Esodati, i problemi legati all'aspettativa di vita
Giovedì, 29 Novembre 2012Sono nato il 26 03 1953 ho cessato il lavoro il 30 12 2010 in seguito ad accordo collettivo di incentivo all'esodo con conseguente conciliazione individuale (art. 410/411) e messo in mobilità alla data dell' 8 maggio 2011 maturavo i requisiti a marzo 2014 (quota 97) con decorrenza pensione ad aprile 2015, ma nell'estate del 2011 è stata anticipata la legge per l'aumento dei requisiti in base all'aspettativa di vita di 3 mesi (requisiti giugno 2014 decorenza luglio 2015), sono salvaguardato? o sono fuori? posso fare qualche cosa a livello legale? premetto che nell'estate del 2011 la funzionaria inps mi disse che non serviva fare domande per contributi volontari, perchè essendo in mobilità li percepivo già ed eventualmente la avrei dovuta fare alla fine. Rossano
Nel caso di specie si presume che l'indennità di mobilità abbia una durata triennale e che termini quindi nel maggio del 2014. Ciò detto ricordo che le attuali norme (articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 e il successivo decreto interministeriale dello scorso 1° Giugno) salvaguardano i lavoratori in mobilità che maturino i requisiti per il pensionamento entro la fine dell'indennità di mobilità. Nel caso di specie, come osserva, per effetto dell'aspettativa di vita istat (articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010), i requisiti per il pensionamento verrebbero però ad essere perfezionati oltre il termine dell'indennità di mobilità (dal 2013 sono infatti necessari 61 anni e 3 mesi e il perfezionamento di quota 97,3 e dunque si verificherebbe uno spostamento dal marzo 2014 al giugno 2014). Questa circostanza non è tuttavia causa di esclusione dalla salvaguardia. Il messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha infatti precisato che questi lavoratori con specifici interventi, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno comunque tra i destinatari della salvaguardia. L'inps non ha al momento ancora precisato la natura di questi interventi.
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Esodati/Salvaguardati, il termine entro cui maturare i requisiti per la pensione
Mercoledì, 28 Novembre 2012La mia azienda aveva stipulato nel 2010 un accordo in sede governativa per le eccedenze occupazionali. Dovrei firmare il verbale d'uscita ufficiale dalla mia azienda telefonica il 30 dicembre 2012, dal 1 gennaio 2013 scatta il preavviso nel mio caso 4 mesi, dove l'azienda paga lo stipendio e i contributi pur non essendo più in servizio, dal 1 maggio vado in mobilità in questo caso poiché raggiungo i requisiti dei 40 anni all'interno del periodo di preavviso, posso andare comunque in pensione con la vecchia legge? Renzo
L'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto ha esteso la salvaguardia ai lavoratori le cui imprese abbiano stipulato entro il 31.12.2011 presso la sede governativa accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali a condizione che questi maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Ciò vale indipendentemente dalla data di cessazione dell'attività lavorativa. Non sono state comunicate informazioni relative ai lavoratori che maturino i requisiti per la pensione, secondo la vecchia disciplina, prima ancora della percezione dell'indennità di mobilità (ad esempio durante la cassa integrazione oppure come nel caso di specie entro il periodo di preavviso). Tuttavia posto che tali situazioni sono in genere presupposti del collocamento in mobilità (ordinaria s'intende) e che le disposizioni tutelano coloro che entro il termine dell'indennità di mobilità abbiano maturato i requisiti per la pensione (indicando cioè un termine massimo) ritengo che la posizione possa risultare comunque salvaguardata.
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Esodati, il vincolo della sede governativa
Mercoledì, 28 Novembre 2012L’articolo 22 del Decreto Legge numero 95 del 6 Luglio 2012 riporta la frase “ accordi stipulati in sede governativa”.
La mia azienda (Pininfarina) in data 02/12/2011 ha stipulato un accordo per la gestione di 127 esuberi con la Regione Piemonte e Sindacati (l’accordo prevede 12+12 di CIGS più 36 di Mobilità). Il dubbio che nessuno ancora riesce a togliermi è il seguente: questo accordo è da considerarsi Governativo? Oppure sono governativi solo quelli firmati al Ministero.
Per me è di vitale importanza essere tutelato dal suddetto articolo, in quanto alla fine della cigs avrei raggiunto 41 anni di contributi e potrei accedere alla pensione con i vecchi requisiti, in caso contrario non saprei come raggiungere i nuovi requisiti pensionistici (42 + 8 mesi). Calogero
L'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto ha esteso la salvaguardia ai lavoratori le cui imprese abbiano stipulato entro il 31.12.2011 presso la sede governativa accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali a condizione che questi maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Ciò vale indipendentemente dalla data di cessazione dell'attività lavorativa. Per accordi governativi si intendono solo quegli accordi stipulati dalle aziende e sindacati presso il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico o la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'attuale legge di stabilità, il cui iter di approvazione sta volgendo al termine, contiene tuttavia una ulteriore estensione della salvaguardia anche a coloro che, come in questo caso, abbiano stipulato accordi al di fuori della sede governativa (a condizione però in questo caso che la data di cessazione dell'attività lavorativa sia avvenuta entro il 30.9.2012).
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Esodati, decreto 55 mila fermo alla Corte dei Conti
Martedì, 27 Novembre 2012sarei grato potessi avere conferma se, in base ai dati di seguito riportati, rientro fra i 55 mila esodati salvaguardati dall'art.22 del Dl 95/2012 convertito con la Legge 135/2012:
ex dipendente azienda privata (ora in liquidazione), cessazione rapporto di lavoro con accordo individuale da Ottobre 2010, autorizzato al versamento contributi volontari da Novembre 2010, contributi versati ininterrottamente da Novembre 2010 ad oggi = 39 anni e 3 mesi, raggiungerò i 40 anni di contributi a Marzo 2013 con il versamento da fare entro Giugno 2013, nessuna occupazione dalla data dell'autorizzazione ai versamenti volontari.
Sarebbe inoltre possibile avere un'idea di quando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale previsto nell'art.22 del citato Dl ? Walter
L'articolo 22 del Decreto legge numero 95 tutela, tra gli altri, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4.12.2011 che abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011 e che non abbiano ripreso attività lavorativa successivamente al conseguimento dell'autorizzazione volontaria della contribuzione. I lavoratori in questione devono inoltre essere in possesso dei requisti per maturare la decorrenza del trattamento - con le vecchie regole - entro il 6.12.2014. Si ritiene pertanto che possa risultare incluso in questa categoria di soggetti. L'attuazione dell'articolo 22 è demandata ad un nuovo decreto interministeriale che doveva essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla data di conversione del Dl 95/2012 (cioè entro il 14.10.2012). Attualmente il decreto dovrebbe essere in fase di registrazione alla Corte dei Conti.
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Esodati, l'opzione donna resta valida dopo la legge di stabilita'
Lunedì, 26 Novembre 2012Sono una ex dipendente di 56 anni di uno zuccherificio che il 24 novembre del 2009 ha sottoscritto un accordo sindacale per l'esodo incentivato, ritenendo di poter andare in pensione, con l'opzione contributiva ( 57 anni per le donne della riforma Dini), a partire dalla vecchia terza finestra del 2013. Con la riforma Sacconi mi ritrovo a mio carico, con l'allungamento della finestra mobile oltre ai tre mesi aggiuntivi della nuova aspettativa di vita, ulteriori 15 mesi e , così, se tutto fila liscio dovrei essere in pensione a partire dall'ottobre 2014. Ad oggi ho maturato 36 anni e 6 mesi di contribuzione INPS. Poichè da questo mese termina l'assegno di mobilità ed i requisiti minimi di 57 anni li raggiungo il 19 giugno del 2013 le chiedo se posso rientrare nelle nuove disposizioni della legge finanziaria, anticipando quale esodata la data di pensionamento. Assunta
La risposta è negativa. Le disposizioni contenute nella legge di stabilità (per quanto è dato sapere al momento attuale) non producono cambiamenti per la sua posizione previdenziale e in generale per coloro che intendono usufruire della cd. "opzione donna" (articolo 1, comma 9, legge 243/04). Resta dunque confermata la possibilità di andare in pensione optando per la liquidazione del trattamento con il sistema contributivo una volta perfezionati 57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi a cui aggiungere una finestra mobile di 12 mensilità (Circ. Inps 53/2011 e 35/2012).
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Esodati, i lavoratori in mobilita' possono riprendere a lavorare
Lunedì, 26 Novembre 2012Sono un'esodata nata il 23/7/1953. Lavoro dal settembre 1972 ed ho maturato i 40 anni il 30/9/2012. Sono in mobilità dal 1/6/2009 per 36 mesi. Visto che mi mancavano 4 mesi di contributi ho sospeso la mobilità per un lavoro a tempo determinato, per 8 mesi, dal 1/12/2010 al 31/7/2011 prorogando quindi la mia mobilità che dovrebbe terminare il 31/1/2013. Se riesco ad ottenere la salvaguardia dovrei andare in pensione il 01/12/2013. Ora la ditta dove ho lavorato mi ha richiamato proponendomi un ulteriore anno di lavoro, con un contratto a tempo determinato di circa un anno per "sostituzione maternità". Io vorrei accettare per non rimanere senza sussidi durante i 10 mesi dalla fine della mobilità al pensionamento, mi chiedo però se accettando un lavoro perderei la salvaguardia. L'INPS mi ha detto di sì, mentre il patronato mi ha detto di no, che il fatto di lavorare o meno è ininfluente ai fini della salvaguardia. Inoltre sarei disposta anche a rinunciare a due mesi di mobilità per ottemperare ai miei impegni con l'azienda. Ci sarebbero problemi? Luciana
La posizione dell'Inps non è coerente. Il decreto interministeriale dello scorso 1° Giugno non richiede - riguardo ai lavoratori in mobilità ordinaria - non dispone la necessità di non aver trovato un'occupazione lavorativa, ovviamente compatibile con la permanenza nelle liste di mobilità, per il periodo successivo alla data di collocamento in mobilità. Si ritiene pertanto che l'accettazione di un lavoro a tempo determinato sia ininfluente ai fini della salvaguardia.
Per completezza si ricorda che la necessità di non aver trovato occupazione lavorativa è sancito invece per i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordo con il datore di lavoro (art. 6, comma 2-ter, dl 216/2011) nonchè per gli autorizzati alla contribuzione volontaria della contribuzione.
Sono esodato ENEL con accordi individuali , cessato dal lavoro il 31/12/2009. Autorizzato dall’INPS ai versamenti volontari in data 01/02/2010 (sempre pagati fino a giugno 2012).
Ho ricevuto avviso INPS il 30/07/2012 che sono tra i possibili salvaguardati . Ho raggiunto 2080 settimane (40 anni) di contributi il 07/04/2012 ( secondo sportello amico INPS)
Ho presentato domanda online alla D.T.L. di Torino il 08/08/2012 ed ho ricevuto risposta positiva di accoglimento dell’istanza tramite email il 09/10/2012 (il Patronato dice che non ha valore perché non ho la firma digitale certificata, è vero??) Chiedo se devo ancora pagare i contributi volontari,già pagati fino a giugno 2012 (circa 3 mesi in più dei 40 anni maturati). Inoltre le chiedo se e cosa posso fare per recuperare i 6 mesi di finestra che mi sono stati aggiunti dopo che ho cessato la mia attività lavorativa e firmato accordi con il mio datore di lavoro. Infine,secondo Lei quando potrò prendere la sospirata pensione? Mauro
Si tratta di una scelta personale. Avendo raggiunto i 40 anni di contribuzione certificata Inps può anche sospendere il versamento dei volontari. Tenga comunque presente che è necessaria una comunicazione Inps circa l'effettiva inclusione nella salvaguardia prima di poter avere la certezza di mantenere le previgenti regole di pensionamento. La comunicazione dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. In tal caso la pensione decorrerà dal mese di Giugno 2013 trascorse 13 mensilità di finestra mobile. Il recupero dei mesi di slittamento non è possibile nel suo caso in quanto non rientra nelle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 (il quale ha disposto la proroga dell'assegno di sostegno per il periodo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre per i soli lavoratori in mobilità ordinaria o nei fondi di solidarietà di settore al 31 Maggio 2010).
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