Nicola Colapinto

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Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

L'indennizzo per la  cessazione dell'attività commerciale non può essere concesso a chi, al momento della domanda, è titolare di una pensione di vecchiaia in base a qualunque norma e da qualsiasi fondo erogata e anche quando il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la domanda.

Kamsin L'Inps ha precisato con il messaggio 604/2015 che l’indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale non può essere concesso ai soggetti che al momento della domanda risultino titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi di qualunque norma concesso e da qualsiasi fondo erogato. La concessione dell’indennizzo non è parimenti ammessa nelle ipotesi in cui il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la relativa domanda.

Inoltre, se al momento della domanda di indennizzo il richiedente risulta beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l'accesso alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti previgenti il Dl 201/2011, l'indennizzo può essere concesso solo fino alla prima decorrenza teorica determinata dalla salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all’interessato. Ciò a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso della certificazione possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra. Nelle ipotesi in cui, invece, il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo

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Un articolo del disegno di legge di Riforma della Pubblica Amministrazione prevede il rafforzamento del telelavoro e servizi di sostegno alla genitorialità.

Kamsin Scade oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti al disegno di legge delega di Riforma della Pubblica Amministrazione. Ad oltre cinque mesi dall'assegnazione, l'esame del disegno di legge è ancora alla discussione preliminare, un rallentamento che non piace al governo ma che è "inevitabile" secondo quanto affermato dal Relatore al provvedimento Giorgio Pagliari (Pd) stante l'ingorgo di provvedimenti in discussione al Senato.

Subito dopo dovrebbero seguire le discussioni sui singoli emendamenti e le conseguenti votazioni. Nella circostanza il condizionale appare d'obbligo se si considera che tra i membri della commissione, come si evince chiaramente dai resoconti parlamentari, i pareri sono tutt'altro che univoci. Prevarrà, come sempre più spesso sta accadendo, l'orientamento deciso dal governo.

Sul disegno di legge in esame, una delle principali novità per i dipendenti pubblici riguarda l'art. 11, rubricato come "promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche".

L'articolo prevede infatti che le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative per il rafforzamento del telelavoro e dei meccanismi di flessibilità dell’orario di lavoro, stipulino convenzioni con asili nido e provvedano, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, per servizi di supporto alla genitorialità, aperti duranti i periodi di chiusura scolastica.

Nel provvedimento si fa specifico riferimento al rafforzamento del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti - istituto (noto anche come job sharing) nel quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa. Inoltre, si prevedono la definizione di obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto (o smart working), e la sperimentazione di forme di co-working (termine con cui si fa riferimento alla condivisione di un ambiente di lavoro da parte di lavoratori dipendenti da diversi datori di lavoro o anche parasubordinati ed autonomi o imprenditori). Spetterà però ad una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli indirizzi per l’attuazione della norma.

Sempre per sostenere la conciliazione della vita-lavoro si prevede il rifinanziamento del Fondo per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa e modifica la disciplina dell'ambito dei relativi soggetti destinatari; riguardo a quest'ultimo, il provvedimento conferma che esso concerne tutti i minori di età fino a 36 mesi, introducendo un criterio di priorità per i minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per i minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e per i minori che non trovino collocazione nelle strutture pubbliche comunali. Il rifinanziamento è pari a 2 milioni di euro per il 2014 ed a 5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

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Sono le cifre risultanti dalle informazioni fornite dalle amministrazioni che hanno aderito alla rilevazione, il 64% del totale degli enti iscritti al sistema per il monitoraggio.

Kamsin Oltre 316mila statali hanno fruito nel 2013 dei permessi della legge 104 per i lavoratori disabili. E' quanto emerge dalle cifre  pubblicate sul sito della Funzione Pubblica.  Nel 2013 si sono avvalsi dei permessi 316.514 dipendenti pubblici su un totale di 3,2 milioni, in pratica un dipendente su dieci si è assentato per assistere i disabili, ma restano da aggiungere i dati della scuola. Per avere un quadro più completo occorre quindi attendere che vengano inclusi altri dati, soprattutto del settore della scuola, che vanta il maggior numero di dipendenti. Dovrebbe essere comunque solo una questione di tempo, visto che nei giorni scorsi dal ministero dell'Istruzione è partita una nota, rivolta ai direttori generali degli uffici scolastici regionali, che richiama all'obbligo della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati relativi ai permessi fruiti in base alla legge 104.

Il 13 gennaio il ministero dell'Istruzione ha, infatti, sollecitato con una nota ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per richiamarli all'obbligo di comunicare le informazioni sui permessi, in vigore dal 2010 (quando ministro della Pa era Renato Brunetta). Il sottosegretario all'Istruzione, Davide Faraone, fa sapere che «entro la settimana» si avranno anche i dati relativi alla scuola. E, pur ammonendo a non «criminalizzare la legge 104, che è uno strumento di civiltà e democrazia», ricorda che tra gli obiettivi del governo c'è «il contrasto dei furbi che ne abusano e tolgono il diritto a chi spetta». Faraone ricorda soprattutto il caso di Agrigento, dove è stata avviata un'inchiesta denominata "La carica delle 104" che, lo scorso 22 settembre, ha portato a 12 arresti e poi a centinaia di indagati per quella che si sarebbe rivelata, secondo gli inquirenti, una vera e propria fabbrica di falsi invalidi.

Tornando agli ultimi dati a disposizione, le giornate di permesso cumulate nel complesso, durante il 2013, sono state pari a 6 milioni 258 mila, di cui quasi 5,8 milioni, quindi oltre il 92%, fruite per assistenza a parenti o affini.

I permessi previsti dalla 104 sono quelli consentiti dalla legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, che permette fino a tre giorni di assenza dal lavoro sia per il lavoratore con disabilità grave, che non perde nulla in termini di stipendio, che per il dipendente che assiste un parente malato (coniuge, figlio, genitore, ma anche fratello, nonno o nipote e, in casi particolari, anche parenti di terzo grado, come gli zii). Una possibilità concessa sia ai lavoratori pubblici, che privati, ma con risultati applicativi molto diversi nei due comparti. Come emerge da un monitoraggio molto dettagliato diffuso dal ministero della Pa nel 2012, su dati 2010, su 529mila beneficiari della 104, nel privato se ne contavano 285mila (pari all'1,43% dei dipendenti privati totali), mentre nel pubblico 244mila (pari al 7,4% dei dipendenti pubblici): in pratica, gli statali utilizzavano questo strumento oltre cinque volte in più degli altri lavoratori. Il comparto con la più elevata percentuale di fruizione risultò proprio la scuola (103.871 beneficiari, pari ad oltre il 42%).

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Due ddl per estendere i benefici previdenziali delle vittime di amianto. Allo studio l'incremento e l'estensione dei coefficienti di maggiorazione contributiva anche in favore dei lavoratori esposti all'amianto per meno di 10 anni nonchè l'esenzione dalla legge Fornero.

Kamsin Prosegue in Commissione Lavoro del Senato la discussione dei disegni di legge abbinati (1645 e 8) in materia di revisione e concessione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e ai loro familiari. Promossi dai Senatori Felice Casson e Puppato (Pd) il due ddl propongono una serie di agevolazioni sull'età pensionabile dei lavoratori vittime dell'amianto, patologia che è destinata nei prossimi anni a crescere sulla base delle ultime stime fornite dal ministero della Salute. Gli interventi proposti intendono agire, da un lato, sull'aumento e/o dell'estensione della maggiorazione contributiva riconosciuta dalla legge a questi soggetti nonchè,  dalla sottrazione di questo comparto dalla legge Fornero.

Il Coefficiente. Il ddl 1645 propone infatti la modifica dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 nella disciplina relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all'amianto. La disciplina attuale ha, infatti, riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l'applicazione di quest'ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione. L'articolo 2 del ddl 1645 suggerisce la modifica di tale disposizione nel senso di prevedere che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore esposto o ex esposto, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.

La Riapertura dei termini. Il provvedimento prevede, inoltre, una riapertura dei termini per poter inoltrare all'INAIL o ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, domanda di rilascio delle certificazioni di esposizione per l'accesso ai benefici previdenziali. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ha infatti limitato alla data del 15 giugno 2005 la possibilità, per i lavoratori ex esposti all'amianto, di presentazione della domanda.  Per tali soggetti si prevede, quindi, la proroga del predetto termine ai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Inoltre a questo proposito si introduce una importante distinzione tra i lavoratori ex esposti e quelli esposti: per i primi è prevista la riapertura dei termini, mentre per i secondi non è previsto alcun termine, dando così ad essi l'opportunità di presentare la domanda in qualsiasi momento.

Lavoratori con esposizione infra-decennale. Tra le altre novità del ddl c'è l'estensione dell'applicazione del beneficio, il coefficiente di maggiorazione dell'1,25, ai lavoratori con una esposizione infra-decennale che sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno (pur con la precisazione che questo limite non si applica ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto). Piu' articolata invece la modifica proposta del disegno di legge abbinato, il numero 8. Qui si prevede una graduazione del coefficiente in funzione dell'età dell'esposizione (1,15 sino a 5 anni di esposizione; 1,25 da 5 a 10 anni e 1,5 oltre i 10 anni di esposizione). I benefici previdenziali potranno essere comunque fatti valere anche dagli eredi degli aventi diritto.

Esenzione Riforma Fornero. Nel ddl 1645 si arriva a proporre, infine, l'esenzione dalla Riforma Fornero ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto in modo anticipare ulteriormente l'età pensionabile. Secondo la relazione al ddl dei promotori "l'applicazione della norma contenuta nel così detto «Decreto Salva Italia» anche a questi lavoratori, crea infatti una evidente crepa interpretativa, e si pone in netto contrasto con la ratio stessa della norma di cui alla legge n. 257 del 1992. Ratio che va infatti ravvisata nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo, un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che provocano una minore aspettativa di vita nella media di sette anni in meno, rispetto all'aspettativa di vita comune".

Altre novità riguardano l'estensione dei benefici previdenziali al personale militare delle Forze armate, al personale civile dello Stato e agli addetti alla nautica da diporto, settori che oggi non possono godere dei benefici in parola; l'istituzione di un indennizzo da corrispondersi una tantum (700 euro) nei confronti di quei lavoratori collocati in trattamento di quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992; la possibilità per i lavoratori esposti all'amianto di agire per il riconoscimento dei benefici previdenziali anche in costanza di rapporto di lavoro.

Sull'iter dei disegni di legge pendono tuttavia i costi delle misure sui quali i senatori attendono la valutazione del Governo e della Ragioneria dello Stato.

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Saitta ha invitato la Commissione a rivalutare con attenzione la decisione dell'abolizione della figura del Segretario comunale, "norma sorprendente e della quale dall'articolato e dalla relazione non se ne capisce l'utilità.

Kamsin L'articolo 10 del disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione conferma l'abolizione dei segretari comunali. Una volontà manifestata dal Governo, fin dalle prime indicazioni in materia di riforma delle pubbliche amministrazioni che non è venuta meno neanche dopo la presentazione degli emendamenti da parte del Relatore al ddl, Giorgio Pagliari (Pd). Il punto 13 della lettera ai dipendenti della pubblica amministrazione, inviata dal premier Matteo Renzi e dal Ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia, recitava, infatti, ai primi punti l'intenzione di “abolire la figura del segretario comunale”.

Per i segretari comunali la strada pare dunque segnata: la loro figura non esisterà piu' e confluirà in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali in modo che non esista più lo status di segretario comunale. Contro la decisione governativa si sono schierati numerosi consigli regionali che hanno approvato mozioni in tal senso (tra cui Toscana, Marche,Lombardia, Puglia, Liguria, Campania,Basilicata ed Abruzzo); la stessa Conferenza delle Regioni in data 16 ottobre 2014 ha approvato un documento riguardante il Disegno di legge recante riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche contro la decisione del Governo.

Anche il Presidente dell'ANAC Cantone ha espresso forti perplessità in merito alla proposta di abolizione dei Segretari comunali, perplessità che lo stesso Presidente ha manifestato direttamente al Presidente del Consiglio Renzi. Del resto, osserva Cantone , la decisione di abolire la figura del segretario comunale appare poco coerente con l'intenzione di potenziare la normativa anticorruzione, della quale i segretari, per legge responsabili anticorruzione e della trasparenza, sono un fulcro fondamentale. Come, del resto, fondamentale è la loro opera a garanzia del coordinamento dell'attività amministrativa e, soprattutto, della legittimità complessiva dell'operato degli enti locali.

Il Prof. Saitta, noto Amministrativista, nel corso delle audizioni, ha espressamente invitato la Commissione a rivalutare con attenzione la decisione dell'abolizione della figura del Segretario comunale, "norma sorprendente e della quale dall'articolato e dalla relazione non se ne capisce l'utilità".

La figura del Segretario comunale - ha detto Saitta - risponde ad un'idea dell'Amministrazione che ha due vertici uno di indirizzo politico ed uno strutturale. I Segretari comunali rappresentano un corpo di funzionari pubblici spesso di altissima competenza professionale che nei comuni piccoli, medi, ma anche grandi, rappresentano un riferimento di competenze prezioso. Inoltre, lo sviluppo della carriera dei Segretari comunali fa si che gli stessi ricoprono l'incarico in diverse amministrazioni e questo costituisce anche un dialogo fruttuoso di arricchimento per le strutture amministrative degli enti locali. D'altra parte la dirigenza degli enti locali, soprattutto quella assunta a tempo determinato, non è il più delle volte dotata della necessaria esperienza".

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