Il Rateo Ereditario
Con il termine rateo ereditario si definiscono tutte le competenze di pensione maturate e non percepite a titolo di pensione dal dante causa all'atto del decesso. Il decesso del titolare di un trattamento previdenziale a carico dell'Inps nel corso dell'anno fa sorgere infatti quanto meno, il diritto al rateo della tredicesima mensilità che sarebbe stato riscosso nel mese di dicembre in favore degli eredi del de cuius. Oltre ai ratei derivanti dalla 13^ gli eredi potrebbero anche aver diritto ad ulteriori competenze, come nel caso di arretrati dovuti a seguito di una riliquidazione della pensione spettante al defunto. Sono soldi per legge a disposizione dei familiari e che quindi possono essere richiesti all'Inps anche se talvolta si devono affrontare attese per entrare in possesso delle somme, specie quando il relativo diritto è riconosciuto congiuntamente a più persone in litigio tra loro.
L’articolo 90, comma 4, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 prevede che le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte devono essere pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori, in mancanza anche dei figli, agli eredi legittimi o testamentari. Dette somme entrano nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune di diritto civile. Qualora vi siano più eredi, ognuno di essi può formulare autonoma richiesta di liquidazione delle rate di pensione maturate e non riscosse, oppure delegare uno degli eredi a riscuotere anche la propria quota.
Ha diritto al rateo ereditario prima di tutto il coniuge superstite che otterrà la somma da solo o in comunione con i figli minori. Se manca il coniuge superstite, ha diritto al rateo il tutore dei minori, e ovviamente i figli maggiorenni. In mancanza di essi si passa agli eredi legittimi, cioè agli ascendenti e, se mancano anch'essi, agli eredi indicati nel testamento. L'elargizione delle somme spetta secondo le normali regole successorie e, pertanto, i beneficiari non devono rispettare alcun altro requisito in particolare, nè di vivenza a carico del defunto nè di situazione reddituale.
Normalmente il rateo ereditario è liquidato d'ufficio al coniuge superstite che diventa, al contempo, titolare del trattamento di reversibilità. Nel caso in cui il beneficiario sia persona diversa dal coniuge superstite oppure oltre al coniuge ci siano altri titolari del trattamento, il rateo stesso si ottiene a domanda alla quale devono essere allegati: una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino i nominativi degli eredi, la data di nascita, la residenza ed il grado di parentela; fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del dichiarante; nel caso di più eredi l'atto di delega a favore di uno solo; fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale di ciascun erede (nel caso in cui non ci sia la delega).
Molto importante è comprendere come calcolare la somma che deve essere pagata agli aventi diritto. Nel caso di liquidazione della tredicesima, il caso più comune, è sufficiente prendere il valore della tredicesima e si dividerlo per 12: in questo modo si ottiene il rateo cui si ha diritto mese per mese. Si calcola quindi il numero dei mesi in cui il pensionato è rimasto in vita e poi si moltiplica il valore mensile per il numero dei mesi ottenendo la somma che deve essere corrisposta. Ad esempio per calcolare il rateo di un pensionato deceduto il 20 luglio di persona che aveva la tredicesima di 1.000 euro è sufficiente dividere tale valore per 12 e poi moltiplicarlo per 7. Il rateo sarà pari a 583 euro. E' opportuno precisare che il decesso avvenuto il primo giorno del mese fa maturare il diritto alla pensione, e quindi il relativo rateo, anche per tutto lo stesso mese.