Doppio giro di vite sulle pensioni anticipate per i dipendenti di enti locali e del settore sanità. Da quest’anno incrociare le braccia in anticipo rispetto all’età di vecchiaia (67 anni) costerà una riduzione della pensione. E dal 2025 si allungherà progressivamente la finestra mobile sino a raggiungere 8 mesi di attesa nel 2028 (dai 3 attuali). Lo rende noto l’Inps, tra l’altro, nella Circolare n. 78/2024 con la quale spiega gli effetti della novella imposta dal legislatore con la legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
Nuove Aliquote
La prima stretta concerne il meccanismo di calcolo dell’assegno e riguarda il personale iscritto presso la CPDEL, CPI, CPS e CPUG che va in pensione dal 1° gennaio 2024 con un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, ai fini della misura, al 31 dicembre 1995. L’articolo 1, co. 157 e 159 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) dispone una riduzione delle aliquote di rendimento del sistema retributivo attraverso la sostituzione dei previgenti coefficienti di cui alla tabella A allegata alla legge n. 965/1965 (e alla tabella A allegata alla legge n. 16/1986 per il solo personale iscritto alla CPUG) con i nuovi coefficienti contenuti nell’allegato II alla stessa legge n. 213/2023.
Le previgenti tabelle, come noto, attribuivano una rendita anche superiore al 20% della retribuzione pensionabile pur in presenza di scarsa anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; le nuove tabelle abbattono il rendimento al 2,5% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità in possesso al 31 dicembre 1995.
Le nuove aliquote, spiega l’Inps, vanno coordinate con quanto previsto dall’articolo 17, co. 1 della legge n. 724/1994. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, aveva ridotto al 2% il rendimento delle anzianità successive al 31 dicembre 1994. Ciò significa che, in cocreto, il rendimento sarà del 2,5% della retribuzione pensionabile per le anzianità sino al 31 dicembre 1994 e del 2% per l’annualità acquisita nel 1995.
Solo alle pensioni anticipate
Il taglio, conferma l'Inps, si applica al personale iscritto alle predette casse che matura i requisiti per la pensione, anche in cumulo dei periodi assicurativi, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e che al 31 dicembre 1995 possiede un’anzianità contributiva, utile ai fini della misura, inferiore a 15 anni.
La riduzione, tuttavia, non riguarda i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento (qualsiasi) entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di collocamento d’ufficio previsti dagli ordinamenti di appartenenza.
Nello specifico il taglio non si applica:
- Alla pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi gli uomini; 41 anni di contributi i cd. lavoratori precoci), anche in cumulo dei periodi assicurativi, se i requisiti sono stati raggiunti entro il 31 dicembre 2023 (ancorché la domanda sia presentata dopo il 31 dicembre 2023);
- Al personale che, avendo maturato 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi gli uomini), venga posto dalla Pa in pensione d’ufficio all’età di 65 anni (limite ordinamentale) o nei confronti del quale venga risolto facoltativamente il rapporto di lavoro per il raggiungimento della predetta massima anzianità contributiva;
- Alla pensione di vecchiaia (67 anni, 66 anni e 7 mesi di età per i cd. «lavori gravosi»), anche in cumulo dei periodi assicurativi;
- Alla pensione «Quota 100» (64 anni e 38 anni maturati entro il 31 dicembre 2021) e «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023);
- Alla pensione di anzianità con il beneficio previsto per i cd. i «lavori usuranti» di cui al dlgs n. 67/2011 (cioè 61 anni e 7 mesi di età e quorum 97,6) se i predetti requisiti sono stati raggiunti entro il 31 dicembre 2023.
- Alla pensione indiretta (cioè la pensione spettante ai superstiti in caso di decesso dell’assicurato) e alla pensione di inabilità riconosciuta per qualsiasi titolo (sia inabilità assoluta di cui alla legge n. 335/1995 che per l’inabilità alle mansioni).
L’Inps spiega, inoltre, che la riduzione non si applica ai soggetti che accedono all’ape sociale, all’assegno straordinario di solidarietà e all’isopensione. Se queste ultime due prestazioni, tuttavia, sono finalizzate alla pensione anticipata il suddetto trattamento, al termine dell’esodo, sarà calcolato con le aliquote di rendimento ridotte.
Doppio calcolo
Dall’applicazione delle nuove aliquote non può derivare un trattamento pensionistico superiore a quello calcolato con la normativa previgente. Pertanto occorre effettuare sempre un «doppio calcolo» di pensione:
- Il primo con le aliquote di rendimento contenute nella legge n. 213/2023;
- Il secondo con le previgenti aliquote di rendimento.
L’importo più basso sarà quello posto in pagamento.
Personale sanitario
Il personale iscritto alla CPS (sanitari) ed il personale che cessa dal servizio con qualifica di infermiere iscritto alla CPDEL (classificazione Istat 3.2.1.1.1) la riduzione della pensione derivante dall’applicazione delle nuove aliquote è temperata in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima data di decorrenza utile della pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi i lavoratori precoci).
In sostanza gli interessati possono evitare l’abbattimento della rendita ritardando tre anni l’accesso alla pensione anticipata.
Riscatto
L’Inps spiega che i nuovi coefficienti di rendita si applicano anche per determinare gli oneri di riscatto relativi alle domande presentate dal 1° gennaio 2024. Ciò comporta che il riscatto di annualità sino al 31 dicembre 1995 con il sistema tradizionale (riserva matematica) risulterà più caro rispetto al passato.
Sul punto occorre distinguere:
- Se il personale mantiene, all’esito del riscatto, un’anzianità inferiore a 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995 il beneficio pensionistico teorico si determina confrontando il rendimento della pensione prima e dopo il riscatto applicando, in entrambi i casi, le nuove aliquote di rendimento di cui alla legge n. 213/2023;
- Se il personale acquisisce, all’esito del riscatto, un’anzianità pari o superiore a 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995 il beneficio pensionistico teorico si determina confrontando il rendimento della pensione prima del riscatto, calcolata con le aliquote di rendimento di cui alla legge n. 213/2023, con il rendimento della pensione dopo il riscatto calcolata con le previgenti aliquote di rendimento;
- Se il personale aveva già prima del riscatto un’anzianità pari o superiore a 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995 il beneficio pensionistico teorico si determina confrontando il rendimento della pensione prima e dopo il riscatto applicando, in entrambi i casi le previgenti aliquote di rendimento.
Da segnalare, peraltro, che se ricorrono le condizioni derogatorie per la non applicazione delle nuove aliquote di rendimento (es. cessazione per limiti di età) l’onere di riscatto continua ad essere determinato con l’applicazione delle precedenti aliquote (e quindi con oneri inferiori). In tal caso, tuttavia, la domanda di riscatto deve essere presentata contestualmente a quella di pensione.
Finestra mobile
L’Inps ricorda, infine, che per il personale iscritto alla CPDEL, CPI, CPS e CPUG (a prescindere dalla presenza o meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995) è previsto un aumento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi i lavoratori precoci). Dagli attuali 3 mesi, validi per chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2023, l’attesa sarà di:
- 3 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2024;
- 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi
Attenzione: l’allungamento delle finestre non interessa il personale che accede alla pensione anticipata o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.
Documenti: Circolare Inps 78/2024