Redazione

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In attesa delle nuove regole sulle imposte locali sugli immobili il governo si accinge a confermare gli attuali tetti per le aliquote Imu e tasi anche per il prossimo anno.

Kamsin Sarà confermato nella legge di stabilità il tetto del 2,5 per mille sulle aliquote tasi. Il governo ha dato il via libera in commissione Bilancio al Senato all'emendamento che conferma gli attuali tetti sulle aliquote Imu e tasi anche per il prossimo anno mentre ancora resta ancora aperta la partita sull'Imposta Municipale dei terreni agricoli montani. Anche il prossimo anno, pertanto, in attesa che il governo riveda la tassazione complessiva sugli immobili nella cosiddetta local tax, le aliquote comunali sulle abitazioni principali non potranno superare il 2,5 per mille (oppure il 3,3 per mille a condizione la maggiorazione del gettito finanzi detrazioni).

In assenza dell'intervento governativo dal 2015 i Comuni, infatti, avrebbero potuto far lievitare fino al 6 per mille le imposte sulla prima casa, anche senza detrazioni. Un raddoppio che suonava come una minaccia per milioni di contribuenti anche se, in realtà, pochi Comuni ne avrebbero approfittato. Con l'emendamento approvato in Commissione Bilancio, destinato a breve a confluire nel maxiemendamento sulla legge di stabilità che Palazzo Madama dovrà votare nelle prossime ore, vengono confermate, invece, le aliquote Imu e Tasi vigenti per il 2014.

Ancora in stallo la grana dei terreni agricoli montani. Il governo con il recente decreto legge 185/2014 ha rinviato al 26 Gennaio il pagamento dell'Imu sui terreni che hanno perso l'esenzione  per effetto del decreto legge 66/2014 e del Dm 28 Aprile 2014 ma ancora non si è deciso sulla rivisitazione dei criteri alla base dell'imposizione: l'esecutivo ha avviato dei tavoli tecnici per individuare dei nuovi criteri, più razionali di quello che limita le esenzioni solo sulla base dell'altitudine al centro dei Comuni.

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Qualora l'impresa collochi in mobilità i dipendenti nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto cigs e la fine del 12° mese successivo a quello di completamento del programma di risanamento dell'unità produttiva interessata dalla cigs, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di tfr maturate durante il periodo di concessione.

Kamsin Via libera al rimborso delle quote di tfr durante i periodi di cigs di aziende in fallimento. E' quanto ha precisato il ministero del lavoro in un interpello a risposta di quesiti dei consulenti del lavoro. Secondo il Dicastero di Via Veneto in particolare, per i periodi di cig nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, il diritto al rimborso delle quote di tfr matura in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro.

Qualora l'impresa collochi in mobilità i dipendenti nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto cigs e la fine del 12° mese successivo a quello di completamento del programma di risanamento dell'unità produttiva interessata dalla cigs, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di tfr maturate durante il periodo di concessione.

Inoltre, relativamente ai periodi di un'eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, il ministero ricorda che anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell'attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l'impossibilità di ascrivere le quote di tfr a carico della cigs.

Inoltre, il ministero spiega che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell'attività dell'impresa. In tale ultima ipotesi, pertanto non sembra che possano maturare ulteriori quote di tfr. Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale (ex art. 3 della legge n. 223/1991), secondo il ministero sussiste la continuazione reale e non' fittizia del rapporto di lavoro con l'impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di fruizione della cigs, pertanto, continuano a maturare le quote di tfr in applicazione degli stessi principi validi con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.

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La proposta del Governo prevede il taglio del 50% dei costi nelle province che restano e del 30% di quelle che si trasformano in Città Metropolitane.

Kamsin Dipendenti delle Province in allarme contro la mobilità che il Governo si accinge a confermare nel ddl di stabilità in Senato. L'emendamento approvato in Commissione Bilancio (in calce all'articolo il testo) prevede infatti la riduzione del 50 per cento della dotazione organica delle Province (del 30 nel caso delle Città metropolitane). I dipendenti in sovrannumero dovrebbero essere assorbiti da Regioni e Comuni oltre che dallo Stato (in particolare per strutture come le cancellerie degli uffici giudiziari).

La misura è volta a definire gli effetti dell'approvazione, la scorsa primavera, della Riforma delle Province (cd. Riforma Delrio) che ha svuotato le funzioni degli enti territoriali. Le Regioni, secondo quanto si apprende, potranno sfruttare la propria quota di ricambio dei dipendenti pensionati (60 per cento) - dividendo però le assunzioni con i vincitori di concorso - ed anche il restante 40 per cento dedicato ai soli lavoratori in mobilità.

Il nodo principale che non va giu' ai sindacati è che se queste persone non saranno riassorbite (ed alcune Regioni hanno già manifestato l’indisponibilità a farlo) per loro scatterebbe il percorso della mobilità, che passa per la riduzione della retribuzione all’80 per cento di quella percepita e in prospettiva - porta all’interruzione del rapporto di lavoro.

Il governo ha ripetuto in queste ore che alla fine nessun dipendente perderà il proprio posto, ma le rassicurazioni non hanno per ora convinto i rappresentanti sindacali del pubblico impiego. Per questo la versione finale nella proposta potrebbe essere modificata in occasione del maxi-emendamento che l'esecutivo presenterà oggi in Senato.

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156-bis. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti potranno deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 156. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 156- ter a 156-novies.

156-ter. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 156-bis e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

156-quater. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 156-bis. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto del comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 156-quienquies e in via subordinata con le modalità di cui al 156-s exties . Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a),  della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni per l'anno 2015 e di 3 milioni per l'anno 2016.

156.quinquies -  Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse pèr le assinvioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di molo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese di personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

156-sexies. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della fimzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le Università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, Afam ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 156-ter interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 156-quater, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle.

156-septies. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.

156-octies. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-novies, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 156-decies ricorrendo, altresì, ove necessario all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 1 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidatante, previa convenzione con gli enti destinatari.

156-novies. Nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contribuiva. In caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri restano ferme le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto 165 del 2001.

156-decies. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

L'esecutivo è impegnato nella soluzione della vicenda dei Quota 96 della Scuola in occasione della Riforma della Scuola.

Kamsin "C'è la volontà del Governo a impegnarsi ad affrontare in via risolutiva, già dalla prossima primavera e nel contesto del citato piano «La buona scuola», anche la questione concernente i lavoratori di «quota 96 della scuola. " Così il Sottosegretario al Welfare Teresa Bellanova ha risposto ieri all'interrogazione promossa dall'Onorevole Marialuisa Ghizzoni in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.

L'Onorevole Ghizzoni ha evidenziato come la riforma pensionistica, introdotta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risulti viziata da un errore essenziale, peraltro ammesso dallo stesso ex Ministro Fornero, riguardante i lavoratori del comparto scuola. Tale riforma - ha precisato la Ghizzoni - non ha tenuto conto della specificità del comparto, nel quale l'accesso al pensionamento è concesso un solo giorno all'anno, il 1o settembre, in considerazione della continuità didattica che deve essere garantita agli studenti. 

La Risposta integrale del Sottosegretario Bellanova - Gli Onorevoli interroganti – con il presente atto parlamentare – richiamano l'attenzione del Governo sugli effetti prodotti dalla riforma pensionistica introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia) nei confronti del personale appartenente al comparto scuola.
  La predetta riforma – entrata in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2012 – ha introdotto nuovi e più rigidi requisiti per l'accesso al pensionamento, facendo, tuttavia, salva l'applicazione della previgente normativa – basata sul cosiddetto sistema delle quote – nei confronti di quei soggetti che maturassero i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011.
  Al contempo la predetta riforma, a protezione di particolari categorie di soggetti che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia pensionistica, si sarebbero ritrovate prive di retribuzione e di pensione, ha introdotto deroghe e salvaguardie in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto «Salva Italia».
  Con particolare riferimento al comparto scuola non sono state riscontrate specificità di carattere previdenziale tali da giustificare una regolamentazione differenziata (deroghe o salvaguardie) rispetto alla generalità dei lavoratori.
  L'unica specificità rispetto ai dipendenti civili di altri comparti è costituita, infatti, dall'obbligo, per il personale della scuola, di accedere al pensionamento il 1o settembre di ogni anno, circostanza, di per sé, non ritenuta idonea dal Legislatore del 2011 a giustificare una deroga alle nuove previsioni generali di cui all'articolo 24 del decreto Salva Italia.
  Conseguentemente, le deroghe ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento non trovano applicazione nei confronti di quei lavoratori appartenenti al comparto scuola che hanno maturato i requisiti pensionistici nei corso dell'anno scolastico 2011/2012, con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
  In tale contesto di riferimento, tengo a precisare che la questione prospettata dagli onorevoli interroganti è stata più volte sottoposta all'attenzione del Governo che ha provveduto ad avviare i dovuti approfondimenti soprattutto in ordine alla reperibilità della necessaria copertura finanziaria, al fine di garantire una positiva soluzione della vicenda.
  A tal riguardo è utile ribadire quanto affermato dal Vice Ministro Morando nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità presso la Commissione bilancio della Camera. In tale occasione è stato evidenziato come il Governo sia oramai prossimo all'adozione di un intervento normativo di notevole rilievo volto ad incidere profondamente sul mondo della scuola e principalmente orientato a favorire il ricambio generazionale del corpo docente.
  Il Vice Ministro ha auspicato che la definizione dell'intervento richiesto dagli interroganti possa avere luogo nell'ambito della realizzazione del più complessivo piano di riforma denominato «La buona scuola», secondo una tempistica tale da assicurare che il nuovo impianto regolatorio possa entrare in vigore a partire dall'anno scolastico 2015-2016 e ha manifestato la volontà del Governo a impegnarsi ad affrontare in via risolutiva, già dalla prossima primavera e nel contesto del citato piano «La buona scuola», anche la questione concernente i lavoratori di «quota 96».

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Siamo in attesa della correzione della circolare dell’INPS per quanto riguarda la cosiddetta Opzione Donna, vale a dire la possibilita’ per le lavoratrici di andare in pensione all’eta’ di 57 anni se dipendenti e 58 se autonome con 35 anni di contributi, con il sistema contributivo”. Lo dichiara Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera.

Kamsin “Una interpretazione restrittiva dell’INPS – spiega -  fissava al 31 dicembre 2015 la decorrenza del trattamento pensionistico anziche’ la maturazione del requisito. E’ da tempo che stiamo aspettando questa correzione che dovrebbe essere pacifica e condivisa”.  “Ci auguriamo che vengano superate tutte le inerzie burocratiche e che si giunga rapidamente a conclusione di questa ennesima vicenda di ingiustizia sociale, soprattutto in un periodo di grande sofferenza e di incertezza occupazionale e pensionistica per le lavoratrici”, conclude il presidente della Commissione Lavoro della Camera.

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