si maturano i requisiti per la pensione. Ricordo tuttavia che il Dl 201/2011 e il decreto interministeriale dello scorso 1° Giugno hanno salvaguardato i lavoratori nei fondi di solidarietà di settore alla data del 4.12.2011 (articolo 24, comma 14, lettera c) del decreto). Ciò è sufficiente per dire che è potenzialmente tra coloro che possono mantenere le previgenti regole di pensionamento e di decorrenza. La conferma ufficiale di mantenere queste regole dovrà essere fornita dall'Inps in quanto esiste un vincolo numerico (65 mila soggetti). L'Inps stilerà la graduatoria sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. 


sono un lavoratore, comparto azienda privata, nato il 10/12/1949, residente a Palermo, in mobilità ordinaria a far data 1 ottobre 2010 con accordo collettivo firmato in Roma, presenti tutte le componenti previste. Dalla mia scheda INPS risulta, non avendo ricevuto lettera di salvaguardia ed avendo presentato ricorso tramite patronato, che sarei un possibile salvaguardato e che devo attendere risposta dall’Ente. Il mio quesito è il seguente: avendo raggiunto ad agosto 2012 la vecchia quota, grazie alla mia anzianità contributiva ( 2 anni ENPALS + 33 INPS) ed alla mia età anagrafica, anche se non dovessi essere inserito nelle liste di salvaguardia ( a causa della difficoltà di inserimento dei 2 anni ENPALS in periodo antecedente alla domanda di pensione, come da quesito che Le ho già posto precedentemente e della cui risposta La ringrazio, con la nascita di una problematica che ancora l’INPS non è riuscita a risolvere), posso andare in pensione al compimento dei 64 anni, cioè da dicembre 2014, come previsto dalla riforma Fornero? Sarebbero in questo modo superate, pur con un ritardo pensionistico di qualche mese, le attuali problematiche di totalizzazione ENPALS/INPS? Maurizio

Ritengo che la risposta sia negativa. Le disposizioni eccezionali di cui all'articolo 24, comma 15-bis, lettera b) del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 consentono ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima la possibilità di conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età a condizione che perfezionino quota 96 entro il 31.12.2012.

La Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 ha tuttavia ristretto l'ambito di operatività della norma speficando che questa si applica ai lavoratori ed alle lavoratrici che al 28 dicembre 2011 svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Nel caso di specie l'uscita dal mondo del lavoro sarebbe avvenuta prima del 28 dicembre 2011 e dunque non potrebbe beneficiarne. Consiglio tuttavia di ottenere un riscontro presso l'Inps di tale interpretazione.  


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la mia azienda ha stipulato nell'anno 2009, in sede territoriale, un accordo sindacale per la messa in mobilità ( legge 223/91) di 100 lavoratori.
La procedura si è conclusa nel 2011 ed io sono stato licenziato e messo in mobilità ordinaria il 30/12/2011.
Secondo la norma pensionistica previgente la riforma Fornero avrei maturato i requisiti già' nel gennaio 2012 ( 60 anni più 38 anni di contributi) con decorrenza del trattamento pensionistico a febbraio 2013.
Dovrei quindi rientrare nei 10130 salvaguardati della recente legge di stabilità.
Mi può confermare l'attendibilità di questi dati e stimare gli eventuali tempi di attesa per poter accedere al trattamento pensionistico ? Riccardo

Ritengo che la risposta sia positiva. L'emendamento proposto nella legge di stabilità copre - tra l'altro - i lavoratori le cui aziende hanno siglato accordi per la mobilità entro il 31.12.2011, indipendentemente dalla sede in cui è stato firmato l'accordo, che maturano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. I lavoratori in questione devono aver cessato l'attivitià lavorativa entro il 30.9.2012. Nel suo caso sarebbe pertanto coperto.  


 

Sono una esodata ho lavorato fino al 31-12-2011 e poi sono entrata in mobilità che mi spetta x anni 3 dal momento che ho 56 anni, la procedura di mobilità è stata avviata dalla mia azienda prima del 4-12-2011. Ho controllato nel sito INPS e mi dicono che non sono salvaguardata ma non hanno varato un secondo provvedimento anche per chi come me ha cessato il lavoro dopo il 4-12-2011? Sono andata al mio sindacato ed ho scoperto che non mi ha mai fatto la richiesta di salvaguardia, quindi credo che la facciamo solo oggi 05-12-2012. Perchè per INPS non ho diritto alla salvaguardia? Ho 2015 settimane di contributi al 30.11.2012. Donatella

Al momento attuale l'inps sta ultimando le procedure relative al primo gruppo di 65mila soggetti. Dato che non rientra tra i primi 65mila (perchè ha cessato l'attività dopo il 4.12.2011) l'Inps non ha preso in considerazione la sua posizione che tuttavia è tutelata - se gli accordi di mobilità sono stati siglati presso la sede di governo (ministeri o presidenza del consiglio) - dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 (2° gruppo di 55mila). Per questi lavoratori si attende un decreto interministeriale ancora da pubblicare in Gazzetta. Se gli accordi fossero stati siglati fuori dalla sede di governo può comunque rientrare tra i nuovi 10.350 lavoratori attraverso una 3° salvguardia in arrivo con la legge di stabilità.   


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sono nato il 10 gennaio 1953;  sono entrato in mobilità per licenziamento collettivo il 1° ottobre 2009 - accordo sindacale firmato in data 20/08/2009 in cui l'azienda dichiara che "si è trovata nella necessità di dover procedere ad un licenziamento collettivo nell'unità locale per riduzione del personale ai sensi e per gli effetti degli art. 24, comma 1, e art. 4, comma 2, legge 23.07.1991, n. 223". E ancora: "In virtù di quanto sopra le parti hanno raggiunto un accordo in base al quale l'azienda erogherà una somma a titolo di incentivo all'esodo ai lavoratori collocati in mobilità che rinunceranno all'impugnativa del licenziamento";
ultimo giorno di lavoro il 30/09/2009;
da ottobre 2009 ad oggi non ho mai ripreso a lavorare;
la mobilità cesserà il 30 giugno 2013;
attualmente conto 33 anni di contributi, compreso uno di disoccupazione;
non raggiungo i 35 anni di contribuzione in quest'anno ma a settembre 2015. Quindi, non durante la fruizione della mobilità ordinaria. Ma dal messaggio dell'INPS n. 13343 del 09/08/2012 leggo quanto segue:
"Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria".
Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che, con specifici interventi, detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia.
Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro".
Le chiedo se ciò potrebbe significare che potrei rimanere in mobilità fino a settembre 2015 (data di maturazione dei 35 anni di contributi).
In base a tutto quanto sopra, la mia domanda é: rientro anch'io nella platea dei salvaguardati?
Oppure: mi fermerò il prox anno a giugno con quasi 34 anni di contributi e aspetterò 5, forse 6 anni senza avere un sostegno, un minimo di reddito finchè non arrivi l'assegno di pensione dall'INPS?
Confermo di aver presentato domanda alla DPL il 20/11/2012.
Luciano

Ritengo che la risposta sia negativa. Il citato messaggio salvaguarda ulteriormente i lavoratori in mobilità ordinaria cessati entro il 31.12.2011 che maturino i requisiti dopo la scadenza della mobilità ma a seguito dell'adeguamento alla speranza di vita istat (3 mesi in piu' dal 2013). Il seguente esempio può aiutare a capire. Si immagini una signora la cui mobilità scada il 31 Gennaio 2013 che compia 60 anni di età in quel medesimo giorno. Senza l'adeguamento la signora avrebbe perfezionato il requisito di 60 anni, utile per il pensionamento di vecchiaia, entro la fine della mobilità e sarebbe risultata per tale motivo tra i potenziali salvaguardati. Dal 2013 però sono necessari 60 anni e 3 mesi di età e dunque i requisiti si perfezionano nell'Aprile 2013, oltre la scadenza della mobilità. Pertanto oggi non sarebbe piu' salvaguardata. Il messaggio Inps tutela proprio situazioni come questa consentendo anche alla signora di mantenere comunque la salvaguardia attraverso una sorta di "annullamento" della stima di vita. 

Si noti inoltre che l'Inps non ha reso note le modalità attuative della disposizione sopra riportata. Si parla di "specifici provvedimenti" che al momento attuale non sono ancora noti.

Nel suo caso i requisiti per il pensionamento vengono a maturarsi nel 2015 (ben 2 anni dopo la scadenza della mobilità) e non certo per effetto della stima di vita che al piu' può comportare uno slittamento di 3 mesi. Per tale ragione ritengo che non sia invocabile questa disposizione e che non sia attualmente coperto dalle norme varate dal governo.


Categorie dei lavoratori così detti salvaguardati
lavoratore collocato in mobilita` ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991¸ n. 223 e successive modificazioni. Condizioni per l`accesso al beneficio:
1- accordo sindacale stipulato il 30/10/2009¸
2- cessazione dell`attività lavorativa il 31/10/2009¸
3- perfezionamento dei requisiti per il pensionamento¸ secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011¸ entro il periodo di fruizione dell`indennità di mobilità di cui all`articolo 7¸ commi 1 e 2¸ della legge 23 luglio 1991¸ n. 223.
4- in preavviso dal 01/11/2009 al 28/02/2010.
5- in mobilita’ dal 08/03/2010 - lavoratore del sud.
6- scadenza mobilita’ 08/03/2014.
7- comunicazione inps di salvaguardia ricevuta il 02/08/2012.
8- nato il 07/08/1952 – alla data del 31/12/2012 prossimo maturero’ n. 2081 settimane – pari a 40 anni e 1 settimana.
9- nella categoria di cui ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria¸ rientrano anche i soggetti c.D. 10.000 già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all`articolo 12¸ comma 5¸ della legge n. 122 del 2010 cosi`detta finestra mobile. Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui all`articolo 24¸ comma 14¸ della legge n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
10- posso fare domanda di pensione a marzo 2013 e rientrare tra i beneficiari dei c.D. 10.000, con la vecchia finestra 01 aprile? grazie - luigi

Il messaggio inps numero 20062/2011 ha precisato che l'ultimo lavoratore in posizione utile per rientrare nella salvaguardia delle decorrenze (i cd. 10 mila  lavoratori indicati nell'art. 12, comma 5 del Dl 78/2010) ha risolto il rapporto di lavoro entro il 30 Ottobre 2008. Nel suo caso pertanto ritengo che non possa ottenere il "cumulo" di questa ulteriore salvaguardia. Percepirà dunque la pensione dal 1° Settembre 2013 perchè ha raggiunto quota 96 nell'agosto di quest'anno (60 anni + 36 di contributi) - ovviamente previa conferma di inclusione nella graduatoria delle 65mila unità.  


Salve,sono nato il 27/07/1952 il numero dei contributi al 30.11.2012 di 1783 messo in mobilità ordinaria accordi individuali sottoscritti con i sindacati all'Ass. Ind. il 26/03/2010 più 1 mese di preavviso dovrebbe partire il23/04/2010 non sò e quindi finire il 23/04/2014 oppure 26/03/2014 se potreste chiarirmi questo punto grazie , vorrei sapere quando avrò i requisiti pensionistici compreso la finestra, ad Agosto ho ricevuto la lettera dei 65000 salvaguardati un mese fà mi accorgo che nel mio sito inps fascicolo previdenziale voce domande presentate ci stà salvaguardati clicco e mi dice che non sono destinatario di salvaguardia ho chiesto all'inps di appartenenza che mi risponde che non avendo i requisiti in questo anno mi è arrivata quella comunicazione ma che sono comunque in linea. posso credere a ciò che mi hanno detto e potrò andare in pensione con le vecchie regole? Roberto

Confermo la posizione Inps. Da quanto scrive raggiunge i requisiti nel marzo del 2014 con il perfezionamento dei requisiti per la quota (61 anni e 3 mesi di età anagrafica e quota 97,3). Posto che raggiunge questi requisiti entro la fruizione dell'indennità di mobilità rientra tra i potenziali destinatari della salvaguardia (articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011). L'apertura della finestra avverrebbe dal mese di Aprile 2015.

 


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Egr. dott. Rossini, Le scrivo per un quesito in merito a mia moglie : é nata a luglio del 1952 ed é tuttora impiegata. Volendo andare in pensione con l' opzione contributiva (art.1, comma 9, L 243/04) é necessario attendere dalla eventuale decisione 1 anno di finestra + eventuali mesi (3m dal 2013 ?) per l' aspettativa di vita ?
Dall' ultima comunicazione Inps in ns possesso, e relativa alla Certificativa Conto Assicurativo, inviata il 16.11.2011, risultano i seguenti dati al 30.09.2011 :
Totali contributi dal 15.12.1973 al 30.09.2011 :
a) per requisito contributivo collegato all' età 1.854
b) per requisito contributivo in alternativa all' età 1926.  Pasquale

La riforma fornero non ha alterato il regime sperimentale donna. Il regime consente alle lavoratrici di accedere alla pensione con 57 anni di età (58 per le autonome) e 35 anni di contributi optando per la liquidazione della pensione con il sistema totalmente contributivo. La Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 ha precisato che alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (finestra di 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di adeguamento alla speranza di vita (3 mesi di adeguamento dal 2013).

Si presume che nel caso di specie la signora abbia già raggiunto i 57 anni di età e i 35 di contributi nel marzo del 2011 ed ha quindi scontato il periodo di finestra mobile annuale. Può usufruire dell'opzione. Si consiglia pertanto di rivolgersi ad un patronato per l'accertamento della situazione e per lo svolgimento delle relative pratiche.

 


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Il giorno 30 Novembre 2012 ho raggiunto i requisiti per l'inserimento nella graduatoria dei salvaguardati (i primi 65,000), infatti a quella data ho raggiunto i 40 anni di contribuzione ed ero stato autorizzato alla contribuzione volontaria prima del 4/12/2011 (la mia pratica e' comunque in corso di verifica da parte dell'INPS).
L'INPS non ancora pubblicato la graduatoria definitiva dei salvaguardati ed il mio quesito e' se io possa comunque fare domanda di pensione ora (...in attesa della lista) o se invece debba aspettare la lista definitiva. Presumo che qualora io debba aspettare la pubblicazione della lista definitiva l'efficacia della domanda di pensione avra' comunque valore retroattivo.  Potreste chiarirmi quale procedura si debba seguire nella mia situazione.  Carlo

Ritengo che la risposta sia negativa. La presentazione della domanda di pensione è evidentemente subordinata alla comunicazione dell'inclusione del lavoratore nella salvaguardia. E' pertanto necessario attendere che l'Inps completi la lista definitiva e comunichi le istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda ai soggetti inclusi. In caso contrario il rischio è che la domanda venga respinta come è accaduto per molti lavoratori. Si consiglia tuttavia di ottenere un riscontro presso un patronato.


 Egregi Signori, sono nata a To il 7.2.1957. Sono stata assunta il 1° luglio 1974 presso uno studio commercialistico, e dopo 10 mesi ho cambiato studio, e così senza interruzione contributivaho lavorato fino al 30.09.2009, data in cui sono stata licenziata per riduzione del personale. Ho percepito 12 mesi di disoccupazione ed ho chiesto l'autorizzazione a pagare i contributi volontari nel 2009. Li sto pagando senza alcuna interruzione. Continuando a versarli, al 30 giugno 2014 io raggiungo i 40 anni di contributi versati. Gradirei sapere se rientro nei salvaguardati e pertanto se potro' andare in pensione con le vecchie regole, e cioè: 40 anni di contributi e un anno per l'apertura della finestra. Grazie per la risposta. Fiorenza

La risposta è negativa. L'articolo 22 del Dl 95/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria a coloro che possano vantare le seguenti condizioni:

a) il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire, secondo la disciplina vigente  anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, il diritto al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011) (cioè entro il 6.12.2014);

b) che tali soggetti  non abbiano comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione in parola e possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL 201/2011. 

Nel caso di specie, raggiungendo i 40 anni nel giugno 2014 la finestra si aprirerebbe nel 2015, oltre la deadline consentita al punto a).


 


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